LO STATUTO DELLA MONGOLFIERA DICHIARAZIONE Il
sottoscritto CAPOTONDI Alessandro Presidente dell’A.N.So.Gi. “La
Mongolfiera” con sede legale in Roma Via Acquafondata 18, dichiara
che tutta la documentazione relativa al caso per cui si effettua la
raccolta fondi,
viene depositata, prima dell’inizio della raccolta stessa, presso il
Comando Regione Carabinieri Lazio —
Stazione Roma Piazza Dante, 12 e presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Roma, Sezionale Coordinatore “SanGiovanni” in via Casalmonferrato 25 LO STATUTO DI UNA ASSOCIAZIONE ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) Disposizioni generali
Art. 1. Denominazione E’
costituita l’Associazione ONLUS denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SOCCORSO GIOVANI “LA MONGOLFIERA”. Art.
2 - Sede L
Associazione ha sede in Roma -
Via Casilina, 95. Con
delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse
su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici
distaccati. Art.3
- L’associazione ha lo
scopo di: a)
assistere bambini e ragazzi disagiati, con specifico
riferimento a quelli bisognosi di cure mediche, chirurgiche e/o
assistenziali; b)
assistenza sanitaria; c)
beneficenza; d)
istruzione; e)
per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà
organizzare corsi culturali di formazione professionale e prestare
assistenza domiciliare, ed altri servizi ai bambini portatori di
handicap; f)
sport dilettantistico; g)
promozione della cultura e dell’arte; h)
tutela dei diritti civili. Art.
4 - Attività di promozione L
Associazione potrà svolgere attività promozionale di vario tipo per
divulgare i suoi scopi e sovvenzionare le sue attività. Potrà
organizzare gemellaggi con paesi stranieri per scambi culturali,
organizzare attività di volontariato per l’assistenza di cittadini
bisognosi, organizzare manifestazioni sportive, di spettacolo e di
solidarietà in genere ogni qua! volta 11 consiglio Io riterrà
opportuno. Nel
rispetto della normativa vigente, e quindi, se e quando richieste,
previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, l’associazione potrà
promuovere sottoscrizioni ed organizzare raccolte di fondi sia in nome
e per conto di coloro che facciano richiesta sia periodicamente su
propria iniziativa. In
quest’ultimo caso le somme raccolte costituiranno un fondo che sarà
destinato, di volta in volta, ai casi scelti e insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo tra quelli che verranno segnalati
All’amministrazione Art.
5 - Solidarietà L’Associazione
avrà come scopo 11 perseguimento di solidarietà sociale come
prevede la Iett. B art. 10 del D. Lgs
460/97; Art.
6 - Divieto di distribuire
utili L’Associazione
non potrà distribuire utili, e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; Art.
7 - Gestione degli utili L
‘Associazione impiegherà gli utili per la realizzazione della sola
attività istituzionale come citato al punto 3 dello statuto e di
quelle direttamente connesse; Art.
8 - Rapporto associativo Si
esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello stesso
statuto o regolamento e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione; Art.
9 - Durata L’Associazione
ha durata fino al 31.12.2020 Tale
termine può essere prorogato o anticipato con lo scioglimento della
Associazione con delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di
almeno due terzi dei soci. Le quote annuali devono essere versate
entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. Organi sociali Art.
10 - Organi sociali Sono
organi dell’associazione: 1)L
‘Assemblea; 2)
Consiglio direttivo 3)
il Presidente; 4)
il Vice Presidente; 5)
il segretario; Art.
11 - Composizione
dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti i soci
dell’associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente del
consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente. Il
presidente nomina un segretario e, se del caso due scruta tori. Art.
12 - Convocazione L'Assemblea
si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca
l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da
affiggersi presso tutte le sedi dell’associazione almeno 15 giorni
prima rispetto alla data della convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere convocata entro
15 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione,
al fine di eleggere i nuovi organi. Art.13
- Validità
dell’Assemblea L'Assemblea
è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o
a mezzo delega da con ferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può
avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia
11 numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti
indicati al primo comma. Art.
14 - Votazioni L Assemblea
delibera a maggioranza di metà più uno dei voti. Le
delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se
ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti I’Assemblea. Art.
15 - Verbalizzazione Le
deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un
componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal
segretario. Il
verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di
trarne copia. Art.
16 - Consiglio
direttivo L'Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di
tre membri, eletti dal'lAssemblea dei soci tra i propri componenti. Il
Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la
maggioranza dei consiglieri. Il
Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del
giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente,
almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Art.
17 - Durata e funzioni Il
Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e sono
rieleggibili. Il
consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione,
rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall Assemblea. Le
deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Art.
18 - Il presidente Il
Presidente dell’associazione è anche Presidente del Consiglio
Direttivo. Il
presidente è eletto dall’Assemblea, tra i Consiglieri, nella prima
seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza
dei voti. Art.
19 - Funzioni Il
Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti
giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l'Assemblea
ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Il
Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la
custodia presso i locali dell’associazione. Art.
20 - Collegio dei Revisori (se
esistente) L'Assemblea
può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre (o cinque)
membri effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio possono
esser scelti anche fra non soci. Il funzionamento e i compiti del
Collegio sono quelli stabiliti dalla legge. Art.
21 - Compensi Eventuali
compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono
determinati dall’Assemblea dei soci. E’
vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annuì
superiori al compenso massimo previsto dal D. P. R. n. 645/1994 e dal
decreto legge n. 239, convertito dalla legge n.336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale
delle società per azioni. Art.
22 - I beni I
beni dell’associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I
beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati
dall’associazione e sono ad essa intestati. Tutti
i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito
inventaNo, depositato presso la sede dell’associazione e
consultabile da tutti gli aderenti. Art.
23 - Con tributi I
con tributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione
annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo. Art.
24 - Erogazioni, donazioni e
lasciti, convenzioni L’Associazione può ricevere erogazioni
liberali in denaro e le donazioni ed accettare con beneficio
d’inventaNo lasciti testamentari sono accettati in armonia con le
finalità statutarie dell’ente. Il Presidente attua le delibere di
accettazione e compie i relativi atti giuridici. Risorse
economiche Art.
25 - Esercizio sociale L
‘esercizio sociale decorre dal 0 gennaio
aI 31 dicembre di ogni anno. Art.
26 - Bilancio preventivo Il
Consiglio Direttivo predispone alla fine di ogni anno il bilancio di
previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il
bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed
economica. Il
bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e
all’approvazione del/Assemblea dei soci entro 11 30 aprile
dell’anno successivo. Art.
27 - Bilancio consuntivo Al
termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla
redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui i
proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di C
1.032.913,80, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall’art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o
più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. Art.
28 - Destinazione degli utili,
delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale Gli
eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili
di esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la
vita dell‘associazione. Disposizioni generali e finali Art.
29 - Scioglimento Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei
soci che deve nominare uno o più liquida tori, preferibilmente fra i
soci, stabilendone i poteri. Art.
30 - Esclusione del socio L
‘esclusione di un socio può essere deliberata dal consiglio di
amministrazione per morosità o per gravi motivi; il socio escluso può
ricorrere contro il provvedimento all’autorità giudiziaria entro
sei mesi dalla comunicazione della deliberazione a mezzo lettera
raccomandata. Art.
31 - Devoluzione del
patrimonio All’atto
dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il
patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.
32 - Patrimonio Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione; quote di iscrizione dei promotori; contributi e
liberalità ricevute riserve formate con utili; altre riserve
accantonate. Art.
33 - Rendiconto annuale Al
termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla
redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a
cui il rendiconto si riferisce. Art.
34 - Per quanto non
espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del
codice civile in materia
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