Consiglio di Quartiere n. 1 |
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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Approvato con deliberazioni del C.C. n 44 del 20/07/1992 del C.C. n. 62 del 30/12/1997 del C.C. n. 77 del 30/11/1999
REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE
ED IL
FUNZIONAMENTO DEI
CONSIGLI DI
QUARTIERE (Approvato
con deliberazioni del C.C. n.44 del 20.7.1992, n.92
del 30.12.1997 e n.81 del 29.12.1999) Capo I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità e contenuti 1. Il
presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione di alcune delle
forme di consultazione popolare previste dall'art.6 della legge 8 giugno 1990,
n.142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione del Comune. 2. Per
conseguire le finalità di cui al precedente comma, il territorio è
articolato in quartieri che rappresentano le esigenze della popolazione
locale nell'ambito dell'unità comunale, con l'intento di assicurare ai
cittadini e all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un
rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza
elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti. I
Consigli di Quartiere dovranno essere un punto di riferimento essenziale
per tutte le forze politiche, sociali, culturali e del volontariato che
sono seriamente intenzionate a confrontarsi direttamente con i problemi generali
della collettività. 3. Il
conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito
dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima
semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più
economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto
stabilito dal presente regolamento. CAPO
II TERRITORIO E COMPOSIZIONE Art.2 Quartieri 1.
Il territorio comunale si articola nei seguenti quartieri: 1) Quartiere
del Capoluogo – zona Pian d’Assino; 2) Quartiere
del Capoluogo - zona S. Benedetto; 3) Quartiere
del Capoluogo - zona Polgeto; 4) Quartiere
del Capoluogo - zona Petrelle; 5) Quartiere
di Pierantonio; 6) Quartiere
della Vallata del Niccone; 7) Quartiere
di Montecastelli-Ranchi-Calzolaro; 8) Quartiere
di Preggio. 2. La
delimitazione territoriale dei quartieri è individuata nella allegata
cartografia che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art.3 Costituzione e composizione dei Consigli di Quartiere. 1. Costituiscono
organi dei quartieri il Consiglio di quartiere ed il
Presidente. 2. Il
Consiglio si compone di n.9 Consiglieri per ogni quartiere. 3. I Consigli
di quartiere durano in carica quanto il Consiglio Comunale ed operano fino
all'insediamento dei nuovi Consigli. 4. I
Consiglieri di quartiere debbono essere cittadini iscritti nelle liste
elettorali della zona territoriale compresa nell'ambito del quartiere.
Non possono essere eletti consiglieri di quartiere: - i
consiglieri comunali, provinciali, regionali; - i deputati
ed i senatori della Repubblica; - il giudice
conciliatore e il giudice di pace. La perdita
dei requisiti richiesti per la elezione a consigliere di quartiere comporta la
decadenza dalla carica. Art.4 Elezioni 1. Il
Consiglio Comunale elegge i Consigli di quartiere su designazione dei
candidati da parte degli elettori del quartiere attraverso Assemblee generali
partecipative di cui al successivo articolo; qualora la lista, formata ai sensi
dell'art.6 del presente regolamento, contenga un numero superiore a nove
candidati, l'elezione viene effettuata con voto limitato a cinque e risultano
eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Art.5 Assemblea generale 1. In ogni
quartiere, come sopra definito territorialmente, sono istituite delle Assemblee
generali partecipative composte dai cittadini elettori dello stesso quartiere. 2. L'Assemblea
generale provvede alla designazione dei membri del Consiglio di quartiere entro
trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale neo eletto, mediante
convocazione fatta per avviso pubblico con manifesti ed è presieduta nella sua
prima riunione dal Sindaco o da un suo delegato. 2.
Alle Assemblee generali non possono partecipare cittadini residenti
in altri quartieri. Art.6 Consiglieri di quartiere 1.
L'Assemblea generale provvede alla designazione dei cittadini residenti nella
zona territoriale di competenza del quartiere mediante votazione di lista
contenente un elenco di candidati da un minimo di nove ad un massimo di
diciotto. La votazione
verrà effettuata con lista unica nella quale ciascun elettore potrà cancellare
o aggiungere un solo candidato,
fermo restando il limite numerico minimo sopra indicato. Risultano
designati i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 2. In
via sostitutiva, qualora entro trenta giorni dalla prima seduta l'Assemblea
generale non provvederà alle designazioni per qualsiasi motivo, vi
provvederà direttamente la conferenza dei Capigruppo consiliari. Art.7 Entrata in carica Surroga dei Consiglieri 1. I
Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione
da parte del Consiglio Comunale, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 2. In caso di
dimissioni o morte, il Consigliere viene sostituito con un altro eletto dal
Consiglio Comunale su designazione dello stesso Consiglio di quartiere. CAPO III FUNZIONI E RAPPORTI
Funzioni del Consiglio di Quartiere 1.
Il Consiglio di Quartiere recepisce le esigenze dei cittadini,
partecipando con l'indicazione, la sollecitazione, la collaborazione e la
critica al loro soddisfacimento; esprime a maggioranza di voti ed in modo
autonomo le indicazioni delle rispettive popolazioni; promuove le
opportunità di studi e di ricerche e può chiedere i dati e le informazioni che
ritiene necessari al Comune. 2.
E' facoltà del Consiglio di Quartiere di inviare petizioni ed istanze al
Comune che dovranno essere sottoposte all'esame, previa istruttoria
dell'organo elettivo competente entro quindici giorni dalla presentazione, con
contestuale informativa al Consiglio di Quartiere circa l'eventuale
provvedimento adottato e le sue motivazioni. Art.9 Rapporti con altri Enti ed Organizzazioni 1. Il
Consiglio di Quartiere può:
- inviare petizioni e proposte alla Comunità Montana, alla Provincia
ed alla Regione, far giungere ordini del giorno ad ogni Ente ed Organismo per
qualsiasi tema di interesse del quartiere;
- invitare alle sedute rappresentanti del Comune, della Comunità
Montana, della Provincia e della Regione; - conferire
direttamente con organi ed associazioni locali, comprensoriali, provinciali e
regionali. Art.10 Gestione convenzionale di
impianti 1. I Consigli
di Quartiere, con apposita convenzione con il Comune, possono assumere la
gestione di impianti e infrastrutture pubbliche esistenti nel territorio, con
particolare riguardo a quelli sportivi e agli spazi verdi attrezzati. Art.11 Pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale
Art.12 Aspetti finanziari 1.
L'Amministrazione comunale provvede annualmente ad iscrivere in bilancio
un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei Consigli di Quartiere. 2.
E facoltà del Consiglio di Quartiere, nell’ambito delle proprie
competenze, di ricorrere anche all’autofinanziamento per la realizzazione di
eventuali progetti ed iniziative. CAPO IV MODALITA' DI FUNZIONAMENTO Art.13 Presidenza e convocazione dei Consigli di Quartiere 1. Il Presidente del Consiglio di
Quartiere è eletto dallo stesso nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti.
2. L’elezione del Presidente è effettuata nella prima riunione del
Consiglio che viene tenuta, su convocazione del Sindaco, entro 20 giorni dalla
nomina consiliare; in tale seduta il consesso è presieduto dal più anziano
d’età.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente del
Consiglio di Quartiere designato dallo stesso ad esercitare, in tal caso, le
funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente
nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4.
Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione
del vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il
Sindaco rende note le nomine e le
designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Difensore
Civico ed agli altri organismi di partecipazione comunale. 5.
Il Presidente convoca e presiede
il Consiglio di quartiere, fissando la data delle adunanze e gli argomenti
da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro
del Consiglio può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che
rientrano nella competenza del Consiglio. 6. Le
convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del
giorno, ora, luogo ove si tiene la
riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti il
Consiglio, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello
in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione,
entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da
trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. Art.14 Funzionamento dei Consigli di Quartiere 1. La
riunione del Consiglio è valida quando sono presenti almeno la metà dei
loro componenti, in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione. 2. Il Sindaco
ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione
e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle
riunioni dei Consigli di Quartiere. 3. I Consigli
hanno facoltà di decidere di tenere, motivatamente, le adunanze in seduta
pubblica. 4.
Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle adunanze il cui
contenuto obbligatorio è costituito dal solo esito delle decisioni adottate. Il
verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 5. Copie dei
verbali delle adunanze dei Consigli, entro 5 giorni dalla seduta, tramite
il competente ufficio Partecipazione, sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo
ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei
fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano
essere consultati dai Consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei
contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei
servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro
competenza. Art.15 Il Segretario del Consiglio di Quartiere 1. Ogni
Consiglio di quartiere, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno a
maggioranza di voti il proprio Segretario. 2. E' compito
del Segretario provvedere, oltre alla redazione dei verbali delle sedute, al
tempestivo recapito degli avvisi di convocazione ed a curare la
predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio di quartiere nonché a
tutte le questioni di ordine organizzativo. Art.16 Rapporti con la struttura comunale 1. L'Amministrazione
comunale individua nell'Ufficio Partecipazione l'unità operativa
preposta a curare i rapporti con i Consigli di quartiere ed a fornire
tutta la documentazione ed i supporti organizzativo-logistici necessari per
l'espletamento delle funzioni. 2. L'Ufficio
Partecipazione provvederà ad inoltrare le deliberazioni e le istanze dei
Consigli di quartiere agli uffici e servizi comunali, al Sindaco,
all'Assessore competente ed al Segretario comunale. 3. Alle
riunioni dei Consigli di quartiere a cui intendano partecipare il Sindaco o
gli Assessori, l'Ufficio Partecipazione dovrà garantire la propria
assistenza, ove richiesto, con la presenza di un addetto; così pure
a tali riunioni potrà essere richiesta dagli stessi amministratori la
partecipazione dei responsabili degli uffici e servizi. 4. L'accesso
agli atti e documenti dell'Amministrazione comunale è consentito ai Consiglieri
di Quartiere tramite il Presidente, il Vicario del Presidente e il
Segretario delegato dal Presidente, fatti salvi i diritti del cittadino
in materia di accesso, ai sensi dell'art.22 della L. n.241/90. Art. 16 bis Conferenze periodiche. 1. Al fine di
agevolare i rapporti tra i Consigli di Quartiere e l'Amministrazione Comunale,
semestralmente, previa richiesta scritta degli stessi e con
specifico ordine del giorno, viene effettuato un incontro operativo denominato
"conferenza periodica del Consiglio di Quartiere" nel corso
della quale verranno esaminate le problematiche irrisolte. 2. Alla
conferenza potrà partecipare, per ogni Consiglio di Quartiere, il Presidente,
il Segretario ed un delegato e per l'Amministrazione comunale il Sindaco
od un Assessore nonché i responsabili degli Uffici e dei Servizi
competenti in base alle materie dell'ordine del giorno in discussione.
Sede dei Consigli di Quartiere 1. L'Amministrazione
comunale individua per ogni Consiglio di Quartiere una
sede, anche con uso non esclusivo,
garantendone comunque la piena autonomia per il libero esercizio
delle attività agli stessi
demandate.
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