L'assenza per malattia:
tutto quello che
bisogna sapere.

Sulle assenze per malattia, sulla loro durata e sul loro controllo se ne sono sentite dire sempre "di cotte e di crude". Questo è un piccolo vademecum per rendere consapevoli i lavoratori di quali sono i nostri diritti, ma anche per sottolineare quelli che sono i doveri, onde evitare spiacevoli situazioni che posso comunque creare fastidi non da poco.

Avviso della malattia e giustificazione dell'assenza.

L'azienda deve essere tempestivamente avvista per le vie brevi che l'assenza è causata da malattia, e in tempo utile perché possa provvedere secondo le esigenze del lavoro.

In caso di malattia sopravvenuta mentre il lavoratore si trova lontano dal suo domicilio abituale, occorre comunicare dettagliatamente dove è possibile essere temporaneamente rintracciati in caso di visita fiscale.

La malattia sopravvenuta in un periodo di ferie del lavoratore interrompe le stesse solo se l'azienda è tempestivamente messa al corrente del fatto per le vie brevi.

Il certificato medico attestante lo stato di malattia del lavoratore deve essere inviato all'azienda tassativamente entro 48 ore dal suo rilascio. Ogni assenza per malattia dovrebbe essere giustificata con la presentazione del certificato medico, tuttavia in caso di malattie di breve durata (ad es. un giorno), in casi eccezionali in cui non sia stato possibile farsi visitare dal medico, potrebbe essere autocertificato lo stato di malattia, fatti salvi gli adempimenti di cui ai punti precedenti.
Nella nostra Azienda, comunque, di norma è consentito non presentare il certificato medico per malattia che abbia durata fino a 3 giorni consecutivi.

Controllo domiciliare.

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio nelle fasce orarie previste per i controlli:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00,

dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

L' A.S.L. territorialmente competente provvederà ad effettuare le visite di controllo domiciliare eventualmente richieste dal datore di lavoro anche nei giorni di Sabato e Domenica, nonché ad effettuare tali visite anche per chi è assente per causa di infortunio sul lavoro (licenza INAIL).

L'assenza del lavoratore dal suo domicilio in caso di visita di controllo, o la sua mancata presenza alla visita di controllo ambulatoriale è giustificata solo nei casi di forza maggiore.
Questi casi possono essere riconducibili a:

concomitanza di visite mediche che sia dimostrabile non potessero essere effettuate in orario diverso da quello delle fasce di reperibilità;

necessità, imprescindibile ed indifferibile, di trovarsi in altro luogo per evitare gravi conseguenze per sé stesso o per i propri familiari.

Nel caso il medico fiscale non trovi il lavoratore presso il suo domicilio nelle fasce di reperibilità previste, dovrà comunque lasciare attestazione del suo tentativo di visita, invitando il lavoratore a presentarsi per una visita di controllo ambulatoriale.

 Le sanzioni.

Se il lavoratore risulta assente alle visite di controllo senza un giustificato motivo, il trattamento economico si riduce nelle seguenti misure:

controllo

sanzione

esempio

1a visita perdita del salario per i primi 10 giorni di malattia *
certificato di malattia dal 1° Marzo al 30 marzo
Assente al controllo del 5 Marzo
Trattenuto tutto il salario dal 1° al 10 Marzo
2a visita perdita del salario per i primi 10 giorni di malattia + il 50% del salario fino alla conclusione della malattia oppure fino alla nuova visita di controllo *
certificato di malattia dal 1° Marzo al 30 marzo
Assente al controllo del 5 Marzo
Assente anche al controllo del 17 Marzo
Trattenuto tutto il salario dal 1° al 10 Marzo e il 50% del salario dall'11 al 30 Marzo
3a visita perdita del salario dal primo all'ultimo giorno di malattia *
certificato di malattia dal 1° Marzo al 30 marzo
Assente al controllo del 5 Marzo
Assente anche al controllo del 17 Marzo
Assente anche al controllo del 25 Marzo
Trattenuto tutto il salario dal 1° al 30 Marzo
* N.B. - La sanzione è applicata anche qualora il successivo controllo ambulatoriale accerti lo stato di malattia. Sono esclusi dalla sanzione i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati dalla visita di controllo. 

 

Periodo di assenza massima consentita (comporto).


Il comporto è il periodo durante il quale l'Azienda deve conservare il posto di lavoro e l'intero trattamento economico. Occorre però chiarire che:

il comporto secco è riferito ad un unico episodio morboso;

il comporto per sommatoria è il cumulo di assenze riferito a più episodi morbosi di diversa natura.

Per sapere di quanti giorni di comporto è possibile usufruire devono essere sommate le assenze per malattia, infortunio o cure termali (sono escluse quelle necessarie per sottoporsi a trattamento di dialisi) verificatesi nei 48 mesi precedenti l'inizio della malattia in atto.
Pertanto non è sufficiente, come erroneamente e comunemente si crede, tornare al lavoro per alcuni giorni per ricostituire di nuovo tutto il periodo di comporto, ma è appunto necessario sommare tutte le varie assenze dei 48 mesi precedenti l'inizio dell'ultima malattia. Il periodo di comporto inoltre varia secondo l'anzianità di servizio maturata dal lavoratore.

L'aspettativa per malattia.


Prima della scadenza del periodo di comporto, il lavoratore che non si sia ancora ristabilito può chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata massima di 4 mesi.
La durata di più periodi di aspettativa non retribuita non potrà superare il periodo di 6 mesi in un quinquennio.
Il periodo di aspettativa non comporta, per alcuna effetto, il decorso dell'anzianità.

 

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