Il
modulo per farsi pagare la flessibilità Compensi
ore di buco, ecco come (Parere
Centro di consulenza n.1 del 15 ottobre 2001) L'entrata
in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al biennio economico
2001/2002 ha portato con sé alcune novità. La più interessante è senza
dubbio la retribuibilità delle cosiddette ore di buco. Vale a dire: delle soste
forzate che vengono inserite all'interno dell'orario di lezione per non meglio
identificate "esigenze di servizio". Ebbene,
a partire da quest'anno il fenomeno, che in alcune scuole è diventato una vera
e propria patologia, è destinato a ridursi. Ciò per effetto dell'applicabilità
di una vetusta norma del 1924, che impone al datore di lavoro di retribuire il
dipendente qualora le pause nel servizio siano dovute a motivi imputabili
all'organizzazione del servizio stesso. Il
parere è stato redatto dal Centro di consulenza Gilda Potenza e reca in calce
il modulo per chiedere la liquidazione delle relative spettanze. La
retribuibilità delle "ore di buco" Le ore
vuote tra una lezione e l'altra possono essere retribuite con le somme destinate
alla flessibilità oraria. Va detto subito che tale beneficio, per essere
corrisposto, deve necessariamente passare attraverso la contrattazione
d'istituto. E' da escludere, infatti, la possibilità di chiedere la
liquidazione delle relative spettanze senza che sia stata stipulata un'apposita
clausola negoziale che ne definisca l'entità e i relativi limiti. Resta
il fatto, però, che l'orario-groviera, motivato con chissà quali esigenze
didattiche e organizzative, d'ora in poi, sarà più difficile da proporre.
Proprio perché, in forza di una serie di norme che si combinano perfettamente
tra loro, il diritto alla retribuzione non potrà essere più messo in
discussione. E non c'è prassi che tenga. Partiamo
dal principio. Dal
1993, anno in cui è stato varato il decreto legislativo n.29, il rapporto di
lavoro dei docenti è stato assoggettato alle norme del codice civile e alle
leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Tale disposto
è stato pienamente recepito anche dal decreto legislativo 165/2001, che ha
sostituito il decreto 29/93, coordinando al suo interno tutte le modifiche che
erano state apportate nel corso del tempo. E
veniamo alle norme specifiche. Anzi tutto l'articolo 2, comma 2, che così
dispone: <<I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto>>. Tale
norma, finora, non ha mai trovato piena applicazione, per effetto del rinvio
alle diverse disposizioni di legge contenuto nell'ultimo periodo. Peraltro, la
norma che ne ha impedito la piena applicazione fa parte dello stesso
dispositivo: l'articolo 49, comma 1, del citato dgls 29/93 (oggi articolo 45 del
dlgs 165/2001) che così dispone:<<Il trattamento economico fondamentale
ed accessorio è definito dai contratti collettivi>>. Dunque, in assenza
di clausole negoziali specifiche non vi sarebbe possibilità di retribuzione. Finalmente
però, questo ostacolo, in ordine alla flessibilità (e dunque anche per le ore
di buco) è stato superato. Le parti, infatti, hanno stipulato una clausola,
l'articolo 3, comma 2, lettera b) del contratto sul biennio economico 2001/2002,
che prevede, infatti, la possibilità di retribuire la flessibilità oraria,
definendone gli ambiti in sede di contrattazione d'istituto. Di qui la
possibilità di applicare anche alla scuola l'articolo 6, dell'ultimo comma,
primo periodo del regio decreto legge 1825/1924, che così dispone:<<In
caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato
ha diritto alla retribuzione normale>>. E'
opportuno precisare che, sebbene vetusta, la norma appena citata è pienamente
in vigore. In più, ai fini della sua applicabilità, va tenuto presente il
fatto che per "principale" si intende il datore di lavoro o soggetto
equiparato (in questo caso: il dirigente scolastico). Quanto all'impiegato, esso
va inteso, in senso generale come "il lavoratore che operare in qualità di
dipendente della Pubblica Amministrazione". Insomma, è pienamente
legittimo fare riferimento a questa norma, così come pure pretendere di
ottenere un corrispettivo per l'incomodo dovuto alle ore di buco. Sempre che, in
sede di presentazione della piattaforma contrattuale d'istituto, le Rsu non
decidano di porre l'attenzione su altri aspetti. Fermo restando, però, che i
singoli docenti posso rappresentare all'Amministrazione e alle stesse Rsu, la
loro intenzione di venire in possesso dei relativi crediti. Pertanto,
qualora le domande presentate dovessero raggiungere un numero abbastanza
considerevole, in forza dell'obbligo di buona fede, le parti dovranno riunirsi
per riscrivere la parte di contratto destinata alla flessibilità, includendo
anche la definizione dei compensi per le ore di buco. Al
Dirigente scolastico e
p.c. ai membri della RSU SEDE Oggetto:
"Domanda di liquidazione spettanze flessibilità-ore di buco" Il/La
sottoscritto/a prof./prof.ssa……………..docente di…..presso Codesto
Istituto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, u.c. del
R.D.1825/1924 e dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del contratto sul biennio
economico 2001/2002 CHIEDE che
gli/le vengano corrisposte le spettanze relative alla presenza di soluzioni di
continuità oraria all'interno del proprio orario di lezione quantificate in
n…..ore, come da contratto integrativo d'istituto. In assenza di apposita
clausola, chiede che le parti in indirizzo modifichino il citato accordo in modo
tale da consentire l'adempimento in oggetto. Nelle
more della stipula di tale clausola, chiede che gli/le venga corrisposto il
compenso forfettario di lire…….. Con
osservanza Data ………………… …………….…. |