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PATENTI

L'età minima necessaria per conseguire  la patente di guida è :


PATENTE DI GUIDA 

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

La prenotazione all'esame può essere effettuata non prima di un mese e non dopo i sei mesi dalla data di presentazione della pratica di richiesta esame e solo se in possesso del foglio rosa meccanizzato. Per prenotare l'esame occorre esibire (in visione) la pratica di richiesta esame ed il tagliando di prenotazione allegato al foglio rosa meccanizzato.

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PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA POSSEDUTA

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

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CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA (RINNOVO PATENTE SCADUTA)

La conferma di validità della patente di guida è soggetta alle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa. Resta pertanto a carico dell'utente solo l'effettuazione della visita medica.

Documentazione necessaria:

Procedura:

L'utente deve effettuare gli accertamenti medici  presso un medico autorizzato (vedi elenco). Al termine della visita, a seguito di esito positivo, la struttura medica rilascerà il certificato medico all'interessato. Il tagliando adesivo per l'aggiornamento della patente sarà recapitato direttamente all'indirizzo  riportato dall'utente sul modulo compilato all'atto della visita medica. Se il tagliando di aggiornamento della patente non dovesse giungere entro quaranta giorni dalla data di effettuazione della visita medica, basterà telefonare al Numero Verde 800 23 23 23. L'utente può nel frattempo circolare portando al seguito il certificato medico.

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DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE

Con la nuova normativa è ora possibile ricevere il duplicato della patente direttamente a casa.

Il titolare della patente di guida deve farne denuncia entro 48 ore alle autorità di Pubblica Sicurezza, presentando:

All’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità,  sarà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione a cura dell’autorità di Pubblica Sicurezza.

Entro 45 giorni dalla data di rilascio del permesso, l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero (Numero Verde 800 23 23 23) provvederà alla stampa ed all’invio a casa del documento richiesto.

Occorrerà pagare al postino la somma totale di £ 25.000.

Se la patente smarrita o sottratta dovesse essere rinvenuta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla.

Qualora la patente non fosse duplicabile dall’U.C.O. di Roma, l’utente si dovrà recare presso i nostri Uffici seguendo le vecchie procedure.

L'utente potrà rivolgersi ai nostri sportelli nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi il nostro Ufficio potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal CIN, considerando assolti i pagamenti.   

Per le patenti deteriorate si seguono le vecchie procedure.

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DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

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DUPLICATO PATENTE PER RICLASSIFICAZIONE

La richiesta è intesa ad ottenere una patente di categoria inferiore a quella già posseduta.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

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VARIAZIONE DI RESIDENZA SULLA PATENTE

Procedura:

All'atto dell'iscrizione anagrafica  nel Comune di nuova residenza,  ovvero del cambio di domicilio all'interno del  Comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare un apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici Comunali. La comunicazione dell'avvenuto cambio di residenza sarà effettuata direttamente dal Comune all'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il tagliando adesivo con indicata la variazione di residenza sarà recapitato direttamente all'indirizzo dell'utente. Per informazioni basterà telefonare al Numero Verde 800 23 23 23.

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CONVERSIONE PATENTE MILITARE

Documentazione necessaria per Militari in servizio:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

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Documentazione necessaria per Militari in congedo:

La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data del congedo.

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

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CONVERSIONE PATENTE ESTERA

La richiesta di conversione deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.

N.B. 

Per i titolari di patente di guida in corso di validità rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento presentando:

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ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI CHE POSSONO

ESSERE CONVERTITE, AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2001:

AUSTRIA                       BELGIO                    CROAZIA                        DANIMARCA   

FILIPPINE                     FINLANDIA              FRANCIA                       GERMANIA

GRAN BRETAGNA      GRECIA                     IRLANDA                        ISLANDA

LIECHTENSTEIN         LUSSEMBURGO      MACEDONIA                  MALTA

MAROCCO                   NORVEGIA              PAESI BASSI                  POLONIA

PORTOGALLO             PRINCIPATO DI MONACO                            SAN MARINO

SLOVENIA (1)              SPAGNA                   SRI LANKA                   SVEZIA

SVIZZERA                    TURCHIA                  UNGHERIA 

(1) L’Accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è valido per cinque anni a decorrere dal 17.07.1996

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ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI CHE

POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE   DI 

CONDUCENTI:

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

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Rilascio permesso internazionale di guida

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.

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ABILITAZIONE ISTRUTTORE  DI GUIDA

Documentazione necessaria:

Gli istruttori abilitati di guida militare, possono ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione istruttore di guida civile, senza esame, facendone richiesta entro un anno dalla data del congedo o della cessazione dal servizio, purchè siano titolari di patente di categoria A e D.

Gli insegnanti di teoria già abilitati potranno sostenere gli esami di istruttore o guida facendo la sola prova pratica. I candidati non idonei potranno sostenere una nuova prova non prima di due mesi.

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.

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ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.

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CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  C.F.P. (ADR)

Il C.F.P. (MC 814 B) è obbligatorio per taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. La validità massima del certificato è di cinque anni.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.

L'esame scritto prevede l'utilizzo di questionari.

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Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.)

L'età minima richiesta è di 18 anni per il conseguimento del KC, di 21 anni per il conseguimento del KA, KB e KD.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.

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Duplicato C.A.P. per smarrimento, sottrazione o distruzione

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.

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DUPLICATO C.A.P. PER DETERIORAMENTO

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.

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RINNOVO  C.A.P.

Il C.A.P. di tipo KD ed il C.A.P. di tipo KB accompagnato da una patente di categoria C o D non va rinnovato, in questi casi è sufficiente la validità della patente di guida.

Il rinnovo riguarda esclusivamente i C.A.P. di tipo KB se accompagnati da una patente di categoria B. Il C.A.P. va rinnovato dopo cinque anni dal suo conseguimento se la patente è ancora valida, o altrimenti alla scadenza della  patente di guida.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda  va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.

Il C.A.P. di cui si chiede il rinnovo va restituito al momento del rilascio del C.A.P. rinnovato.

All'atto del rinnovo del KB si può chiedere anche la conferma di validità della patente di categoria B anche se la stessa non è ancora prossima alla scadenza.

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ELENCO STRUTTURE MEDICO-LEGALI AUTORIZZATE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER USO PATENTE DI GUIDA

 

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Aggiornato a giugno 2001