I.                   Rapporti 

                           Articolo 29

1.      Gli Stati Parti di questa Convenzione informeranno, nei rapporti che essi sottoporranno alla Conferenza Generale  dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura in date e modi che quest’ultima dovrà determinare, sui provvedimenti legislativi e amministrativi che essi hanno adottato e su altre azioni che hanno intrapreso per l’applicazione di questa Convenzione, insieme ai dettagli dell’esperienza acquisita in questo campo.

2.      Questi rapporti saranno portati all’attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale.

Il Comitato presenterà un rapporto delle proprie attività in ognuna delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.