Credito scolastico

Circolare Ministeriale n. 77

Regolamento del nuovo esame di Stato art.11 e 12

Pubblicazione per docenti
Pubblicazione per studenti
Delibera del Collegio Docenti del Liceo Alfieri
Valutazione finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministeriale n. 77          

Prot. n. 4272/C1L

Roma, 24 marzo 1999

 

Oggetto: Legge 10-12-1997, n. 425 - Credito scolastico e valutazione degli alunni.

 

Com'è noto, la legge 10-12-1997, n. 425, recante la nuova disciplina degli esami di stato, prevede che alla determinazione del voto finale complessivo, concorre, nella misura massima di venti punti, un "credito" relativo all'andamento degli studi, denominato credito scolastico.

Il punteggio per tale credito viene attribuito, con riguardo alle varie fattispecie e tipologie prese in considerazione, sulla base degli elementi individuati dal Regolamento attuativo della legge sopra citata, emanato con D.P.R. 23-7-1998, n. 323 e tenendo a riferimento le tabelle (e relative note) allegate al Regolamento stesso e recanti, in corrispondenza della media dei voti conseguiti, apposite "bande di oscillazione" espresse entro un minimo e massimo di punti.

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REGOLAMENTO DEL NUOVO ESAME DI STATO
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

Il Presidente della Repubblica


VISTO l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolarer l’articolo 1;

VISTO l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTOil testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

CONSIDERATIgli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 1 giugno 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

  

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 11

(Credito scolastico)

1. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d’arte si provvede all’attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

2. (Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.

3. (Regolamento) Non si da’ luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

5. (L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento) Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato.

6. (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame ed è pubblicato all’albo dell’istituto il giorno della prima prova scritta.

7. (Regolamento) Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l’esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d’esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell’allegata tabella b).

8. (Regolamento) Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, in aggiunta all’eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d’esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell’allegata tabella c).

9. (Regolamento) Per i candidati esterni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d’esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella c).

10. (Regolamento) In analogia a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l’ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11.(L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d’esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

Art. 12

(Crediti formativi)


1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.

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Credito scolastico (pubblicazione per docenti) 

Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di stato più obiettivi e più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce - per un quinto - a determinare il punteggio finale dell'esame di stato.

Ciascuno può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti che anno per anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti. Il punteggio massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 20 punti. I parametri per l'attribuzione dei crediti sono contenuti nelle tabelle riportate nella parte finale del Regolamento.

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (si chiamano appunto crediti formativi) che l'alunno possa avere maturato anche al di fuori della normale attività scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e debitamente documentate.

Il punteggio esprime:

·         la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica;

·         la frequenza dell'area di progetto;

·         l'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;

·         la partecipazione alle attività complementari ed integrative;

·         eventuali crediti formativi.

Al termine dello scrutinio ogni alunno potrà conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico. Tale risultato dovrà essere reso pubblico da ogni scuola.

 

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Credito scolastico (pubblicazione per studenti) 

  E' un’importante novità. Questa espressione significa semplicemente che il voto finale del nuovo esame terrà conto anche della media dei voti che hai conseguito durante l’anno.

Dei cento punti che comporranno il voto finale, fino a venti ti verranno assegnati prima dell’esame, al momento dello scrutinio di fine anno, da parte del tuo consiglio di classe: fino a sei rispettivamente al termine del terzo anno e del quarto e fino otto al termine del quinto (vedi tabella A).

 

 

Per quest’anno il credito scolastico verrà assegnato interamente (fino a un massimo di 20 punti) in base ai voti riportati nello scrutinio finale, come illustrato dalla tabella B.  

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Delibera del Collegio Docenti del Liceo Alfieri

Il Collegio Docenti, in merito all'attribuzione del credito scolastico,  delibera  a maggioranza/unanimità:

 

1.     Per le classi PRIME E SECONDE liceali

·        di assegnare a tutti gli allievi promossi senza debiti scolastici il massimo punteggio della banda di oscillazione;

·        di assegnare a tutti gli allievi promossi con debiti scolastici il punteggio minimo.

In caso di accertato superamento del debito, il Consiglio di Classe integrerà, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, il punteggio assegnato.

      

2.     Per le classi TERZE liceali, per le quali la media dei voti è calcolata sui voti reali, di assegnare a tutti gli allievi ammessi all'Esame di Stato il massimo punteggio della banda di oscillazione, tranne a coloro che non abbiano dimostrato interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo ai quali verrà assegnato il minimo della banda, con esplicita motivazione annotata sul verbale dello scrutinio finale e indipendentemente da eventuali crediti formativi.

·        Di annotare sulla scheda personale di tutti gli allievi gli eventuali crediti formativi in loro possesso.

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Valutazione finale (pubblicazione per docenti

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.

Il punteggio è espresso in centesimi. La soglia minima di sufficienza è di 60 punti.

Il punteggio viene così articolato:

·         un massimo di 45 punti per le tre prove scritte

·         un massimo di 35 punti per la prova orale

·         un massimo di 20 punti per premiare il credito scolastico

La commissione dispone inoltre di 5 punti di "bonus" per premiare gli esami particolarmente brillanti e ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e 70 punti alle prove d'esame.

 

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