I.                   Programmi Educativi

                                

                                 Articolo 27

1.      Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegneranno con tutti i mezzi più appropriati e in particolare attraverso programmi educativi e informativi, a rafforzare l’apprezzamento e il rispetto dei loro cittadini nei confronti del patrimonio culturale e naturale definito negli Articoli 1 e 2 della Convenzione.

2.      Essi si impegneranno a tenere il pubblico ampiamente informato sui pericoli che minacciano il patrimonio e sulle attività eseguite in adempimento di questa Convenzione.

 

Articolo 28 – Gli Stati Parti di questa Convenzione che ricevono assistenza internazionale dalla Convenzione prenderanno misure appropriate per informare sull’importanza del bene per cui essi ricevono assistenza e il ruolo di tale assistenza.