Lo STATUTO

 

 

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI

 

 

TITOLO I

Costituzione - Durata - Scopo dell'Associazione

 

 

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978, integrato dalla legge n° 674 del 20 ottobre 1978, e dalla legge regionale n. 26 del 15 giugno 1979, è costituita con sede in L U C C A un’associazione tra produttori apistici denominata T O S C A N A M I E L E A.P.A. (Associazione Produttori Apistici).

L'Associazione svolge la propria attività nella Regione Toscana nel settore dei prodotti dell'alveare.

 

 

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata salvo contraria delibera dell'Assemblea.

 

 

Art. 3

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. In particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’associazione, promuovendone anche la costituzione.

 

 

Art. 4

L'Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la valorizzazione delle produzioni di miele e di tutti gli altri prodotti dell'alveare e della loro commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni apistiche, e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione:

a) determina, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;

b) promuove l'adozione di tecniche ecologiche per l'incremento e il perfezionamento dell'apicoltura svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e la cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione e all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell’apicoltura anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;

c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli Organi della Pubblica Amministrazione;

d) svolge compiti di intervento e di gestione in esecuzione di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali;

f) stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;

g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

h) promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la partecipazione a mostre e fiere, l'adozione di marchi e l'utilizzazione di canali d'informazione e divulgazione;

 

l) riscuote in nome e per conto degli associati premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;

m) compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;

n) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo.

 

 

 

 

TITOLO II

Associati

 

Art. 5

Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti considerati produttori agricoli nel settore dei prodotti dell'alveare a norma dell'art. 5 paragrafo 1 del Reg. CEE n. 1360/78 i quali producano per il mercato entro la zona definita di cui all'art. 1 nonché le Cooperative e i loro consorzi ed altri organismi associativi costituiti, nella zona stessa, esclusivamente da produttori agricoli per la produzione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti dell'alveare.

Può essere altresì ammessa una partecipazione minoritaria da parte di produttori, singoli o associati, le cui aziende sono situate in provincie limitrofe alla zona di operatività dell'Associazione.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

a) i soggetti considerati produttori a norma del comma 1 del presente articolo che svolgano attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione;

b) i soggetti che facciano parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di Cooperative o di altre forme associative aderenti all'Associazione stessa o ad altre Associazioni del medesimo settore stesso territorio.

 

 

Art. 6

L'aspirante associato deve indirizzare domanda all'Associazione contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale ed eventuale partita Iva;

b) ubicazione ed estensione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;

c) Il numero e l'ubicazione degli alveari in produzione e dei nuclei artificiali;

d) le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio.

Se la domanda è proposta dagli Enti di cui al primo comma dell'art. 5, che in virtù delle proprie norme statutarie abbiano- la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indicare la denominazione e la sede sociale.

Alla domanda deve essere allegata:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto:

2) copia della delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'eventuale accoglimento, in particolare

quelli di cui alla lettera a) e b) dell'art. 9 del presente statuto;

3) l'elenco dei soci produttori di miele o degli altri prodotti dell'alveare corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), c), d) e, in via globale, di quelle di cui alla lettera b).

In ogni caso i rapporti economici tra l'organismo associativo aderente all'Associazione ed i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto.

Con la domanda, l'aspirante associato assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

 

 

Art. 7

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

 

 

Art. 8

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

 

 

Art. 9

Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Associazione salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'art. 5 o che entri a far parte di un'ente aderente all'Associazione.

L'associato, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli e dal 1° comma del presente articolo assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

a) di osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme adottate dall'Associazione di cui al punto a) dell'art. 4 del presente Statuto;

b) di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole di conferimento e di immissione stabilite e controllate dall'Associazione.

In alternativa a quest'obbligo gli associati, ai sensi dell'art. 6, lettera c), 2° comma del Reg. 1360/78, possono far effettuare dall'associazione stessa, l'immissione sul mercato della loro produzione;

c) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli obblighi di cui ai punti a) e b) del presente articolo non si applicano alla parte di produzione per la quale l'associato aveva già concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della sua adesione all'Associazione, a condizione che quest'ultima sia stata informata prima dell'adesione dell'estensione e della durata degli obblighi contratti.

 

 

Art. 10

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente determinati dall'Assemblea.

Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

 

 

Art. 11

All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

I regolamenti di cui all'art. 4 lettera a) determinano le ipotesi di applicabilità, dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 12

E' escluso l'associato:

a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione;

b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;

c) che non corrisponda contributo associativo per due annualità consecutive.

 

 

Art. 13

Il recesso è consentito all'associato dopo il terzo anno dalla data di riconoscimento dell'Associazione a condizione che ne faccia domanda 12 mesi prima della data dalla quale si chiede recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all'Associazione.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione:

a) restano comunque vincolati per gli impegni antecedentemente assunti;

b) non possono ripetere i contributi versati;

c) non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

 

TITOLO III

Organi dell'Associazione

 

 

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo:

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;

- il Collegio Sindacale.

 

 

 

Art. 15

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

 

 

Art. 16

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 17) e 18) (Assemblee parziali) il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un componente il nucleo familiare del produttore associato.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 17) e 18), l'Assemblea generale sarà costituita dai de Legati eletti nelle Assemblee parziali.

 

 

Art. 17

Quando il numero dei produttori associati, direttamente o tramite un ente aderente, sia superioe a 300 l'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, possibilmente nelle località ove risiedono non meno di 50 associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale un delegato ogni 10 (dieci) voti degli associati presenti di persona o per delega scritta. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 10 e il resto supera i 5 viene eletto un delegato anche per questo.

Le Società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri enti aderenti all'Associazione eleggono, con propria assemblea i delegati nella stessa proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere associati e devono intervenire personalmente all'Assemblea generale.

 

 

Art. 18

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche se istituiti e pubblicato, in estratto, almeno 30 giorni prima della adunanza su un giornale quotidiano o su un settimanale diffuso nella zona.

Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 5 giorni prima dell'Assemblea generale.

L'avviso di convocazione sia per l'Assemblea generale sia per le Assemblee parziali, dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

 

 

Art. 19

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto all voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o e dei rappresentanti.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirli.

L'Assemblea delibera, a maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

E' fatto salvo il disposto degli artt. 2 n. 4, e 3 della legge 674/78.

Per le modifiche allo statuto è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

 

 

Art. 20

E' di competenza dell'Assemblea:

a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio sindacale;

c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), d) ed e), dell'art. 4;

e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

f) deliberare le modificazioni della zona di produzione di cui all'art. l;

 

g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell'Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione.

 

 

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 9 e non più di 21 membri dei quali almeno quattro quinti scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante votazione su lista aperta con candidati presentati dagli associati e seguendo il criterio che almeno due terzi degli eletti rappresentino proporzionalmente quelle province o zone territoriali omogenee i cui soci siano in numero non inferiore al dieci per cento dei soci complessivi della Toscana Miele A.P.A.

Il numero dei Consiglieri e la loro ripartizione per ciascuna provincia o zona territoriale omogenea della Toscana saranno determinati dall'Assemblea a tale scopo convocata.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo esperti, anche se non associati, in numero non superiore ad 1/5 del totale dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici territoriali interessati alla produzione nonché i rappresentanti di categoria.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

I1 Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando nell'ipotesi di cui al 2° comma i o i candidati primi non eletti dalla lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti.

 

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

I1 Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera da spedire almeno 10 giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o fonogramma almeno un giorno prima della riunione.

 

 

Art. 22

È' di competenza del Consiglio Direttivo:

a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate; -

c) deliberare sulle domande di ammissione e di recesso;

d) nominare eventualmente comitati tecnico-consultivi e determinare i compiti;

e) affidare gli incarichi direttivi;

f) predisporre il bilancio corredato dalla relazione illustrativa e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;

g) deliberare sulle materie di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 4;

h) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'art. 20 lettera e).

I1 Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti ipoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri per singoli o categorie di atti al Comitato Esecutivo.

 

 

Art. 23

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e da quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Il Comitato delibera sulla materia inerente il personale.

I1 Comitato, inoltre, per singoli atti o categorie di atti decide su delega del Consiglio Direttivo.

Per la validità della adunanze e l'adozione delle delibere del comitato si applicano le disposizioni del successivo art. 24.

 

 

Art. 24

Per la validità della adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

I1 Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'incaricato amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

Art. 25

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad esso sono conferiti i poteri per sostenere e svolgere tutte le pratiche necessarie ad ottenere finanziamenti, di qualsiasi genere ed importo.

I1 Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.

Al Presidente ed eventualmente ai Vice Presidenti, compete un'indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 26

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi da due supplenti, scelti anche tra estranei all'Associazione i quali nominano nel loro seno, il Presidente.

L'eventuale ripartizione dei seggi avverrà stessi criteri di cui all'art. 21 2° comma.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

TITOLO IV

Patrimonio - Entrate dell'Associazione - Rendiconti

 

 

Art. 27

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque sono o vengono in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

 

 

Art. 28

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di ammissione;

b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;

c) dalle rendite patrimoniali;

d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

 

 

Art. 29

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

 

 

TITOLO V

Clausola compromissoria

 

Art. 30

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazioni, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale è in particolare competente per i ricorsi contro i provvedimenti di cui agli artt. 8-11-12.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di concedenza; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

Art. 31

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento CEE n.1360/78 ed alle relative norme d'attuazione, nazionali e regionali, nonché alle disposi zioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Poiché di fatto la TOSCANA MILLE A.P.A. viene fondata dagli Apicoltori già associati e in regola con le quote sociali delle Associazioni Apicoltori delle province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca (A.L.A, A.P.A.L., A.V.A., raggruppamento della Garfagnana)

S I S T A B I L I S C E

prov. di Massa Carrara: n° 4 Consiglieri; prov. di Pistoia: n° 4 Consiglieri; Lucca A.L.A. n° 3 Consiglieri, Lucca A.P.A.L. n° 2 Consiglieri, Lucca A.V.A. n° 1 Consigliere; Lucca-Garfagnana n° 1 Consigliere.