NORMATIVA AMBIENTALE

 

COMPETENZE PROVINCIALI in materia di Territorio e AMBIENTE 
Rif. Dlgs 96/1999 e Dlgs 112/1998

Premessa

Il Dlgs 96/1999 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni"  dispone all'Art.1
"
Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'art. 3 della legge 142/1990, ed all'art. 4, comma 5, della legge 59/1997, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal Dlgs 112/1998 sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria".

Per effetto dell'art. 49,  "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º luglio 1999".

In questa pagina proponiamo una lettura parallela del Dlgs 96/1999 e dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per una più agevole lettura, limitandoci a quelle che sono le competenze trasferite alle provincie in materia di ambiente e territorio.

Dlgs 96/1999 Dlgs 112/ 1998

Art. 7. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. 

 

Art. 9. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonchè le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre: 

a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; 

b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma; 

c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato. 

 

Art. 17. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

Art. 57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

Art 149 - Funzioni riservate allo Stato

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 21. 

1. Sono esercitate dalla province le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998

 

Art. 70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 23. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti; 

b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti. 

 

Art. 24. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'art. 23.

 

Art. 72. Attivita' a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.

Art. 25. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione: 

a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione; 

b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale; 

c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento. 

Art. 26. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 25, comma 1, lettera c). 

Art. 74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.

2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 29. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'art. 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 81. Funzioni conferite alle regioni e agli EELL

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

Art. 32. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione. 

Art. 84. Funzioni conferite alle regioni e agli EELL

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Art. 34. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: 

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; 

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998; 

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; 

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; 

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; 

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; 

g) alla polizia delle acque; 

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; 

i) alla gestione del demanio idrico. 

Art. 86. Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita' di accensioni di mutui.

 

Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli EELL

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;

Art. 35. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37

 

Art. 36. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative: 

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV; 

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale. 

 

Art. 37. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative: 

a) all'edilizia di culto; 

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato; 

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali; 

d) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale. 

Art. 93. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilita' dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

Commi 2. 3 e 4 Omissis...

 

Art. 94. Funzioni conferite alle regioni e agli EELL

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. 
Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 38. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonchè di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 39. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonchè i compiti di vigilanza.

 

Per una lettura completa rimandiamo al testo completo dei due decreti legislativi:

 

Pagina realizzata da Ing. Giuseppe Celsi

 

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