Articolo 4 – Ogni Stato Parte di questa Convenzione riconosce che il dovere di assicurare l’identificazione, la conservazione, la presentazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale menzionato nei precedenti Articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, appartiene in primo luogo allo Stato medesimo. Farà quanto possibile a questo fine, utilizzando il massimo delle proprie risorse e, quando necessario, fruendo di ogni forma di assistenza e cooperazione internazionale, soprattutto finanziaria, artistica, scientifica e tecnica che tale Stato sia in grado di ottenere.
Articolo 5 – Per assicurare l’efficacia e la validità delle misure prese per la protezione del patrimonio culturale e naturale situato sul suo territorio, ogni Stato Parte di questa Convenzione si impegnerà, per quanto possibile e nella maniera più appropriata in funzione dello Stato stesso:
(a) ad adottare una politica generale volta ad assicurare un valore funzionale al patrimonio culturale e naturale per la vita della comunità e ad integrare la protezione di tale patrimonio nel quadro di programmi di pianificazione generale;
(b) a installare, all’interno dei suoi territori, dove tali servizi non esitano, uno o più servizi per la protezione, la conservazione e la presentazione del patrimonio culturale e naturale provvisti di personale appropriato e in possesso dei requisiti idonei per adempiere alle loro funzioni;
(c) a sviluppare studi scientifici, tecnici e ricerche, sulla cui base elaborare metodi operativi che permettano allo Stato di fronteggiare le minacce al patrimonio culturale o naturale,
(d) a prendere le misure legali, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie appropriate per la segnalazione, la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro di tale patrimonio; e infine
(e) a favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali per l’addestramento alla protezione, alla conservazione e alla presentazione del patrimonio culturale e naturale e a incoraggiare la ricerca scientifica in questo senso.
Articolo 6
1. Pur rispettando pienamente la sovranità degli Stati sui cui territori sia situato il patrimonio culturale e naturale definito negli articoli1 e2 , senza pregiudizi nei confronti dei diritti di proprietà previsti dalla legislazione nazionale, gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono che tale eredità costituisce un patrimonio mondiale per la cui protezione è doverosa la cooperazione dell’intera comunità internazionale.
2. Gli Stati Parti dichiarano, in accordo con i provvedimenti di questa Convenzione, di dare il loro sostegno alla segnalazione, alla protezione, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11, qualora ne sia stata presentata domanda da parte degli Stati sui cui territori tale patrimonio è situato.
3. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dichiara di non prendere alcun provvedimento deliberato che possa danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale definito negli Articoli 1 e 2, situato sul territorio di altri Stati Parti di questa Convenzione.
Articolo 7 – Ai fini di questa Convenzione, la protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale dovrà essere intesa come creazione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionale volta a sostenere gli Stati Parti di questa Convenzione nei loro sforzi di conservazione e identificazione del oro patrimonio.