CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1.
Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è
abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di
trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo
fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di
viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui
si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello
Stato.
2.
Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di
una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di
una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
3.
Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le
caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli
avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter, e qualora la
stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di
soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata)
- 1. Nei casi di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 1-bis
è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da
2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di
cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera a), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo
1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di
cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera b), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico
la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione è adottata
entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle
decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto
il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo
1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso
la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,
anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo
1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1.
Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma
3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione dì distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3-bis.
Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per
i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione
nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto
ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario
della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di
analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che
prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela
dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno
finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 3, in misura non
superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per
la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse
finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti
dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse
finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis
e 1-ter e che non è accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di
cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i
servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con
apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul
territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso
umanitario;
b) creare una banca dati degli
interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle
informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli
enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità
previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati profughi e rifugiati" - cap.
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già
destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo
europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli
anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni
eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,
e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)
e c), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità
per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di
lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la
regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un
contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto
di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 introdotto dall'articolo 6
della presente legge.
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla
cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
– ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse
sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis
(Istituzione della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere).
1. E’ istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto nell’ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 30-ter
(…)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo determinato nella misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 31
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresí attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.