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LO STATUTO DELLA MONGOLFIERA

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto CAPOTONDI Alessandro Presidente dell’A.N.So.Gi. “La Mongolfiera” con sede legale in Roma Via Acquafondata 18, dichiara che tutta la documentazione relativa al caso per cui si effettua la raccolta fondi, viene depositata, prima dell’inizio della raccolta stessa, presso il Comando Regione Carabinieri Lazio Stazione Roma Piazza Dante, 12 e presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Roma, Sezionale Coordinatore “SanGiovanni” in via Casalmonferrato 25 . I suddetti presidi di competenza sono in possesso di tutta la documentazione legale dell’Associazione (Atto Notarile e Statuto) con relativo elenco dei soci volontari.

LO STATUTO DI UNA ASSOCIAZIONE ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

Art. 1.  Denominazione

E’ costituita l’Associazione ONLUS denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCCORSO GIOVANI “LA MONGOLFIERA”.  

Art. 2 - Sede

L Associazione ha sede in Roma - Via Casilina, 95.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. 

Art.3 - L’associazione ha lo scopo di:

a)             assistere bambini e ragazzi disagiati, con specifico riferimento a quelli bisognosi di cure mediche, chirurgiche e/o assistenziali;

b)             assistenza sanitaria;

c)                beneficenza;

d)             istruzione;

e)             per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare corsi culturali di formazione professionale e prestare assistenza domiciliare, ed altri servizi ai bambini portatori di handicap;

f)              sport dilettantistico;

g)                promozione della cultura e dell’arte;

h)             tutela dei diritti civili. 

Art. 4 - Attività di promozione

L Associazione potrà svolgere attività promozionale di vario tipo per divulgare i suoi scopi e sovvenzionare le sue attività.

Potrà organizzare gemellaggi con paesi stranieri per scambi culturali, organizzare attività di volontariato per l’assistenza di cittadini bisognosi, organizzare manifestazioni sportive, di spettacolo e di solidarietà in genere ogni qua! volta 11 consiglio Io riterrà opportuno.

Nel rispetto della normativa vigente, e quindi, se e quando richieste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, l’associazione potrà promuovere sottoscrizioni ed organizzare raccolte di fondi sia in nome e per conto di coloro che facciano richiesta sia periodicamente su propria iniziativa.

In quest’ultimo caso le somme raccolte costituiranno un fondo che sarà destinato, di volta in volta, ai casi scelti e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo tra quelli che verranno segnalati All’amministrazione 

Art. 5 - Solidarietà

L’Associazione avrà come scopo 11 perseguimento di solidarietà sociale come prevede la Iett. B art. 10 del D. Lgs 460/97; 

Art. 6 - Divieto di distribuire utili

L’Associazione non potrà distribuire utili, e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

Art. 7 - Gestione degli utili

L ‘Associazione impiegherà gli utili per la realizzazione della sola attività istituzionale come citato al punto 3 dello statuto e di quelle direttamente connesse; 

Art. 8 - Rapporto associativo

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello stesso statuto o regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; 

Art. 9 - Durata

L’Associazione ha durata fino al 31.12.2020

Tale termine può essere prorogato o anticipato con lo scioglimento della Associazione con delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. 

Organi sociali 

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

1)L ‘Assemblea;

2) Consiglio direttivo

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente;

5) il segretario; 

Art. 11 - Composizione dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente. Il presidente nomina un segretario e, se del caso due scruta tori. 

Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell’associazione almeno 15 giorni prima rispetto alla data della convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. 

Art.13 - Validità dell’Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da con ferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia 11 numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma. 

Art. 14 - Votazioni

L Assemblea delibera a maggioranza di metà più uno dei voti.

Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide

se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti I’Assemblea. 

Art. 15 - Verbalizzazione

Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia. 

Art. 16 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dal'lAssemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. 

Art. 17 - Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall Assemblea.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Art. 18 - Il presidente

Il Presidente dell’associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il presidente è eletto dall’Assemblea, tra i Consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza dei voti. 

Art. 19 - Funzioni

Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’associazione. 

Art. 20 - Collegio dei Revisori (se esistente)

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre (o cinque) membri effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio possono esser scelti anche fra non soci. Il funzionamento e i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge. 

Art. 21 - Compensi

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci.

E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annuì superiori al compenso massimo previsto dal D. P. R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239, convertito dalla legge n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni. 

Art. 22 - I beni

I beni dell’associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventaNo, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti. 

Art. 23 - Con tributi

I con tributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Art. 24 - Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni L’Associazione può ricevere  erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed accettare con beneficio d’inventaNo lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell’ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. 

Risorse economiche

Art. 25 - Esercizio sociale

L ‘esercizio sociale decorre dal 0 gennaio aI 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 26 - Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispone alla fine di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all’approvazione del/Assemblea dei soci entro 11 30 aprile dell’anno successivo. 

Art. 27 - Bilancio consuntivo

Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di C 1.032.913,80, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. 

Art. 28 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell‘associazione. 

Disposizioni generali e finali 

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquida tori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. 

Art. 30 - Esclusione del socio

L ‘esclusione di un socio può essere deliberata dal consiglio di amministrazione per morosità o per gravi motivi; il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione a mezzo lettera raccomandata. 

Art. 31 - Devoluzione del patrimonio

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 32 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:  beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; quote di iscrizione dei promotori; contributi e liberalità ricevute riserve formate con utili; altre riserve accantonate. 

Art. 33 - Rendiconto annuale

Al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. 

Art. 34 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia 

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