OPERAIE LAVORANTI A DOMICILIO

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Regolamento della Sezione dei Fasci femminili Operaie e Lavoranti a domicilio.

 Art.1) E’ istituita alle dipendenze del P.N.F., una Sezione dei Fasci femminili denominata "Sezione operaie e lavoranti a domicilio".

Art. 2) La Sezione inquadra le donne operaie,dipendenti da stabilimenti, da fabbriche e da manifatture varie, le lavoranti a domicilio autonome, le lavoranti a domicilio alle dipendenze altrui, le addette ai servizi familiari e le donne appartenenti a famiglie operaie.

Art. 3) Il limite minimo di età per l’iscrizione alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio è di anni 21. Le donne coniugate possono essere iscritte anche prima di aver raggiunto detto limite.Al momento della leva le Giovani fasciste, inquadrate nei sottogruppi giovani operaie della G.I.L., che abbiano i requisiti previsti, possono essere iscritte d’ufficio alle Sezioni operaie e lavoranti a domicilio.

Art. 4) La Sezione operaie e lavoranti a domicilio si propone di :

  1. promuovere la propaganda fascista ed educativa presso le operaie, assecondando-d’intesa con le organizzazioni sindacali interessate-il miglioramento delle loro capacità professionali e domestiche.
  2. Curare l’assistenza morale delle operaie, con lo specifico riguardo alle loro attività femminili.
  3. Facilitare, a mezzo degli uffici competenti, il collocamento delle operaie iscritte alla Sezione, l’assistenza ed il collocamento delle addette ai servizi familiari, l’esercizio del lavoro a domicilio per l’incarico di terzi e l’applicazione di tutte le provvidenze assistenziali del Regime per la donna lavoratrice.

Art. 5) L’assistenza tecnica e l’istruzione professionale vengono affidate alla Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria e alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Art. 6) E’ costituita presso ogni Federazione dei Fasci femminili la Sezione operaie e lavoranti a domicilio alle dipendenze della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili.

La Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, nomina, previa autorizzazione del Segretario federale, la Segretaria provinciale, scegliendola, di preferenza, tra le collaboratrici federali.

La Segretaria provinciale è alle dipendenze della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili e sovraintende all’organizzazione ed all’attività delle Sezioni operaie e lavoranti a domicilio della provincia.

Art. 7) Possono essere costituite Sezioni operaie e lavoranti a domicilio presso i Fasci femminili di quelle località della provincia che abbiano notevole sviluppo industriale o artigiano.

La Segretaria del Fascio femminile, d’intesa col Segretario politico del Fascio di combattimento, propone alla Fiduciaria la nomina della Segretaria della Sezione operaie e lavoranti a domicilio, la quale ha l’incarico di curare l’attività dell’organizzazione.

Art. 8) E’ istituita una Consulta centrale presieduta dal Segretario del Partito, così composta: I Presidenti delle Confederazioni fasciste degli industriali, dei lavoratori dell’industria, dei commercianti e dei lavoratori del commercio;
Il Direttore generale per la Demografia e la razza, del Ministero dell’Interno;
Il Regio Commissario dell’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia);
Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’artigianato e le piccole industrie;
Un Ispettore del P.N.F.;
L’Ispettrice delle scuole superiori del Partito;
Il Capo dei servizi organizzazione della Confederazione fascista degli industriali;
Il Direttore dell’ufficio problemi sociali della Confederazione fascista lavoratori del commercio;
Il Capo dell’ufficio assistenza della Confederazione fascista degli industriali;
Il Direttore dei servizi corporativi e assistenziali della Confederazione fascista dei lavoratori del turismo e dell’ospitalità;
Un rappresentante dell’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
Un rappresentante dell’Opera nazionale dopolavoro;
Il redattore capo del giornale "Lavoro e Famiglia";
Una o più rappresentanti dei Fasci femminili;
Altri elementi ritenuti idonei a collaborare efficacemente ai fini dell’organizzazione.

Art. 9) Ogni Sezione provinciale operaie e lavoranti a domicilio è assistita da una Consulta provinciale presieduta dal Segretario federale, così composta:
La Fiduciaria della federazione dei Fasci femminili;
La Segretaria della Sezione provinciale operaie e lavoranti a domicilio;
IL Presidente dell’Unione provinciale fascista degli industriali;
Il Segretario della dell’Unione provinciale fascista dei lavoratori dell’industria;
Il Presidente dell’Unione provinciale fascista dei commercianti;
Il Segretario dell’Unione provinciale fascista dei lavoratori del commercio;
Il Segretario provinciale della Federazione artigiana;
Un rappresentante dell’ O.N.M.I.;
Una rappresentante delle donne artiste e laureate;
Un direttore o una direttrice di scuola di avviamento professionale;
Un assistente sociale fascista.

Art. 10) Le operaie e lavoranti a domicilio, iscritte ai Fasci femminili, hanno la facoltà di rimanervi o di chiedere il passaggio alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio.Possono altresì essere iscritte tanto ai Fasci Femminili quanto alla sezione operaie.

Art. 11) La Sezione provinciale operaie e lavoranti a domicilio ha un labaro.La Sezione comunale ha una fiamma.

Art. 12) Le iscritte alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio, hanno una speciale tessera, un fazzoletto-distintivo di forma triangolare da indossare nelle adunate sulla divisa di fabbrica e un distintivo metallico da portare sull’abito comune.

Art. 13) Le Sezioni operaie e lavoranti a domicilio sono amministrate dai Fasci femminili.Le spese sono sostenute con le entrate del tesseramento e con i contributi di enti e di organizzazioni interessati.

Art. 14) I Segretari federali provvedono a coordinare in ogni provincia l’attività delle organizzazioni aventi scopi analoghi.

Dall’Agenda del P.N.F. per l’Anno XX

 

 DISTINTIVI DI GRADO

Da portare sull'uniforme invernale ed estiva al petto, sul lato sinistro.

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Segretaria Provinciale

Segretaria di Sezione di Fascio o di Gruppo Rionale

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