Circolare Ministeriale n. 77 | |
Regolamento del nuovo esame di Stato art.11 e 12 |
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Pubblicazione per docenti | |
Pubblicazione per studenti | |
Delibera del Collegio Docenti del Liceo Alfieri | |
Valutazione finale |
Circolare
Ministeriale n. 77
Prot. n. 4272/C1L
Roma, 24 marzo 1999
Oggetto: Legge 10-12-1997, n. 425 - Credito scolastico e valutazione degli alunni.
Com'è
noto, la legge
10-12-1997, n. 425, recante la nuova disciplina degli esami di stato,
prevede che alla determinazione del voto finale complessivo, concorre, nella
misura massima di venti punti, un "credito" relativo all'andamento
degli studi, denominato credito scolastico.
Il punteggio per tale credito viene attribuito, con riguardo alle varie
fattispecie e tipologie prese in considerazione, sulla base degli elementi
individuati dal Regolamento attuativo della legge sopra citata, emanato con D.P.R.
23-7-1998, n. 323 e tenendo a riferimento le tabelle (e relative note)
allegate al Regolamento stesso e recanti, in corrispondenza della media dei voti
conseguiti, apposite "bande di oscillazione" espresse entro un minimo
e massimo di punti.
REGOLAMENTO
DEL NUOVO ESAME DI STATO
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323
Il Presidente della Repubblica
VISTO l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA
la
legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
ed in particolarer l’articolo 1;
VISTO
l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTOil
testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297;
CONSIDERATIgli
ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24
settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;
SENTITI
i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 1 giugno 1998;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
luglio 1998;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA
il seguente regolamento:
Art.
11
(Credito scolastico)
1.
(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe attribuisce ad
ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli
ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi
ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle
prove d’esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti
d’arte si provvede all’attribuzione del credito scolastico, per il primo dei
tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2.
(Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in
corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità
della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la
frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base
dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.
3.
(Regolamento) Non si da’ luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli
anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In
caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe
assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può
integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico
successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo
riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4.
(L. 425, art.5,
comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente
attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno,
può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno
ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito
scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi
negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali
dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5.
(L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento) Il credito scolastico, nei casi di
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per
lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel
penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del
medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo
anno frequentato.
6.
(L. 425, art.5,
comma 4 e Regolamento) Per i candidati esterni il credito scolastico è
attribuito dalla commissione d’esame ed è pubblicato all’albo
dell’istituto il giorno della prima prova scritta.
7.
(Regolamento) Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità
all’ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere
l’esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo
anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione
d’esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le
indicazioni dell’allegata tabella b).
8.
(Regolamento) Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o
idoneità all’ultima classe, in aggiunta all’eventuale credito derivante
dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d’esame
tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto
indicato nell’allegata tabella c).
9.
(Regolamento) Per i candidati esterni di cui all’articolo 3, comma 1, lett.
e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di
altro corso di studi è attribuito dalla commissione d’esame il credito
scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le
indicazioni della tabella c).
10.
(Regolamento) In analogia a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l’ultimo anno, ai
candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella
misura ottenuta per il penultimo anno.
11.(L.
425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per tutti i candidati esterni, fermo restando
il punteggio massimo di 20, la commissione d’esame può aumentare il punteggio
in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per
esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed
esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal
presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al
termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Art. 12
(Crediti
formativi)
1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il
credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui
si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento,
nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i
candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di
classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni
d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito
dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo
14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze
che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2.
(Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare
l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero
le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento
contributivo.
3.
(Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero
sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.
Credito
scolastico (pubblicazione per docenti)
Il
concetto di credito
scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di stato più obiettivi e
più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di
ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con
l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato. Si tratta di
un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni
di corso e che contribuisce - per un quinto - a determinare il punteggio finale
dell'esame di stato.
Ciascuno
può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti
che anno per anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini
in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti. Il punteggio
massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 20 punti. I parametri
per l'attribuzione dei crediti sono contenuti nelle tabelle riportate nella
parte finale del Regolamento.
Concorrono
a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli
derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad
eventuali esperienze formative (si chiamano appunto crediti formativi) che
l'alunno possa avere maturato anche al di fuori della normale attività
scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e
debitamente documentate.
Il
punteggio esprime:
·
la valutazione
del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno
scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche
l'assiduità della frequenza scolastica;
·
la frequenza
dell'area di progetto;
·
l'interesse e
l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
·
la partecipazione
alle attività complementari ed integrative;
·
eventuali crediti
formativi.
Al termine dello scrutinio ogni alunno potrà conoscere il
punteggio relativo al proprio credito scolastico. Tale risultato dovrà essere
reso pubblico da ogni scuola.
Credito
scolastico (pubblicazione per studenti)
Dei
cento punti che comporranno il voto finale, fino a venti ti verranno assegnati
prima dell’esame, al momento dello scrutinio di fine anno, da parte del tuo
consiglio di classe: fino a sei rispettivamente al termine del terzo anno e del
quarto e fino otto al termine del quinto (vedi tabella A).
Per
quest’anno il credito scolastico verrà assegnato interamente (fino a un
massimo di 20 punti) in base ai voti riportati nello scrutinio finale, come
illustrato dalla tabella B.
Delibera del Collegio Docenti del Liceo Alfieri
Il
Collegio Docenti, in merito all'attribuzione del credito scolastico,
delibera
a maggioranza/unanimità:
1.
Per le classi PRIME E SECONDE
liceali
·
di assegnare a tutti gli allievi
promossi senza debiti scolastici il
massimo punteggio della banda di oscillazione;
·
di assegnare a tutti gli allievi
promossi con debiti scolastici il
punteggio minimo.
In
caso di accertato superamento del debito, il Consiglio di Classe integrerà, in
sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, il punteggio assegnato.
2.
Per le classi TERZE liceali,
per le quali la media dei voti è calcolata sui voti reali, di assegnare a tutti
gli allievi ammessi all'Esame di Stato il massimo punteggio della banda di
oscillazione, tranne a coloro che non abbiano dimostrato interesse, impegno e
partecipazione al dialogo educativo ai quali verrà assegnato il minimo della
banda, con esplicita motivazione annotata sul verbale dello scrutinio finale e
indipendentemente da eventuali crediti formativi.
· Di annotare sulla scheda personale di tutti gli allievi gli eventuali crediti formativi in loro possesso.
Valutazione
finale (pubblicazione per docenti
La
valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha
riportato nel credito scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.
Il
punteggio è espresso in centesimi. La soglia minima di sufficienza è di 60
punti.
Il
punteggio viene così articolato:
·
un massimo di 45
punti per le tre prove scritte
·
un massimo di 35
punti per la prova orale
·
un massimo di 20
punti per premiare il credito scolastico
La commissione dispone inoltre di 5 punti di
"bonus" per premiare gli esami particolarmente brillanti e ben
riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito
scolastico e 70 punti alle prove d'esame.