PATENTI
L'età minima necessaria per conseguire la patente di guida è :
16 anni compiuti per la patente di categoria A
18 anni compiuti per le patenti di categoria B e C
21 anni compiuti per la patente di categoria D
Patente di guida di categoria diversa da quella già posseduta
Conferma di validità della patente (Rinnovo patenti scadute)
Duplicato patente per smarrimento, sottrazione o distruzione
PATENTE DI GUIDA
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Autocertificazione della residenza ed una relativa fotocopia;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco);
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione dell'esame di guida;
In occasione della prova pratica di guida ulteriore attestato di £. 20000 sul C.C. 4028 per dimostrare l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida. In caso di esito negativo della prova pratica, e qualora questa non possa più essere effettuata con lo stesso foglio rosa, il nostro Ufficio provvederà alla restituzione dell'ultimo attestato e del certificato medico (se ancora in corso di validità) perché possano essere riutilizzati per successive richieste.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
La prenotazione all'esame può essere effettuata non prima di un mese e non dopo i sei mesi dalla data di presentazione della pratica di richiesta esame e solo se in possesso del foglio rosa meccanizzato. Per prenotare l'esame occorre esibire (in visione) la pratica di richiesta esame ed il tagliando di prenotazione allegato al foglio rosa meccanizzato.
PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA POSSEDUTA
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco). Il certificato deve attestare il possesso dei requisiti psicofisici previsti per la categoria di patente richiesta;
N°2 fotocopie fronte/retro della patente posseduta;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione dell'esame di guida;
In occasione della prova pratica di guida ulteriore attestato di £. 20.000 sul C.C. 4028 per dimostrare l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida. In caso di esito negativo della prova, e qualora questa non possa più essere effettuata con lo stesso foglio rosa, il nostro Ufficio provvederà alla restituzione dell'ultimo attestato e del certificato medico (se ancora in corso di validità) perché possano essere riutilizzati per successive richieste. Dovrà inoltre essere esibita (anche per l'esame di teoria) la patente posseduta.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA (RINNOVO PATENTE SCADUTA)
La conferma di validità della patente di guida è soggetta alle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa. Resta pertanto a carico dell'utente solo l'effettuazione della visita medica.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Marca da bollo da £.20.000 da apporre sul certificato medico.
Procedura:
L'utente deve effettuare gli accertamenti medici presso un medico autorizzato (vedi elenco). Al termine della visita, a seguito di esito positivo, la struttura medica rilascerà il certificato medico all'interessato. Il tagliando adesivo per l'aggiornamento della patente sarà recapitato direttamente all'indirizzo riportato dall'utente sul modulo compilato all'atto della visita medica. Se il tagliando di aggiornamento della patente non dovesse giungere entro quaranta giorni dalla data di effettuazione della visita medica, basterà telefonare al Numero Verde 800 23 23 23. L'utente può nel frattempo circolare portando al seguito il certificato medico.
DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE
Con la nuova normativa è ora possibile ricevere il duplicato della patente direttamente a casa.
Il titolare della patente di guida deve farne denuncia entro 48 ore alle autorità di Pubblica Sicurezza, presentando:
All’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, sarà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione a cura dell’autorità di Pubblica Sicurezza.
Entro 45 giorni dalla data di rilascio del permesso, l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero (Numero Verde 800 23 23 23) provvederà alla stampa ed all’invio a casa del documento richiesto.
Occorrerà pagare al postino la somma totale di £ 25.000.
Se la patente smarrita o sottratta dovesse essere rinvenuta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla.
Qualora la patente non fosse duplicabile dall’U.C.O. di Roma, l’utente si dovrà recare presso i nostri Uffici seguendo le vecchie procedure.
L'utente potrà rivolgersi ai nostri sportelli nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi il nostro Ufficio potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal CIN, considerando assolti i pagamenti.
Per le patenti deteriorate si seguono le vecchie procedure.
DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte/retro. Al momento del rilascio del duplicato, deve essere restituita la patente deteriorata;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del ritiro del duplicato;
Certificato medico in bollo, (e relativa fotocopia) in data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco) solo per le patenti la cui validità è scaduta. Nel caso sulla patente deteriorata non sia possibile leggere la data di scadenza, tale circostanza può essere verificata gratuitamente presso i nostri sportelli;
Se il certificato medico è privo della fotografia e la domanda non è presentata dal diretto interessato, occorre allegare una ulteriore fotografia autenticata.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
DUPLICATO PATENTE PER RICLASSIFICAZIONE
La richiesta è intesa ad ottenere una patente di categoria inferiore a quella già posseduta.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco);
Se il certificato medico è privo della fotografia e la domanda non è presentata dal diretto interessato, occorre allegare una ulteriore fotografia autenticata;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del ritiro del duplicato;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte/retro. La patente da riclassificare deve essere restituita all'Ufficio al momento del rilascio del duplicato.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
VARIAZIONE DI RESIDENZA SULLA PATENTE
Procedura:
All'atto dell'iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, ovvero del cambio di domicilio all'interno del Comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare un apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici Comunali. La comunicazione dell'avvenuto cambio di residenza sarà effettuata direttamente dal Comune all'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il tagliando adesivo con indicata la variazione di residenza sarà recapitato direttamente all'indirizzo dell'utente. Per informazioni basterà telefonare al Numero Verde 800 23 23 23.
CONVERSIONE PATENTE MILITARE
Documentazione necessaria per Militari in servizio:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco);
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Patente militare in visione e relativa fotocopia;
Autocertificazione relativa allo stato di servizio;
Eventuale patente civile in visione posseduta dal richiedente e relativa fotocopia fronte/retro. Detta patente deve essere consegnata ai nostri Uffici al momento del rilascio della patente richiesta.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
Documentazione necessaria per Militari in congedo:
La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data del congedo.
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco);
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Autocertificazione contenente le informazioni del foglio di congedo e fotocopia del congedo stesso (escluso gli Ufficiali);
Autocertificazione contenente le informazioni dello stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare ed eventuale fotocopia dello stesso (solo per gli Ufficiali);
Allegato N rilasciato dall'autorità militare;
Eventuale patente civile in visione posseduta dal richiedente e relativa fotocopia fronte/retro. Detta patente deve essere consegnata ai nostri Uffici al momento del rilascio della patente richiesta.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
CONVERSIONE PATENTE ESTERA
La richiesta di conversione deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco);
Patente estera originale in visione, in corso di validità e relativa fotocopia fronte/retro;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana;
Se la patente di guida da convertire è stata emessa da un paese extracomunitario, è necessaria anche la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa. La conformità della traduzione deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana del paese che ha emesso la patente oppure dalla rappresentanza in Italia del paese che ha rilasciato la patente; quest'ultima deve essere convalidata dalla Prefettura di competenza.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello TT 2112) allegando la documentazione richiesta.
N.B.
Per i titolari di patente di guida in corso di validità rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento presentando:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Autocertificazione in carta semplice della residenza anagrafica in Italia;
Solo se la patente rilasciata da parte di altro Stato membro non risulta in corso di validità all'atto della richiesta, certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco).
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ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI
CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE, AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2001: AUSTRIA
BELGIO
CROAZIA
DANIMARCA FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA GRAN BRETAGNA GRECIA
IRLANDA
ISLANDA LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA MAROCCO
NORVEGIA PAESI BASSI
POLONIA PORTOGALLO PRINCIPATO DI MONACO
SAN MARINO SLOVENIA (1)
SVIZZERA TURCHIA UNGHERIA
(1) L’Accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è valido per cinque anni a decorrere dal 17.07.1996
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI CHE
POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI
CONDUCENTI:
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Rilascio permesso internazionale di guida
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
N° 2 fotografie recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
N°2 fotocopie fronte/retro della patente posseduta in corso di validità;
Marca da bollo da £.20.000.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.
ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte/retro almeno di categoria A e D oppure A e DE;
Autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non aver presentato domande in altri Uffici;
Autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto (è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo);
In caso di esito negativo dell'esame il nostro Ufficio provvederà alla restituzione dell'attestato del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028 perché possa essere riutilizzato per successive richieste.
Gli istruttori abilitati di guida militare, possono ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione istruttore di guida civile, senza esame, facendone richiesta entro un anno dalla data del congedo o della cessazione dal servizio, purchè siano titolari di patente di categoria A e D.
Gli insegnanti di teoria già abilitati potranno sostenere gli esami di istruttore o guida facendo la sola prova pratica. I candidati non idonei potranno sostenere una nuova prova non prima di due mesi.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.
ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Ulteriore versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001 qualora il candidato intenda effettuare anche l'esame per l'abilitazione ad istruttore di teoria;
Patente posseduta in visione (almeno di categoria B o B speciale) e relativa fotocopia fronte/retro;
Autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non aver presentato domande in altri Uffici;
Autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto (è richiesta la licenza di scuola media superiore);
In caso di esito negativo dell'esame il nostro Ufficio provvederà alla restituzione dell'attestato del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028 perché possa essere riutilizzato per successive richieste.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.
CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F.P. (ADR)
Il C.F.P. (MC 814 B) è obbligatorio per taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. La validità massima del certificato è di cinque anni.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
N° 2 Attestazioni del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Attestazione di frequenza di un apposito Corso di Formazione Professionale tenuto da Enti od organizzazioni a tal fine accreditati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Fotocopia della patente posseduta in corso di validità, di tipo C per il conseguimento del C.F.P. di tipo A (per la guida di autocisterne), di tipo B per il conseguimento del C.F.P. di tipo B (per la guida di automezzi cassonati o furgonati)
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746) allegando la documentazione richiesta.
L'esame scritto prevede l'utilizzo di questionari.
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.)
L'età minima richiesta è di 18 anni per il conseguimento del KC, di 21 anni per il conseguimento del KA, KB e KD.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 20.000 sul C.C. 4028;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia;
Per i possessori di patenti di categoria A e B, certificato medico in bollo e relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco) e deve attestare il possesso dei requisiti psicofisici previsti per la categoria di patente richiesta;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale;
In caso di esito negativo della prova il nostro Ufficio provvederà alla restituzione dell'attestato e del certificato medico (se ancora in corso di validità) perché possano essere riutilizzati per successive richieste.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.
Duplicato C.A.P. per smarrimento, sottrazione o distruzione
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia;
Autocertificazione della denuncia o fotocopia della stessa;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del ritiro del duplicato.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.
DUPLICATO C.A.P. PER DETERIORAMENTO
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia;
C.A.P. in visione e relativa fotocopia. Al momento del rilascio del duplicato, deve essere restituito l'originale;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del ritiro del duplicato.
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.
RINNOVO C.A.P.
Il C.A.P. di tipo KD ed il C.A.P. di tipo KB accompagnato da una patente di categoria C o D non va rinnovato, in questi casi è sufficiente la validità della patente di guida.
Il rinnovo riguarda esclusivamente i C.A.P. di tipo KB se accompagnati da una patente di categoria B. Il C.A.P. va rinnovato dopo cinque anni dal suo conseguimento se la patente è ancora valida, o altrimenti alla scadenza della patente di guida.
Documentazione necessaria:
Attestazione del versamento di £. 10.000 sul C.C. 9001;
Attestazione del versamento di £. 40.000 sul C.C. 4028;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia;
C.A.P. in visione e relativa fotocopia;
Per i cittadini extracomunitari occorre anche la fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità che deve essere esibito in originale. L'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno dovrà essere esibito anche in occasione del rilascio del C.A.P..
Certificato medico in bollo con fotografia ed una relativa fotocopia. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi e deve essere rilasciato da un medico autorizzato (vedi elenco).
Procedura:
La domanda va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 746 C) allegando la documentazione richiesta.
Il C.A.P. di cui si chiede il rinnovo va restituito al momento del rilascio del C.A.P. rinnovato.
All'atto del rinnovo del KB si può chiedere anche la conferma di validità della patente di categoria B anche se la stessa non è ancora prossima alla scadenza.
ELENCO STRUTTURE MEDICO-LEGALI AUTORIZZATE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER USO PATENTE DI GUIDA
A.S.L. territorialmente competente;
Servizi di base del distretto sanitario;
Ferrovie dello Stato;
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ministero della Sanità;
Militare in S.p.E.;
Corpo Nazionale VV.FF.;
Polizia di Stato.
Aggiornato a giugno 2001