PROF. PRECARI TRAPANI

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Ricorso Straordinario Vercelli

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Livello Superiore

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Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

C.so Giacomo Matteotti 32/A

10121 TORINO

 

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO I PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DISPOSTI PER L’A.S. 2001/2002 CHE CONTRASTANO CON I PRINCIPI GENERALI SULLA MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE SANCITI NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL 31 AGOSTO 1999.

 

FATTO

 

In data 3 luglio 2001, erano pubblicati dal Provveditorato agli studi di Vercelli i movimenti relativi ai trasferimenti e ai passaggi di cattedra e di ruolo. Si verificava quindi la seguente situazione:

      classe di concorso ……………….., su n ………………… cattedre in organico per l’a.s. 2000/01, erano assegnate ai passaggi di cattedra e di ruolo n ……….. cattedre.

 

I requisiti previsti dall’O.M. 153/99 per l’abilitazione in una classe di concorso delle scuole superiori erano già abbastanza ampi, prevedendo almeno un giorno di effettivo insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in una classe di concorso diversa da quella per cui si chiedeva l’abilitazione. Comunque l’O.M. 33/2000 modificava tali requisiti eliminando la restrizione dell’’effettivo insegnamento’ e permettendo l’accesso all’abilitazione in una classe di concorso delle superiori anche a chi non avesse mai insegnato nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed avesse almeno 360 giorni di servizio interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare. E’ chiaro che, in tal modo, il numero dei potenziali aspiranti ad abilitarsi in una classe di concorso diversa da quella del ruolo di provenienza si ampliava a dismisura. Si aggiunga a ciò il meccanismo psicologico innescato dalla paventata riforma dei cicli che avrebbe tagliato un anno nella scuola di base e, sul fronte delle opportunità, l’ingente numero di cattedre venutosi a determinare dopo che per ben dieci anni non erano stati banditi concorsi negli istituti di istruzione secondaria. C’è stata, quindi, una rincorsa all’abilitazione per insegnare alle superiori e si è avuta una quantità di neo-abilitati nelle relative classi di concorso come mai in precedenza.

Ora, a fronte di questa situazione anomala, il CCDN sopra citato, stabilendo che il 50% dei posti fosse riservato ai passaggi di cattedra e di ruolo, creava, di fatto, le condizioni di un vero e proprio esodo verso la scuola superiore. Esodo che puntualmente si è verificato (i dati sono stati pubblicati il 3 luglio scorso) ed ha avuto come conseguenza che migliaia di precari con molti anni di servizio sono stati estromessi dalla scuola e, nella migliore delle ipotesi, potranno sperare in brevi supplenze temporanee. La possibilità di andare ad occupare posti lasciati vacanti da questi insegnanti di ruolo che dalle materne, dalle elementari e dalle medie sono passati alle superiori è un miraggio, poiché la maggior parte dei precari delle superiori non possiede l’abilitazione magistrale per materna ed elementare e nelle classi di concorso delle medie verrebbe a trovarsi in coda alle graduatorie, non avendo servizio, con possibilità di lavoro vicine allo zero.

Il CCDN sulla mobilità 2001/2002 fa riferimento ai principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente sanciti dal CCNL del 26 maggio 1999 e ai criteri di attuazione definiti nel CCNI del 31 agosto 1999. Leggiamo, da quest’ultimo, l’art.54 comma 1 lettera b: “La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed a.t.a. e la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità dell’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione”. Per conferire stabilità al servizio non era più logico assumere i precari storici anziché buttarli fuori dalla scuola? In che modo, l’esodo di cui parliamo, ha conferito continuità all’offerta formativa rimpiazzando precari che lavorano nella stessa scuola da anni? E in che modo una tale distribuzione delle risorse umane, parliamo sempre dell’esodo, avrebbe corrisposto alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione? A questo proposito ricordiamo che negli ultimi quattro anni notevoli sono state le innovazioni e numerosi i corsi di aggiornamento e di auto-aggiornamento cui anche i precari hanno partecipato in modo attivo. Citiamo almeno il nuovo esame di Stato. Ora, quest’esperienza acquisita dai precari anche nel campo delle ‘innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione’, costituisce o no un patrimonio? E’ costata o no all’amministrazione? Gran parte di coloro che hanno usufruito dei passaggi non dovranno essere istruiti di nuovo? Con quale vantaggio e per chi? Ci pare che l’equilibrio di cui si parla nel citato articolo sia stato completamente disatteso, dando una rilevanza preponderante alle esigenze del personale docente a scapito delle necessità cui il detto articolo fa riferimento (in neretto nella citazione).

 

DIRITTO

 

L. 124/99 art.2 comma 4: prevedeva l’indizione di “una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica”.

 

O.M. 153/99: indiceva la suddetta sessione riservata prevedendo (art.2 lettera B), per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole e negli istituti d’istruzione secondaria, la “prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli istituti statali d’istruzione secondaria di primo e di seco0ndo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti”.

 

O.M. 33/2000 art.1 lettera B): Integrando e modificando l’O.M. 153/99, prevedeva, tra l’altro, che “ai fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare”.

 

CCDN concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2001/2002, allegato c – effettuazione terza fase: riservava, ai passaggi di cattedra e di ruolo, il 50% dei posti disponibili.

 

P.Q.M.

 

Il sottoscritto ritiene che i passaggi di cattedra e di ruolo disposti per l’a.s. 2001/2002 siano in contrasto con i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale sanciti dal CCNI del 31 agosto 1999 e di essere stato danneggiato da tale provvedimento. Chiede pertanto un sollecito intervento in merito, comunque prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

 

 

_________________,lì ____________                            CON OSSERVANZA