La Costituzione Repubblicana Italiana
Vai
ai quiz
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 L'Italia è una Repubblica
Art.2 Diritti inviolabili dell'uomo
Art.3 Pari dignità dei cittadini
Art.4 Diritto al lavoro
Art.5 Unità e indivisibilità della Repubblica
Art.6 Tutela delle minoranze linguistiche
Art.7 Stato e Chiesa
Art.8 Libertà religiosa
Art.9 Promozione della cultura
Art.10 Ordinamento giudiziario e trattati internazionali
Art.11 L'Italia ripudia la guerra
Art. 12 La bandiera
|
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Art.13 Inviolabilità della
libertà personale
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza
Art. 16. Libertà di circolazione e soggiorno
Art. 17 Diritto di riunione
Art. 18 Libertà di associazione
Art. 19 Libertà di professare una fede religiosa
Art.20 Libertà di istituire associazioni a
fini di culto
Art. 21 Libertà di pensiero, di parola e di
stampa
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24 Diritto alla difesa giuridica
Art. 25 Tutela giuridica del cittadino
Art. 26. L'estradizione
Art. 27 Innocenza, responsabilità e carattere
delle pene
Art. 28 Responsabilità e violazioni dei pubblici
dipendenti
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art.29 Matrimonio
Art.30 Diritti e doveri dei genitori
Art.31 Tutela della famiglia
Art.32 Tutela della salute
Art.33 Libertà di arte e scieza e del loro
insegnamento
Art.34 La scuola è aperta a tutti; obbligo scolastico,
borse di studio.
|
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35 Tutela del lavoro
Art. 36 Diritti dei lavoratori
Art. 37 Diritti della donna lavoratrice
Art. 38 Inabili al lavoro e minorati
Art. 39 Libertà di associazione sindacale
Art. 40 Diritto di sciopero
Art. 41 Libertà di iniziativa economica privata
Art. 42 Proprietà pubblica e privata
Art. 43 Imprese controllate dallo Stato
Art. 44 Promozione della cooperazione e tutela dell'artigianato
Art. 45 Tutela del risparmio
Art. 46 Diritto dei lavoratori a collaborare alla
gestione delle aziende.
Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48 Diritto di voto
Art. 49 Diritto di associazione in partiti politici
Art. 50 Diritto di petizione alle Camere
Art. 51 Diritto di accesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive
Art. 52 La difesa della Patria
Art. 53 I tributi
Art. 54 Fedeltà alla Repubblica e giuramento
dei cittadini con funzioni pubbliche
|
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I Le Camere.
Art. 55 Il Parlamento
Art. 56 La Camera dei deputati
Art. 57 Il Senato della Repubblica
Art. 58 Età dei senatori
Art. 59 Senatori a vita
Art. 60 Durata delle Camere
Art. 61 Le elezioni delle nuove Camere
Art. 62 Riunioni e convocazioni delle Camere
Art. 63 I Presidenti delle Camere
Art. 64 Regolamenti delle Camere e validità
delle delibere
Art. 65 e 66 Casi di ineleggibilità e incompatibilità
Art. 67 La funzione dei membri del parlamento
Art. 68 Perquisizione e arresto di membri del Parlamento
Art. 69 Indennità dei membri del Parlamento
Sezione II La formazione delle leggi
Art. 70 La funzione legislativa
Art. 71 L'iniziativa delle leggi
Art. 72 Iter delle leggi
Art. 73 Promulgazione e pubblicazione delle leggi
Art. 74 Richiesta di nuova deliberazione da parte
del Presidente della Repubblica
Art. 75 Referendum abrogativi
Art. 76 Eccezionalità della funzione legislativa
delegata al Governo
Art. 77 I decreti legge
Art. 78 Delibera dello stato di guerra
Art. 79 Amnistia e indulto
Art. 80 Autorizzazione delle ratifiche dei trattati
internazionali
Art. 81 Approvazione dei bilanci
Art. 82 Inchieste
|
TITOLO II -IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83 Elezione del Presidente della
Repubblica
Art. 84 Chi può essere eletto Presidente della
Repubblica
Art. 85 Durata della carica del Presidente della
Repubblica
Art. 86 Sostituzione temporanea del Presidente della
Repubblica
Art. 87 Chi è il Presidente della Repubblica
e quali sono le sue funzioni
Art. 88 Il Presidente della Repubblica può
sciogliere le Camere
Art. 89 Validità degli atti del Presidente
della Repubblica
Art. 90 Responsabilità del Presidente della
Repubblica
Art. 91 Giuramento
TITOLO III - IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 92 Composizione del Governo
Art. 93 Giuramento
Art. 94 La fiducia delle Camere nei confronti del
Governo
Art. 95 Funzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri
Art. 96 Reati
Sezione II- La Pubblica Amministrazione.
Art. 97 Organizzazione dei pubblici
uffici
Art. 98 I pubblici impiegati
Sezione III - Gli organi ausiliari.
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro
Art. 100 Il Consiglio di Stato
|
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101 La giustizia è amministrata
in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102 La funzione giurisdizionale
Art. 103 Giurisdizioni
Art. 104 Autonomia della Magistratura
Art. 105 Compiti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 106 Le nomine dei magistrati
Art. 107 I magistrati sono inamovibili
Art. 108 Le norme sull'ordinamento giudiziario
Art. 109 L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria
Art. 110 Compiti del Ministro della giustizia
Sezione II Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. Come si attua la giurisdizione
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Art. 113. Tutela giurisdizionale
|
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. La Repubblica è costituita
da enti autonomi
Art. 115. (Abrogato)
Art. 116. Regioni a statuto speciale
Art. 117. Materie sottoposte a legislazione esclusiva
dello Stato
Art. 118. Le funzioni amministrative proprie
Art. 119. Autonomia finanziaria
Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito
Art. 121. Organi della Regione
Art. 122. Sistema elettorale regionale
Art. 123. Statuto regionale
Art. 124. (Abrogato)
Art. 125. Organi di giustizia amministrativa
Art. 126. Scioglimento degli organi regionali
Art. 127. Questione di legittimità costituzionale
Artt. 128,129,130. (Abrogati)
Art. 131 Elenco delle Regioni.
Art. 132 Fusione di Regioni e creazione di nuove
Regioni.
Art. 133 Mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Provincie e nuovi Comuni.
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Art. 134 Compiti
Art. 135 Da chi è composta
Art. 136 Decisioni
Art. 137 Legge costituzionale e legge ordinaria.
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138 Le leggi di revisione della
Costituzione
Art. 139 La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
|
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. <...>
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni
o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere
a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
<...>
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela
il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere
di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede
alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione
ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I Le Camere.
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi
è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra
le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili
a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari
di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia
e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove
o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di
una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Sezione II- La Pubblica Amministrazione.
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari.
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita
il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge
assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra
i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata
o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà
di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.1 Nel processo penale, la legge assicura
che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata
a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese
da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3 Art.
116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme
e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui
ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale
è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga
le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge.
Art. 128. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta;
Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria;
Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania;
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
tramite referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme,
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o
di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per
la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze
o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle
Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo
111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le
altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre
il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori
e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
|