OPERAIE LAVORANTI A DOMICILIO |
Regolamento della Sezione dei Fasci femminili Operaie e Lavoranti a domicilio.
Art.1) E istituita alle dipendenze del P.N.F., una Sezione dei Fasci femminili denominata "Sezione operaie e lavoranti a domicilio".
Art. 2) La Sezione inquadra le donne operaie,dipendenti da stabilimenti, da fabbriche e da manifatture varie, le lavoranti a domicilio autonome, le lavoranti a domicilio alle dipendenze altrui, le addette ai servizi familiari e le donne appartenenti a famiglie operaie.
Art. 3) Il limite minimo di età per liscrizione alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio è di anni 21. Le donne coniugate possono essere iscritte anche prima di aver raggiunto detto limite.Al momento della leva le Giovani fasciste, inquadrate nei sottogruppi giovani operaie della G.I.L., che abbiano i requisiti previsti, possono essere iscritte dufficio alle Sezioni operaie e lavoranti a domicilio.
Art. 4) La Sezione operaie e lavoranti a domicilio si propone di :
Art. 5) Lassistenza tecnica e listruzione professionale vengono affidate alla Confederazione fascista dei lavoratori dellindustria e alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.
Art. 6) E costituita presso ogni Federazione dei Fasci femminili la Sezione operaie e lavoranti a domicilio alle dipendenze della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili.
La Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, nomina, previa autorizzazione del Segretario federale, la Segretaria provinciale, scegliendola, di preferenza, tra le collaboratrici federali.
La Segretaria provinciale è alle dipendenze della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili e sovraintende allorganizzazione ed allattività delle Sezioni operaie e lavoranti a domicilio della provincia.
Art. 7) Possono essere costituite Sezioni operaie e lavoranti a domicilio presso i Fasci femminili di quelle località della provincia che abbiano notevole sviluppo industriale o artigiano.
La Segretaria del Fascio femminile, dintesa col Segretario politico del Fascio di combattimento, propone alla Fiduciaria la nomina della Segretaria della Sezione operaie e lavoranti a domicilio, la quale ha lincarico di curare lattività dellorganizzazione.
Art. 8) E istituita una Consulta centrale
presieduta dal Segretario del Partito, così composta: I Presidenti delle Confederazioni
fasciste degli industriali, dei lavoratori dellindustria, dei commercianti e dei
lavoratori del commercio;
Il Direttore generale per la Demografia e la razza, del Ministero dellInterno;
Il Regio Commissario dellO.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia);
Il Presidente dellEnte Nazionale per lartigianato e le piccole industrie;
Un Ispettore del P.N.F.;
LIspettrice delle scuole superiori del Partito;
Il Capo dei servizi organizzazione della Confederazione fascista degli industriali;
Il Direttore dellufficio problemi sociali della Confederazione fascista lavoratori
del commercio;
Il Capo dellufficio assistenza della Confederazione fascista degli industriali;
Il Direttore dei servizi corporativi e assistenziali della Confederazione fascista dei
lavoratori del turismo e dellospitalità;
Un rappresentante dellIstituto nazionale fascista della previdenza sociale;
Un rappresentante dellOpera nazionale dopolavoro;
Il redattore capo del giornale "Lavoro e Famiglia";
Una o più rappresentanti dei Fasci femminili;
Altri elementi ritenuti idonei a collaborare efficacemente ai fini
dellorganizzazione.
Art. 9) Ogni Sezione provinciale operaie e
lavoranti a domicilio è assistita da una Consulta provinciale presieduta dal Segretario
federale, così composta:
La Fiduciaria della federazione dei Fasci femminili;
La Segretaria della Sezione provinciale operaie e lavoranti a domicilio;
IL Presidente dellUnione provinciale fascista degli industriali;
Il Segretario della dellUnione provinciale fascista dei lavoratori
dellindustria;
Il Presidente dellUnione provinciale fascista dei commercianti;
Il Segretario dellUnione provinciale fascista dei lavoratori del commercio;
Il Segretario provinciale della Federazione artigiana;
Un rappresentante dell O.N.M.I.;
Una rappresentante delle donne artiste e laureate;
Un direttore o una direttrice di scuola di avviamento professionale;
Un assistente sociale fascista.
Art. 10) Le operaie e lavoranti a domicilio, iscritte ai Fasci femminili, hanno la facoltà di rimanervi o di chiedere il passaggio alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio.Possono altresì essere iscritte tanto ai Fasci Femminili quanto alla sezione operaie.
Art. 11) La Sezione provinciale operaie e lavoranti a domicilio ha un labaro.La Sezione comunale ha una fiamma.
Art. 12) Le iscritte alla Sezione operaie e lavoranti a domicilio, hanno una speciale tessera, un fazzoletto-distintivo di forma triangolare da indossare nelle adunate sulla divisa di fabbrica e un distintivo metallico da portare sullabito comune.
Art. 13) Le Sezioni operaie e lavoranti a domicilio sono amministrate dai Fasci femminili.Le spese sono sostenute con le entrate del tesseramento e con i contributi di enti e di organizzazioni interessati.
Art. 14) I Segretari federali provvedono a coordinare in ogni provincia lattività delle organizzazioni aventi scopi analoghi.
DallAgenda del P.N.F. per lAnno XX
DISTINTIVI DI GRADO
Da portare sull'uniforme invernale ed estiva al petto, sul lato sinistro.
Segretaria Provinciale |
Segretaria di Sezione di Fascio o di Gruppo Rionale |
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