NORMATIVA AMBIENTALE

 

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
(G.U. n. 182, 5 agosto 1993, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sono modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

 

Art. 1 (Grandi e piccole derivazioni)

1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua KW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

Art. 2 (Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni)

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".

Art. 3 (Pareri istruttori)

1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".

Art. 4 (Criteri per la comparazione di domande concorrenti)

1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".

Art. 5 (Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua)

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente: "Art. 12-bis - 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento. 2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque".

Art. 6 (Durata delle concessioni)

1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".

Art. 7 (Rinnovo di concessioni ad uso irriguo)

1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:"1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati".

Art. 8 (Monitoraggio delle acque pubbliche)

1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito: "3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".

Art. 9 (Licenze di attingimento)

1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito".

2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte".(4)

3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".

(4)Termine differito al 31 dicembre 2000 dall'art. 11, Ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028 e, successivamente, al 31 dicembre 2001 dall'art. 8, Ordinanza 3 agosto 2000, n. 3076.

 

Art. 10 Pozzi

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo(3). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è altresì aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".

Note all'art. 10.

(3)Termine differito 30 giugno 1995 dall'art. 14, comma 1, D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, riaperto e fissato in otto mesi dall'art. 28, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., riaperto e fissato in dodici mesi dall' art. 2, comma 1, L. 17 agosto 1999, n. 290, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con efficacia dal 1° luglio 1995 e, successivamente, al 30 giugno 2002, dallo stesso art. 2, L. 290/ 99, come modificato dall'art. 52, comma 73, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il testo dell'art. 103 del testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933 è il seguente: 
Art. 103
1.Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile il quale provvede ad a accertare la quantità di acqua scoperta. 
2. Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i requisiti dell'art.1 della presente legge ne dispone l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione all'art.95. 
3. (Omissis). 
4. (Omissis)'. 

Il testo dell'art. 93 del testo unico di cui sopra è il seguente: 
Art. 93
1.Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 
2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Il testo dell'art. 106 del testo unico di cui sopra, come modificato dal decreto legislativo, è il presente: 
Art. 106
1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spesa dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.

Art. 11 Monitoraggio delle acque di fognatura

1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

Art. 12 Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche

Articolo abrogato dall'art. 32, comma 2, L. 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 13 Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo

1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:

a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;

b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 14 Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi

1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:

a) estensione dell'area concessa;

b) uso per il quale è accordata la concessione;

c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;

d) vantaggi conseguiti dal concessionario;

e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;

f) importanza e caratteri della concessione.

2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.

Art. 15 Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1993

 

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