Mittente:
________________________
________________________
________________________
Tel:
________________________
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
C.so Giacomo Matteotti 32/A10121
TORINO OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO I PASSAGGI DI
CATTEDRA E DI RUOLO DISPOSTI PER L’A.S. 2001/2002 CHE CONTRASTANO CON I
PRINCIPI GENERALI SULLA MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE SANCITI NEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL 31 AGOSTO 1999. FATTO In
data 3 luglio 2001, erano pubblicati dal Provveditorato agli studi di Vercelli i
movimenti relativi ai trasferimenti e ai passaggi di cattedra e di ruolo. Si
verificava quindi la seguente situazione:
classe di concorso ……………….., su n …………………
cattedre in organico per l’a.s. 2000/01, erano assegnate ai passaggi di
cattedra e di ruolo n ……….. cattedre. I
requisiti previsti dall’O.M. 153/99 per l’abilitazione in una classe di
concorso delle scuole superiori erano già abbastanza ampi, prevedendo almeno
un giorno di effettivo insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, anche in una classe di concorso diversa da quella per cui si
chiedeva l’abilitazione. Comunque l’O.M. 33/2000 modificava tali requisiti
eliminando la restrizione dell’’effettivo insegnamento’ e permettendo
l’accesso all’abilitazione in una classe di concorso delle superiori anche a
chi non avesse mai insegnato nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed
avesse almeno 360 giorni di servizio interamente resi nella scuola materna e
nella scuola elementare. E’ chiaro che, in tal modo, il numero dei
potenziali aspiranti ad abilitarsi in una classe di concorso diversa da quella
del ruolo di provenienza si ampliava a dismisura. Si aggiunga a ciò il
meccanismo psicologico innescato dalla paventata riforma dei cicli che avrebbe
tagliato un anno nella scuola di base e, sul fronte delle opportunità,
l’ingente numero di cattedre venutosi a determinare dopo che per ben dieci
anni non erano stati banditi concorsi negli istituti di istruzione secondaria.
C’è stata, quindi, una rincorsa all’abilitazione per insegnare alle
superiori e si è avuta una quantità di neo-abilitati nelle relative classi di
concorso come mai in precedenza. Ora,
a fronte di questa situazione anomala, il CCDN sopra citato, stabilendo che il
50% dei posti fosse riservato ai passaggi di cattedra e di ruolo, creava, di
fatto, le condizioni di un vero e proprio esodo verso la scuola superiore. Esodo
che puntualmente si è verificato (i dati sono stati pubblicati il 3 luglio
scorso) ed ha avuto come conseguenza che migliaia di precari con molti anni
di servizio sono stati estromessi dalla scuola e, nella migliore delle ipotesi,
potranno sperare in brevi supplenze temporanee. La possibilità di andare ad
occupare posti lasciati vacanti da questi insegnanti di ruolo che dalle materne,
dalle elementari e dalle medie sono passati alle superiori è un miraggio, poiché
la maggior parte dei precari delle superiori non possiede l’abilitazione
magistrale per materna ed elementare e nelle classi di concorso delle medie
verrebbe a trovarsi in coda alle graduatorie, non avendo servizio, con
possibilità di lavoro vicine allo zero. Il
CCDN sulla mobilità 2001/2002 fa riferimento ai principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale del personale docente sanciti dal CCNL del 26
maggio 1999 e ai criteri di attuazione definiti nel CCNI del 31 agosto 1999.
Leggiamo, da quest’ultimo, l’art.54 comma 1 lettera b: “La mobilità
territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra le esigenze
del personale docente, educativo ed a.t.a. e la necessità di conferire stabilità
al servizio e continuità dell’offerta formativa distribuendo le risorse
umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e
alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione”. Per conferire
stabilità al servizio non era più logico assumere i precari storici anziché
buttarli fuori dalla scuola? In che modo, l’esodo di cui parliamo, ha
conferito continuità all’offerta formativa rimpiazzando precari che lavorano
nella stessa scuola da anni? E in che modo una tale distribuzione delle risorse
umane, parliamo sempre dell’esodo, avrebbe corrisposto alle innovazioni
introdotte nel sistema dell’istruzione? A questo proposito ricordiamo che
negli ultimi quattro anni notevoli sono state le innovazioni e numerosi i corsi
di aggiornamento e di auto-aggiornamento cui anche i precari hanno partecipato
in modo attivo. Citiamo almeno il nuovo esame di Stato. Ora, quest’esperienza
acquisita dai precari anche nel campo delle ‘innovazioni introdotte nel
sistema dell’istruzione’, costituisce o no un patrimonio? E’ costata o no
all’amministrazione? Gran parte di coloro che hanno usufruito dei passaggi non
dovranno essere istruiti di nuovo? Con quale vantaggio e per chi? Ci pare che
l’equilibrio di cui si parla nel citato articolo sia stato completamente
disatteso, dando una rilevanza preponderante alle esigenze del personale docente
a scapito delle necessità cui il detto articolo fa riferimento (in neretto
nella citazione). DIRITTO L.
124/99 art.2 comma 4: prevedeva
l’indizione di “una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella
scuola materna, nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica”. O.M.
153/99: indiceva la suddetta sessione
riservata prevedendo (art.2 lettera B), per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole e negli istituti d’istruzione secondaria, la
“prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali d’istruzione secondaria di primo e di seco0ndo grado o nelle
scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti”. O.M.
33/2000 art.1 lettera B): Integrando
e modificando l’O.M. 153/99, prevedeva, tra l’altro, che “ai fini del
computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i
servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare”. CCDN
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2001/2002, allegato c –
effettuazione terza fase: riservava, ai passaggi di cattedra e di ruolo, il 50%
dei posti disponibili. P.Q.M. Il
sottoscritto ritiene che i passaggi di cattedra e di ruolo disposti per l’a.s.
2001/2002 siano in contrasto con i principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale sanciti dal CCNI del 31 agosto 1999 e di essere
stato danneggiato da tale provvedimento. Chiede pertanto un sollecito intervento
in merito, comunque prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. _________________,lì
____________
CON OSSERVANZA
|