Cicerone: i trattati politico-giuridici

 

Cicerone ha scritto diversi trattati, nei quali Cicerone espone il proprio pensiero riguardo alla sua concezione di legge e di politica.

I più significativi sono

 

 

A) Il De re publica

- Definizione di res publica (De re publica I, 25 - 26, 39 – 42)

[25] Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc, sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum affluen<tia> […] 26. […] Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit civitatem. (42) Deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus, et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatium arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis ( sic enim appellant ), in qua in populo sunt omnia. atque horum trium generum quodvis, si teneat illud vinculum quod primum homines inter se rei publicae societate devinxit, non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum, sed tolerabile tamen, et aliud alio possit esse praestantius. Nam vel rex aequus ac sapiens, vel delecti ac principes cives, vel ipse populus, quamquam id est minime probandum, tamen nullis interiectis iniquitatibus aut cupiditatibus posse videtur aliquo esse non incerto statu.

É dunque" disse l'Africano "la repubblica la cosa del popolo. Non é popolo una qualsiasi riunione d'uomini comunque messa insieme, ma quella riunione d'uomini che diventa società per il riconoscimento di un diritto comune e di un comune pratico scopo. E la causa prima di questa riunione é non tanto la debolezza dei singoli quanto una naturale inclinazione degli uomini a vivere insieme. Il genere umano non é fatto di solitari e di solivagi ma di esseri generati in modo che anche se avessero la più grande abbondanza di beni ... "tutte le cose eccellenti hanno un qualche fondamento naturale tanto che né le virtù né la società riposano su d'una semplice convenzione. E quelle società, formatesi per le ragioni che ho già esposte, si scelsero dapprima una sede fissa per il loro domicilio e questo luogo, fortificato dalla loro arte e dalla natura e raggruppante insieme tutte le case, dopo averlo diviso con piazze e avervi costruiti i templi, chiamarono castello o città. Ogni popolo dunque, cioè quella particolare riunione di gente ch'io vi ho già definita: ogni Stato, cioè il particolare assetto politico d'un popolo: ogni Repubblica, effe com'ho detto, é del popolo il bene comune, ha bisogno, se vuol durare, d'un governo intelligente. E questa intelligenza di governo va riferita, innanzi tutto, alla causa cui lo Stato deve la sua origine.

Il governo dev'essere quindi affidato o ad uno solo o ad una scelta di cittadini o a tutta la moltitudine: per cui, quando tutto il potere si riassume in un uomo solo, quell'unico governante noi chiamiamo "re" e chiamiamo "regno" il suo Stato. Quando, invece, ci sia una scelta di governanti, allora si dice che quello é retto da un'aristocrazia. Ed é, infine, uno Stato democratico - come si suol dire - quello in cui tutto il potere é nelle mani del popolo. E ognuna di questi tre generi di costituzione, purché sappia mantenere il vincolo che primo riunì gli uomini in una società politica, per quanto imperfetto esso genere sia e mai del tutto buono a mio parere, può esser tuttavia tollerabile; e, a seconda dei tempi, una di queste costituzioni può anche essere preferibile ad un'altra. Si tratti d'un re giusto e saggio 0 d'una oligarchia o dello stesso popolo (benché di quest'ultimo ci sia da fidarsi meno che d'ogni altro), purché non ci siano né ingiustizie né passioni, 1o Stato può sempre continuare a reggersi.

 - La migliore forma di governo (De re publica I, 45, 69)

Quod ita cum sit, ex tritus primis generibus longe praestat mea sententia regium, regio autem ipsi praestabit id quod erit aequatum et temperatum ex tribus primis rerum publicarum modis. placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis. haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam [magnam], qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut exsistat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio; quodque ipsa genera generibus saepe conmutantur novis, hoc in hac iuncta moderateque permixta constitutione rei publicae non ferme sine magnis principum vitiis evenit. non est enim causa conversionis, ubi in suo quisque est gradu firmiter collocatus, et non subest quo praecipitet ac decidat.

Stando così le cose, fra le tre forme fondamentali di governo, per me la monarchica è di gran lunga la migliore. Ma la stessa monarchia la cede a quella costituzione in cui le tre forme predette siano contemperate e s'equilibrino perfettamente fra loro. È bene infatti che, in uno Stato, ci sia qualcosa di sommo e di regale, e, d'altra parte, che si conceda equamente qualcosa all'autorità dei grandi e che, infine, qualche materia sia riservata al giudizio e alla volontà della moltitudine. Questa costituzione ha, innanzi tutto, una certa grandiosa imparzialità della quale non possono mai a lungo fare a meno i popoli liberi, ed ha poi la stabilità, mentre tutte le altre forme cadono al più presto nell'eccesso contrario e da un re nasce un tiranno, e dai grandi la fazione e dal popolo la setta e la confusione. E tutte queste forme si alternano e si succedono senza fine, cosa che, in questa costituzione mista e ben temperata, non potrebbe mai avvenire senza gravi torti dei capi. Non ci potrebbe essere infatti ragione di mutamenti in una società in cui ogni parte abbia il posto che le compete e non abbia sotto di sé alcunché su cui piombare.

 

 

 

B) Il De legibus

- I fondamenti del diritto (De legibus I, 15-16, 42-45)

[42] Iam vero illud stultissimum, existimare omnia iusta esse quae sita sint in populorum institutis aut legibus. Etiamne si quae leges sint tyrannorum? Si triginta illi Athenis leges inponere voluissent, et si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibus, num idcirco eae leges iustae haberentur? Nihilo credo magis illa quam interrex noster tulit, ut dictator quem vellet civium indemnatum aut indicta causa inpune posset occidere. Est enim unum ius quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi. Quam qui ignorat, is est iniustus, sive est illa scripta uspiam sive nusquam. Quodsi iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum, et si, ut eidem dicunt, utilitate omnia metienda sunt, negleget leges easque perrumpet, si poterit, is qui sibi eam rem fructuosam putabit fore. Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est et ea quae propter utilitatem constituitur utilitate alia convellitur.

[43] Atqui si natura confirmatura ius non erit, virtutes omnes tollantur. Ubi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, ubi aut bene merendi de altero aut referendae gratiae voluntas poterit existere? Nam haec nascuntur ex eo quod natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. Neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos caerimoniae religionesque tollentur, quas non metu, sed ea coniunctione quae est homini cum deo conservandas puto. Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa supponere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur.

[44] Quodsi tanta potestas est stultorum sententiis atque iussis, ut eorum suffragiis rerum natura vertatur, cur non sanciunt ut quae mala perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? Aut cur cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus. Nec solum ius et iniuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam, ut communis intellegentia nobis notas res effecit easque in animis nostris inchoavit, honesta in virtute ponuntur, in vitiis turpia.

[45] Haec autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est. Nam nec arboris nec equi virtus quae dicitur (in quo abutimur nomine) in opinione posita est, sed in natura. Quod si ita est, honesta quoque et turpia natura diiudicanda sunt. Nam si opinione universa virtus, eadem eius etiam partes probarentur. Quis igitur prudentem et, ut ita dicam, catum non ex ipsius habitu sed ex aliqua re externa iudicet? Est enim virtus perfecta ratio, quod certe in natura est: igitur omnis honestas eodem modo.

Ed ancora una tra le maggiori sciocchezze è il considerare giusto tutto quanto si ritrova nel costume e nelle leggi dei popoli. Forse vi sarebbe lo stesso atteggiamento anche se alcune leggi fossero quelle dei tiranni? Se quei famosi trenta personaggi avessero voluto imporre ad Atene delle leggi, o se tutti gli Ateniesi fossero stati soddisfatti di leggi tiranniche, forse per questo quelle leggi sarebbero considerate giuste? Non più giuste, credo, di quella che fu presentata da quel nostro interré, in virtù della quale il dittatore potesse impunemente mettere a morte chiunque volesse dei cittadini senza che fosse stato condannato o processato. Unico infatti è il diritto dal quale è unita la società umana, ed unica la legge che lo fonda, legge che corrisponde alla retta norma del comandare e del vietare. Colui che la ignora, è ingiusto, sia essa quella scritta in qualche testo oppure no. Infatti se la giustizia consistesse nell'ottemperanza alle leggi scritte ed ai costumi dei popoli, e se, come dicono sempre quei medesimi dotti citati, tutto dovesse misurarsi in base all'utilità, ignorerà quelle leggi e le infrangerà, se gli sarà possibile, colui il quale giudicherà una tale situazione vantaggiosa per lui. Ne consegue così che non sussiste affatto giustizia, ove essa non sussista per natura; e quella che viene costituita a scopo di utilità, dall'utilità essa viene completamente sradicata.

[43] E se la natura non fosse pronta a dar forza al diritto, tutti i valori sarebbero annullati. Dove infatti potrebbe ancora esistere la generosità, l'amor di patria, la pietà, dove il desiderio di rendersi benemerito verso qualcuno o di dimostrare gratitudine? E' chiaro che questi sentimenti nascono dal fatto che siamo naturalmente inclini ad amare gli uomini, e questo costituisce il fondamento del diritto. E non soltanto si eliminerebbe il rispetto verso gli uomini, ma anche il culto ed i riti verso gli dèi, che penso debbano essere conservati non già per timore, ma per quel legame che unisce l'uomo alla divinità. Se infatti il diritto fosse costituito sulla base dei decreti del popolo, degli editti dei prìncipi, delle sentenze dei giudici, sarebbe un diritto il rubare, commettere adulterio, falsificare testamenti, ove tali azioni venissero approvate dal voto o dal decreto della massa.

[44] Se tanto grande è il potere delle decisioni e degli ordini degli incompetenti, da sovvertire la natura stessa con i loro voti, perché non sanciscono che vengano ritenute per buone e salutari quelle cose che sono cattive e dannose? O perché, mentre la legge può trasformare in diritto l'ingiustizia, non potrebbe essa stessa trasformare il male in bene? Purtroppo noi non possiamo distinguere la legge buona dalla cattiva secondo nessuna altra norma se non quella di natura; e la natura non discrimina soltanto ciò che è giusto dall'ingiusto, ma in generale tutto quanto è onesto e disonesto. Dal momento infatti che la comune intelligenza umana ci ha fatto conoscere le cose e le ha abbozzate nel nostro animo, si annoverino tra le virtù le azioni oneste e tra i vizi le disoneste.

[45] Ritenere che esse dipendono dall'opinione e non dalla natura, è da pazzi. Infatti né quella che si può chiamare, pur abusando del nome, la virtù di una pianta né quella di un cavallo, sta nella opinione degli uomini, ma nella natura; e se così è, anche l'onesto ed il disonesto dovranno essere distinti per natura. Se infatti la virtù in generale fosse considerata in base all'opinione, in base alla medesima lo sarebbero anche le sue parti. Ma chi dunque giudicherebbe un individuo prudente e, per così dire, accorto, non in base al suo intrinseco carattere, ma da qualche elemento esteriore? Infatti è la virtù la ragione assolutamente perfetta, il che sussiste certamente in natura; e dunque lo stesso accade per l'onestà in generale.

 

 

 - La legge naturale (De legibus II, 4-5, 8-13)

 

IV. [8] Marco: - Dunque, prima di passare alle singole leggi, vediamo di nuovo l'efficacia e la natura della legge, ad evitare che, dovendo riportare tutto ad essa, si scivoli talvolta in qualche errore di linguaggio e si trascuri l'importanza di quel metodo in base al quale dobbiamo definire i princìpi giuridici.

Quinto: - Bene per Ercole, ed è questa la via giusta dell'insegnamento.

Marcus: - Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei. Ex quo illa lex, quam di humano generi dederunt, recte est laudata: est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.

Marco: - Vedo che questa fu l'opinione degli uomini più sapienti (gli Stoici), cioè che la legge non è stata elaborata dagli umani intelletti, né essa sia un qualche decreto dei popoli, ma qualcosa di etemo, che governa l'universo con la saggezza nel comandare e nell'obbedire. Dicevano esattamente così, che prima e suprema legge era la mente del dio che tutto razionalmente o impone o vieta. Con tali presupposti fu esaltata quella legge che gli dèi diedero al genere umano; essa infatti è la ragione e la mente del saggio, atta a comandare e a distogliere.

[9] Quinto: - Già più volte hai toccato questo argomento. Ma prima di venire alle leggi relative ai popoli, spiegaci, per favore, la natura di questa legge celeste, affinchè l'onda dell'abitudine non ci travolga e ci spinga sulla strada di una comune conversazione.

Marco: - Fin da fanciulli, Quinto, ci è stato insegnato a chiamare leggi il " Se chiama in giudizio " ed altre espressioni di tal genere. Ma così occorre intendere, cioè che questi ed altri analoghi precetti e divieti dei popoli hanno la forza di invitare alle azioni corrette e di allontanare dalle colpe, forza che non soltanto è più antica dell'età stessa dei popoli e degli Stati, ma è coeva di quel dio che protegge e governa il cielo e le terre.

[10] Non può infatti esserci un intelletto divino senza raziocinio, né ragione divina che non abbia il potere di stabilire per legge il giusto e l'ingiusto; e poiché in nessun luogo stava scritto che egli da solo dovesse resistere a tutte le forze dei nemici su di un ponte, e dare ordine che il ponte venisse tagliato alle sue spalle, tanto meno per questo crederemo che quel Coclite abbia compiuto una impresa tanto grande sotto l'imperativo d'una legge; e neppure che, se sotto il regno di L. Tarquinio non vi era in Roma alcuna legge scritta circa la violenza carnale, in contrasto con quella legge etema, Sesto Tarquinio non abbia recato violenza a Lucrezia, figlia di Tricipitino. Vi era infatti una norma, derivata dalla stessa natura, che spinge al ben fare e tiene lontani dal delitto, la quale non incomincia ad essere legge solo nel momento in cui viene scritta, ma fin da quando è nata. E precisamente essa ebbe origine insieme all'intelletto divino. Motivo per cui la prima e vera legge, efficace nel comandare e nel proibire, è la retta ragione del sommo Giove.

V. [11] Quinto: - Sono d'accordo, fratello, che quanto è giusto e vero debba essere [anche etemo], e non debba sorgere o perire con i segni, con cui si scrivono i decreti.

Marcus: - Ergo ut illa divina mens summa lex est, item quom in homine est perfecta in mente sapientis. Quae sunt autem varie et ad tempus descriptae populis, favore magis quam re legum nomen tenent. Omnem enim legem, quae quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem quibusdam talibus argumentis docent. Constare profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et beatam inventas esse leges, eosque qui primum eiusmodi scita sanxerint, populis ostendisse ea se scripturos atque laturos, quibus illi adscitis susceptisque honeste beateque viverent, quaeque ita conposita sanctaque essent, eas leges videlicet nominarent. Ex quo intellegi par est, eos qui perniciosa et iniusta populis iussa descripserint, quom contra fecerint quam polliciti professique sint, quidvis potius tulisse quam leges, ut perspicuum esse possit, in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et veri legendi.

Marco: - Dunque, come quella mente divina è la legge suprema, allo stesso modo, quando è portata alla perfezione nell'uomo, [risiede] nella mente del saggio.Ma quelle che variamente e secondo l'occasione vengono sancite per i popoli, assumono il nome di leggi più per un privilegio che per la sostanza. Alcuni esperti insegnano infatti, con una serie di argomentazioni simili, che ogni legge che veramente si possa chiamare legge, è degna di lode. È noto a tutti che le leggi furono elaborate per la salvezza dei cittadini e l'incolumità degli Stati, nonché per una vita tranquilla e felice dell'umanità; e quelli che per primi stabilirono norme del genere, dimostrarono ai popoli che essi avrebbero scritto e proposto norme che, se riconosciute ed accettate, avrebbero loro permesso di vivere rettamente e felicemente. Tutte le norme a tal fine composte e promulgate le chiamarono leggi. Dal che è facilmente comprensibile che, coloro i quali prescrissero ai loro popoli regolamenti dannosi ed ingiusti, e avendo fatto l'opposto di quanto avevano promesso e dichiarato, promulgarono qualunque cosa, ma non delle vere leggi, quindi è chiaro che nella stessa interpretazione del nome di legge è insita la sostanza ed il criterio della scelta del giusto e del vero.

[12 ] Perciò, nello stesso modo in cui ancora si comportano di solito quegli studiosi, ti chiedo, Quinto, è forse da annoverarsi tra i beni quell'elemento che, se mancasse ad uno Stato, proprio per fatto che manchi dovrebbe essere considerato come per nulla esistente?

Quinto: - Sì, e tra i più importanti.

Marco: -Ed uno Stato che sia privo di legge non è forse proprio per questo motivo da considerarsi come inesistente?

Quinto: - Non si potrebbe dire altrimenti.

Marco: - Dunque la legge deve essere considerata tra le cose migliori.

Quinto: - Sono ancora pienamente d'accordo.

[13] Marco: - E che dire del fatto che vengono sancite molte disposizioni dannose nei confronti dei popoli, molte persino esiziali, ma ciò nonostante queste non portano il nome di legge, peggio che se dei furfanti le avessero stabilite nelle loro bande? Infatti non si possono chiamare realmente prescrizioni dei medici nel caso che essi, per ignoranza ed imperizia, abbiano prescritto sostanze letali in luogo di salutari, e nemmeno una legge relativa a un popolo, qualunque essa sia, può essere detta legge, posto che il popolo ne abbia ricevuto qualche danno. La legge pertanto è la distinzione del giusto e dell'ingiusto manifestata in conformità alla natura, che è il più antico e principale di tutti gli elementi a cui fanno riferimento le leggi umane, che colpiscono con pene i malvagi, e difendono e proteggono gli onesti.

 


Home

Home di Cicerone