STATUTO
DEL REGNO DI SARDEGNA
(Statuto Albertino)
Carlo Alberto
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri sudditi col Nostro proclama dell8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli dindissolubile affetto che stringono allitala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, dobbedienza e damore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dellantica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresenta-
tivo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, dalleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che linteresse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto lassenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per lesecuzione delle leggi, senza sospenderne losservanza o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati, ma in questultimo caso ne convoca unaltra nel termine di quattro mesi
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge dimposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. - Il Re è maggiore alletà di diciotto anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nellordine della successione al trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni ventuno.
Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci Giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. l6. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se lErede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuto letà di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti allesecuzione delle Provvisioni dogni natura provenienti dallestero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere luso dei. reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per lavvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo lavvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre ai beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; allappannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. - Il Reggente, prima dentrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 28.
- La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia
le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere
non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del
Vescovo.
Art. 29.
- Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia,
quando linteresse pubblico legalmente accertato lo esiga,
si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una
giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30.
- Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato
consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31.
- Il debito pubblico è guarentito.
Ogni
impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32.
E riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente
e senzarmi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne
lesercizio nellinteresse della cosa pubblica.
Questa
disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici,
od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti
alle leggi di polizia.
DEL
SENATO
Art.
33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in
numero non limitato, aventi letà di quarantanni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1
Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2
Il Presidente della Camera dei Deputati;
3
I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4
I Ministri di Stato;
5
I Ministri Segretari di Stato;
6
Gli Ambasciatori;
7
Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8
I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di
Cassazione e della Camera dei Conti;
9
I Primi Presidenti dei Magistrati dappello;
10
LAvvocato Generale presso il Magistrato di
Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di
funzioni;
11
I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre
anni di funzioni;
12
I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera
dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13
Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i
Magistrati dappello, dopo cinque anni di funzioni,
14
Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i
Maggiori Generali e i ContrAmmiragli dovranno avere da
cinque anni quel grado in attività.
15
I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni:
16
I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla
loro presidenza;
17
Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18
I rnembri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette
anni di nomina;
19
I Membri ordinari del Consiglio superiore dIstruzione
pubblica, dopo sette anni di servizio;
20
Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno
illustrata la Patria;
21
Le persone, che da tre anni pagano tremila lire dimposizione
diretta in ragione de loro beni, o della loro industria.
Art.
34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte
del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente.
Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a
venticinque.
Art.
35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati
dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.
Art.
36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia
con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento,
e di attentato alla
sicurezza
dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei
Deputati.
In
questi casi il Senato non è capo politico, Esso non può
occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato.
sotto pena di nullità.
Art.
37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può
essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è
solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art.
38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i
matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono
presentati al Senato. che ne ordina il deposito ne suoi
archivi.
DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39.
- La Carnera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi
Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40.
- Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è
suddito del Re. non ha compiuto letà di trentanni,
non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli
altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41.
- I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole
provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può
loro darsi dagli Elettori.
Art. 42.
- I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato
cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43.
- Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei
Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al
principio dogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44.
- Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni,
il Collegio che laveva eletto sarà tosto convocato per
fare una nuova elezione,
Art. 45.
- Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di
flagrante delitto. nel tempo della sessione, né tradotto in
giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della
Camera.
Art. 46.
- Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro
un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle
tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47.
- La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del
Re, e di tradurli dinanzi all'Alta corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48.
- Le sessioni del Senato e della Camera, dei Deputati cominciano
e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori
del tempo della sessione dellaltra è illegale. e gli atti
ne sono intieramente nulli.
Art. 49.
- I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re
di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di
esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile
del Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo
ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51.
- I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle
opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52.
- Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri
ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in
segreto.
Art. 53.
- Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né
valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è
presente.
Art. 54.
- Le deliberazioni non possono essere prese se non alla,
maggiorità de voti.
Art. 55.
- Ogni proposta di legge debbessere dapprima esaminata dal
le Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori
preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera. la proposta
sarà trasmessa allaltra per la discussione ed approvazione;
e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno
articolo per articolo.
Art. 56.
Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre
poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella
stessa sessione.
Art. 57.
- Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare
petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una
Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se
debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo,
mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per
gli opportuni riguardi.
Art. 58.
- Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle
Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di
indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59.
- Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire
altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii
del Governo.
Art. 60.
- Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della
validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61.
- Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per
mezzo di un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale
abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62.
- La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però
facoltativo di servirsi della francese ai membri, che
appartengono ai paesi. in cui questa è in uso, od in risposta ai
medesimi.
Art. 63.
- Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per
isqruittinio segreto. Questultimo meno sarà sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò
che concerne al personale.
Art. 64.
- Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI
MINISTRI
Art.
65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66.
- I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nella altra
Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre lingresso,
e debbono essere sentiti sempre che lo richiedano.
Art. 67. - I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del
Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un
Ministro.
DELLORDINE
GIUDIZIARIO
Art.
68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome
dai Giudici chEgli istituisce.
Art.
69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di
mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art.
70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti
sono conservati. Non si potrà derogare allorganizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71.
- Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non
potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni
straordinarie.
Art.
72. - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i
dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente
alle leggi.
Art.
73. - Linterpretazione delle leggi, in modo per tutti
obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione
dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art.
75. - La Leva militare è regolata dalla legge.
Art.
76. - E' istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla
legge.
Art.
77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è
la sola nazionale.
Art. 78.
- Gli Ordini Cavallereschi ora, esistenti sono mantenuti con le
loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso
fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può
creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art.
79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro. che vi hanno
diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80.
- Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una
potenza estera senza lautorizzazione del Re.
Art.
81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata,
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 82. - Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal
giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà
provveduto al pubblico servizio durgenza con Sovrane
disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse
tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che
sono fin dora abolite.
Art.
83. - Per lesecuzione del presente Statuto il Re si riserva
di fare le leggi sulla Stampa, sulle elezioni, sulla Milizia
comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla
pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli
ordini vigenti a quella relativi.
Art.
84. - I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione
e, della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato
in Torino addì quattro del mese di marzo lanno del Signore
mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO
ALBERTO
BORELLI
Il
Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia
e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET
DI REVEL
.Il
Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dellAgricoltura,
e del Commercio
DES
AMBROIS
Il Primo
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN
MARZANO
Il Primo
Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo
Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI
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