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ARTICOLO
Agosto, 2002
Le limitazioni e i divieti nell'attività venatoria
Al di là della valutazione personale con cui ciascuno
di noi può considerare la caccia, è indiscutibile
che siano numerose le leggi che dettano limitazioni e divieti
all'attività venatoria.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza. le Guardie
Venatorie WWF devono conoscere non soltanto la e, ma anche
gli specifici regolamenti (Provinciale e degli Ambiti Territoriali
di Caccia), la Legge sulle Armi, alcuni articoli del Codice
Penale...
Quelle che seguono sono solo alcune indicazioni di massima:
comportamenti che potrebbero apparire normali da parte dei
cacciatori sono spesso illegali, così come comportamenti
fastidiosi possono essere benissimo perfettamente legittimi.
Abbiamo volutamente tralasciato alcune indicazioni troppo
tecniche o che per essere correttamente interpretate richiederebbero
specifiche competenze, preferendo invece soffermarci su situazioni
e normative più semplici da interpretare anche per
la persona comune.
Ricordiamo quindi alcuni vincoli, dettati dalla legislazione
vigente:
La fauna
è vietata la detenzione di esemplari di fauna selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati come richiami.
è vietato prendere o detenere uova, nidi e piccoli
di mammiferi e uccelli. Il contadino che raccogli le uova
dai nidi di merlo, non ci fa la frittata, ma cerca di arrivare
alla schiusa per allevare e rivendere i piccoli, illegalmente,
ai capannisti.
I mezzi di cattura
Gli unici mezzi di caccia consentiti dalla legislazione italiana,
sono il fucile, l'arco e il falco. TUTTI gli altri mezzi sono
illegali: la loro detenzione è punita con sanzione
amministrativa, mentre l'uso è un reato perseguibile
penalmente.
Tra i più diffusi mezzi illegali: reti, tagliole, bacchettoni
spalmati di vischio, lacci, trappole a copertone, gabbie trappola....
In che periodo si può andare a caccia ?.
Ricordiamo prima di tutto che, generalmente, la caccia in
Abruzzo apre la terza domenica di settembre e si conclude
al 31 gennaio. La caccia è sempre vietata il martedì e il
venerdì (giorni di "silenzio venatorio"). è vietata la caccia
nelle ore notturne.
Cosa fare se scopriamo trappole nei boschi!
Se durante un'escursione nei boschi, o in campagna, v’imbattete
in reti, trappole, archetti... la cosa migliore che possiate
fare è.... NON FARE NULLA! NON distruggeteli! NON fatevi
vedere! Il vostro intervento sarebbe inutile e il bracconiere
non farebbe altro che spostare la sua attività da un'altra
parte. Segnalate invece, con la massima precisione possibile,
il luogo e le circostanze del ritrovamento: spesso siamo riusciti
a intervenire, identificando il bracconiere, dopo giorni (e
notti...) di appostamenti. Abbiamo molta pazienza, più
di quanto i bracconieri possano immaginare! Questo perché
per essere sicuri che il bracconiere sia punito, dobbiamo
coglierlo "con le mani nel sacco": non ci basta
avere la certezza che si tratti di una determinata persona,
dobbiamo essere noi, in veste di Pubblici Ufficiali, a coglierlo
in flagranza di reato. Solo in questo modo possiamo avere
la ragionevole certezza che la denuncia all'Autorità
Giudiziaria si possa concludere con una condanna!
La caccia da capanno
Sulle colline abruzzesi, ma anche nelle zone di pianura e
purtroppo anche su alcuni specchi d'acqua, è possibile imbattersi
nel capanno di caccia. Si tratta di una forma di caccia all'avifauna,
poco diffusa nel nostro territorio, che si esercita dall'interno
di un capanno, su un terreno generalmente preparato e invitante
per gli uccelli di passaggio, ricco quindi di pasture, alberi
da frutto, piante, bacche... Per attirare le possibili prede,
è largamente diffuso l'utilizzo di richiami vivi, detenuti
all'interno di gabbiette, che con il loro canto fungono appunto
da "richiamo" per i loro simili. Le prede più comuni, per
il capannista, sono il Merlo, il Tordo bottaccio, il Tordo
Sassello, e la Cesena.
Appostamento fisso e temporaneo Si distinguono due
tipi di capanno: fisso e temporaneo. L'appostamento fisso,
generalmente in muratura o legno, è appunto una struttura
"fissa", e deve essere autorizzato; l'appostamento temporaneo
è un luogo di sosta temporaneo, costituito generalmente da
un telo, da frasche o rami, e che deve invece essere smontato
al termine di ogni giornata di caccia.
Le limitazioni alla caccia da capanno Sono numerose
le limitazioni dettate dalla legislazione venatoria alla caccia
da capanno; ne segnaliamo soltanto alcune: L'appostamento
deve trovarsi ad almeno 100 metri da immobili, stabili, fabbricati
adibiti a uso abitazione o posto di lavoro, e ad almeno 50
metri da strade carrozzabili (escluse poderali e interpoderali).
è vietato il taglio di piante da frutto o interesse economico,
per la preparazione del sito. Esistono precisi limiti minimi,
per le dimensioni delle gabbie per la detenzione e il trasporto
degli uccelli da richiamo è poi assolutamente vietato l'uso
di richiami acustici, meccanici, elettronici, così come è
vietato l'uso, a fine di richiamo, di uccelli accecati, mutilati
o legati per le ali.
La caccia vagante Per caccia vagante s’intende quella
in cui il cacciatore esercita attività venatoria, con o senza
l'ausilio del cane, "vagando" alla ricerca della fauna da
abbattere. Esistono diversi tipi di caccia vagante, e la scelta
di uno di questi tipi esclude la possibilità di praticarne
altri. Inoltre il cacciatore è comunque vincolato al territorio
dell'"Ambito di caccia" cui è iscritto. L'equilibrio ecologico
è sconvolto, e poiché la caccia alla migratoria, in vagante
e senza l'uso di richiami, non consente carnieri soddisfacenti,
i cacciatori si concentrano soprattutto sulla caccia alla
lepre e al fagiano. Si tratta in entrambi i casi di specie
"ripopolate", che vengono cioè immesse nel territorio. Per
quanto riguarda le lepri si tratta soprattutto di soggetti
provenienti dall'est europeo, mentre per i fagiani ci si affida
ad allevamenti italiani. I cosiddetti "ripopolamenti" sono
affidati ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali
di Caccia (A.A.T.T.C.C.), che destinano gran parte del loro
bilancio e dei proventi raccolti dalle iscrizioni dei cacciatori,
proprio a queste operazioni. Particolarmente squallida è la
caccia ai fagiani: si tratta di esemplari acquistati per pochi
euro (5/6 euro a capo) e immessi prevalentemente per la cosiddetta
"pronta caccia".
La "pronta caccia"
Cosa significa "pronta caccia" ? E' la caccia tipica della
gran parte dei cacciatori abruzzesi. Come funziona ? Ecco...
1. Si acquista qualche migliaio di fagiani da 5/6 euro l'uno,
poco più che dei polli colorati, allevati a mangime in qualche
pollificio del centro Italia. Il costo è a carico degli A.A.T.T.C.C.,
e quindi indirettamente a carico degli stessi cacciatori (almeno
questo...). 2. Si fanno "acclimatare" per qualche giorno in
voliere di dimensioni ridicole, praticamente dei pollai, sparse
nelle ridenti campagne della nostra regione. 3. Si liberano,
preferibilmente il venerdì sera, giorno in cui è vietata ogni
forma di attività venatoria e si prega Sant'Uberto (patrono
dei cacciatori) che ce la facciano a passare almeno la notte,
evitando i cani e i gatti randagi, le volpi e soprattutto
le ruote delle automobili. 4. Ci si trova, il sabato mattina
all'alba, sui luoghi di rilascio, generalmente nei pressi
di cimiteri, ai margini delle fabbriche e intorno ai manufatti
di campagna, in alta un forme da caccia: abbigliamento Beretta,
cartucce Fiocchi, stivaloni alti per guadare i liquami...
5. Si prova a far correre un po' il cane, sperando che riesca
a spaventare qualche fagiano sopravvissuto alla nottata, spingendolo
ad involarsi (ma non ce la fanno a volare... non l' hanno
mai imparato...). 6. Non appena un fagiano più in forma degli
altri, riesce a librarsi ad almeno due metri dal suolo, si
apre il fuoco tutti insieme contemporaneamente. 7. Prima o
poi qualcuno, almeno per sbaglio, riesce a colpire il fagiano.
8. Al momento della raccolta del capo abbattuto, si socializza
con i colleghi. Ci si avvia orgogliosi verso casa con la preda,
il cui odore nauseante, (pare sia causa dell'allevamento in
batteria e dei mangimi...) scatena le ire delle mogli, che
rifiutano categoricamente di cucinarlo. 10. Il "pollo colorato"
diventa cibo per gatti (randagi, ovviamente; il gatto di casa
rifiuta di mangiare una simile schifezza...)
Le
limitazioni alla caccia vagante
Sono numerose le limitazioni dettate dalla
legislazione venatoria alla caccia vagante. Innanzi tutto
è importante sapere che è considerato esercizio venatorio,
ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego di mezzi consentiti dalla legislazione.
Il concetto di esercizio venatorio deve quindi essere inteso
in senso ampio, quale attitudine concreta volta all'uccisione
ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere (art.
12 L. 157/92; Cassazione sez. 3 n. 2555 del 25/10/94). Riepiloghiamo
i principali divieti, che corrispondono anche alle più comuni
infrazioni, in cui incorre il cacciatore in attività vagante:
è vietato l'esercizio venatorio a meno di 100metri da immobili,
stabili, fabbricati adibiti a uso abitazione o posto di lavoro
è vietato l'esercizio venatorio in giardini, parchi pubblici
e privati, terreni adibiti ad attività sportive è vietato
l'esercizio venatorio a meno di 50metri da strade carrozzabili
e linee ferroviarie è vietato lo sparo a meno di 150metri
in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione
o posto di lavoro, strade, ferrovie, filovie, stazzi, recinti
è vietato l'esercizio venatorio su terreni innevati è vietato
il trasporto, in zone abitate o altre zone di divieto, di
armi che non siano scariche e in custodia: non è quindi possibile
uscire di casa, e girare in paese, con il fucile in spalla,
anche se scarico Il cacciatore deve raccogliere i bossoli
esplosi, e non abbandonarli sul terreno è poi assolutamente
vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici.
Per
ulteriori informazioni contatti:
Claudio
Allegrino ,Coordinatore guardie WWF Nucleo Chieti. email:guardie.wwf.ch@inwind.it
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