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ARTICOLO

Agosto, 2002
Le limitazioni e i divieti nell'attività venatoria

Al di là della valutazione personale con cui ciascuno di noi può considerare la caccia, è indiscutibile che siano numerose le leggi che dettano limitazioni e divieti all'attività venatoria.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza. le Guardie Venatorie WWF devono conoscere non soltanto la e, ma anche gli specifici regolamenti (Provinciale e degli Ambiti Territoriali di Caccia), la Legge sulle Armi, alcuni articoli del Codice Penale...
Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni di massima: comportamenti che potrebbero apparire normali da parte dei cacciatori sono spesso illegali, così come comportamenti fastidiosi possono essere benissimo perfettamente legittimi.
Abbiamo volutamente tralasciato alcune indicazioni troppo tecniche o che per essere correttamente interpretate richiederebbero specifiche competenze, preferendo invece soffermarci su situazioni e normative più semplici da interpretare anche per la persona comune.
Ricordiamo quindi alcuni vincoli, dettati dalla legislazione vigente:

La fauna
è vietata la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami.
è vietato prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli. Il contadino che raccogli le uova dai nidi di merlo, non ci fa la frittata, ma cerca di arrivare alla schiusa per allevare e rivendere i piccoli, illegalmente, ai capannisti.
I mezzi di cattura
Gli unici mezzi di caccia consentiti dalla legislazione italiana, sono il fucile, l'arco e il falco. TUTTI gli altri mezzi sono illegali: la loro detenzione è punita con sanzione amministrativa, mentre l'uso è un reato perseguibile penalmente.
Tra i più diffusi mezzi illegali: reti, tagliole, bacchettoni spalmati di vischio, lacci, trappole a copertone, gabbie trappola....
In che periodo si può andare a caccia ?.
Ricordiamo prima di tutto che, generalmente, la caccia in Abruzzo apre la terza domenica di settembre e si conclude al 31 gennaio. La caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì (giorni di "silenzio venatorio"). è vietata la caccia nelle ore notturne.
vittima degli "archetti" Cosa fare se scopriamo trappole nei boschi!
Se durante un'escursione nei boschi, o in campagna, v’imbattete in reti, trappole, archetti... la cosa migliore che possiate fare è.... NON FARE NULLA! NON distruggeteli! NON fatevi vedere! Il vostro intervento sarebbe inutile e il bracconiere non farebbe altro che spostare la sua attività da un'altra parte. Segnalate invece, con la massima precisione possibile, il luogo e le circostanze del ritrovamento: spesso siamo riusciti a intervenire, identificando il bracconiere, dopo giorni (e notti...) di appostamenti. Abbiamo molta pazienza, più di quanto i bracconieri possano immaginare! Questo perché per essere sicuri che il bracconiere sia punito, dobbiamo coglierlo "con le mani nel sacco": non ci basta avere la certezza che si tratti di una determinata persona, dobbiamo essere noi, in veste di Pubblici Ufficiali, a coglierlo in flagranza di reato. Solo in questo modo possiamo avere la ragionevole certezza che la denuncia all'Autorità Giudiziaria si possa concludere con una condanna!
La caccia da capanno
Sulle colline abruzzesi, ma anche nelle zone di pianura e purtroppo anche su alcuni specchi d'acqua, è possibile imbattersi nel capanno di caccia. Si tratta di una forma di caccia all'avifauna, poco diffusa nel nostro territorio, che si esercita dall'interno di un capanno, su un terreno generalmente preparato e invitante per gli uccelli di passaggio, ricco quindi di pasture, alberi da frutto, piante, bacche... Per attirare le possibili prede, è largamente diffuso l'utilizzo di richiami vivi, detenuti all'interno di gabbiette, che con il loro canto fungono appunto da "richiamo" per i loro simili. Le prede più comuni, per il capannista, sono il Merlo, il Tordo bottaccio, il Tordo Sassello, e la Cesena.
Appostamento fisso e temporaneo
Si distinguono due tipi di capanno: fisso e temporaneo. L'appostamento fisso, generalmente in muratura o legno, è appunto una struttura "fissa", e deve essere autorizzato; l'appostamento temporaneo è un luogo di sosta temporaneo, costituito generalmente da un telo, da frasche o rami, e che deve invece essere smontato al termine di ogni giornata di caccia.
Le limitazioni alla caccia da capanno
Sono numerose le limitazioni dettate dalla legislazione venatoria alla caccia da capanno; ne segnaliamo soltanto alcune: L'appostamento deve trovarsi ad almeno 100 metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti a uso abitazione o posto di lavoro, e ad almeno 50 metri da strade carrozzabili (escluse poderali e interpoderali). è vietato il taglio di piante da frutto o interesse economico, per la preparazione del sito. Esistono precisi limiti minimi, per le dimensioni delle gabbie per la detenzione e il trasporto degli uccelli da richiamo è poi assolutamente vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici, così come è vietato l'uso, a fine di richiamo, di uccelli accecati, mutilati o legati per le ali.
La caccia vagante
Per caccia vagante s’intende quella in cui il cacciatore esercita attività venatoria, con o senza l'ausilio del cane, "vagando" alla ricerca della fauna da abbattere. Esistono diversi tipi di caccia vagante, e la scelta di uno di questi tipi esclude la possibilità di praticarne altri. Inoltre il cacciatore è comunque vincolato al territorio dell'"Ambito di caccia" cui è iscritto. L'equilibrio ecologico è sconvolto, e poiché la caccia alla migratoria, in vagante e senza l'uso di richiami, non consente carnieri soddisfacenti, i cacciatori si concentrano soprattutto sulla caccia alla lepre e al fagiano. Si tratta in entrambi i casi di specie "ripopolate", che vengono cioè immesse nel territorio. Per quanto riguarda le lepri si tratta soprattutto di soggetti provenienti dall'est europeo, mentre per i fagiani ci si affida ad allevamenti italiani. I cosiddetti "ripopolamenti" sono affidati ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.A.T.T.C.C.), che destinano gran parte del loro bilancio e dei proventi raccolti dalle iscrizioni dei cacciatori, proprio a queste operazioni. Particolarmente squallida è la caccia ai fagiani: si tratta di esemplari acquistati per pochi euro (5/6 euro a capo) e immessi prevalentemente per la cosiddetta "pronta caccia".
La "pronta caccia"
Cosa significa "pronta caccia" ? E' la caccia tipica della gran parte dei cacciatori abruzzesi. Come funziona ? Ecco... 1. Si acquista qualche migliaio di fagiani da 5/6 euro l'uno, poco più che dei polli colorati, allevati a mangime in qualche pollificio del centro Italia. Il costo è a carico degli A.A.T.T.C.C., e quindi indirettamente a carico degli stessi cacciatori (almeno questo...). 2. Si fanno "acclimatare" per qualche giorno in voliere di dimensioni ridicole, praticamente dei pollai, sparse nelle ridenti campagne della nostra regione. 3. Si liberano, preferibilmente il venerdì sera, giorno in cui è vietata ogni forma di attività venatoria e si prega Sant'Uberto (patrono dei cacciatori) che ce la facciano a passare almeno la notte, evitando i cani e i gatti randagi, le volpi e soprattutto le ruote delle automobili. 4. Ci si trova, il sabato mattina all'alba, sui luoghi di rilascio, generalmente nei pressi di cimiteri, ai margini delle fabbriche e intorno ai manufatti di campagna, in alta un forme da caccia: abbigliamento Beretta, cartucce Fiocchi, stivaloni alti per guadare i liquami... 5. Si prova a far correre un po' il cane, sperando che riesca a spaventare qualche fagiano sopravvissuto alla nottata, spingendolo ad involarsi (ma non ce la fanno a volare... non l' hanno mai imparato...). 6. Non appena un fagiano più in forma degli altri, riesce a librarsi ad almeno due metri dal suolo, si apre il fuoco tutti insieme contemporaneamente. 7. Prima o poi qualcuno, almeno per sbaglio, riesce a colpire il fagiano. 8. Al momento della raccolta del capo abbattuto, si socializza con i colleghi. Ci si avvia orgogliosi verso casa con la preda, il cui odore nauseante, (pare sia causa dell'allevamento in batteria e dei mangimi...) scatena le ire delle mogli, che rifiutano categoricamente di cucinarlo. 10. Il "pollo colorato" diventa cibo per gatti (randagi, ovviamente; il gatto di casa rifiuta di mangiare una simile schifezza...)
pettirossiLe limitazioni alla caccia vagante
Sono numerose le limitazioni dettate dalla legislazione venatoria alla caccia vagante. Innanzi tutto è importante sapere che è considerato esercizio venatorio, ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego di mezzi consentiti dalla legislazione. Il concetto di esercizio venatorio deve quindi essere inteso in senso ampio, quale attitudine concreta volta all'uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere (art. 12 L. 157/92; Cassazione sez. 3 n. 2555 del 25/10/94). Riepiloghiamo i principali divieti, che corrispondono anche alle più comuni infrazioni, in cui incorre il cacciatore in attività vagante: è vietato l'esercizio venatorio a meno di 100metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti a uso abitazione o posto di lavoro è vietato l'esercizio venatorio in giardini, parchi pubblici e privati, terreni adibiti ad attività sportive è vietato l'esercizio venatorio a meno di 50metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie è vietato lo sparo a meno di 150metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, strade, ferrovie, filovie, stazzi, recinti è vietato l'esercizio venatorio su terreni innevati è vietato il trasporto, in zone abitate o altre zone di divieto, di armi che non siano scariche e in custodia: non è quindi possibile uscire di casa, e girare in paese, con il fucile in spalla, anche se scarico Il cacciatore deve raccogliere i bossoli esplosi, e non abbandonarli sul terreno è poi assolutamente vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici.

Per ulteriori informazioni contatti:

Claudio Allegrino ,Coordinatore guardie WWF Nucleo Chieti. email:guardie.wwf.ch@inwind.it



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