I.                   Definizioni di Patrimonio Culturale e Naturale

 

Articolo 1 – Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato “patrimonio culturale” quanto segue:

-         monumenti: opere architettoniche, opere scultoree e pittoriche monumentali, elementi o strutture archeologiche, iscrizioni, abitazioni rupestri e combinazioni di elementi di evidente valore universale dal punto di vista storico, artistico  o scientifico;

-         insiemi architettonici: gruppi di edifici separati o connessi che, a causa della loro architettura, la loro omogeneità o la loro collocazione nel paesaggio, abbiano rilevante valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico;

-         siti: opere dell’uomo o opere combinate della natura e dell’uomo, aree che comprendono siti archeologici di rilevante valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

 

 

Articolo 2 – Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato patrimonio naturale” quanto segue:

           

-         caratteristiche naturali comprendenti formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali formazioni, di rilevante valore universale dal punto di vista estetico o scientifico;

-         formazioni geologiche e fisiografiche e aree particolarmente definite che costituiscono l’habitat di specie animali e vegetali in pericolo, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza e della conservazione;

-         siti naturali o aree naturali particolarmente caratterizzate, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

 

Articolo 3 – E’ compito di ogni Stato Parte di questa Convenzione di identificare e delineare le diverse regioni e siti sul suo territorio menzionate negli Articolo 1 e 2.