I.                   Clausole Finali

 

                           Articolo 30 – Questa Convenzione è redatta in Arabo, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo: i cinque testi sono ugualmente autorevoli.

 

                           Articolo 31

1.      Questa Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione da parte degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura in accordo con le loro rispettive procedure costituzionali.

2.      Gli strumenti di ratifica o accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

 

Articolo 32

1.      Questa Convenzione sarà accessibile a tutti gli Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura invitati dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione ad accedervi.

2.      L’adesione sarà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

 

Articolo 33 - Questa Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione, ma solo per quegli Stati che avranno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o adesione entro e non oltre tale data. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o adesione.

 

Articolo 34 – I seguenti provvedimenti saranno applicati a quegli Stati Parti di questa Convenzione che hanno un sistema costituzionale federale o non unitario:

(a)       per ciò che riguarda i provvedimenti della Convenzione, l’esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale saranno gli stessi di quegli Stati Parti che non sono Stati federali;

(b)      per ciò che riguarda i provvedimenti di questa Convenzione, l’esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale di singoli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il governo federale informerà sui detti provvedimenti e sulle sue raccomandazioni per la loro adozione le autorità competenti di tali Stati, paesi, province o cantoni.

 

Articolo 35

1.      Ogni Stato Parte di questa Convenzione può denunciare questa Convenzione.

2.      La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

3.      La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Non avrà affetto sugli obblighi finanziari dello Stato denunciante fino alla data in cui avviene il ritiro.

 

Articolo 36 - Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura informerà gli Stati membri dell’Organizzazione menzionati nell’Articolo 32 e le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione previsti dagli Articoli 31 e 32 e delle denuncie previste dall’Articolo 35.

 

Articolo 37

1.      Questa Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Ognuna di tali revisioni vincolerà in ogni caso solo gli Stati che diventino Parti della convenzione riveduta.

2.      Se la Conferenza Generale dovesse adottare una nuova convenzione interamente o parzialmente riveduta rispetto alla presente Convenzione, a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente, questa Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica, accettazione o adesione, a partire dalla data in cui la nuova Convenzione riveduta entrerà in vigore.

 

Articolo 38 – In conformità con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

 

Dato a Parigi, oggi, ventitreesimo giorno di novembre 1972, in due copie autentiche recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del Presidente dell’Organizzazione delle  Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che saranno depositate negli archivi Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura e copie autenticate delle quali saranno consegnate a tutti gli Stati definiti negli Articoli 31 e 32 e alle Nazioni Unite.