NORMATIVA AMBIENTALE

 

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

1.

(abrogato dal comma 1 dell'art. 2 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)

2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 , hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

(omissis)

3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

4.

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

5.

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
(sanzione sostituita dall'art. 32, della legge n. 689 del 1981 e così elevata dall'art. 114, primo comma, stessa legge)

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

5-bis.

1. Con d.P.R., emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
(articolo aggiunto dall'art. 2, decreto legislativo n. 275 del 1993)

6.

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(articolo sostituito dall'art. 1, decreto legislativo n. 275 del 1993)

7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all’ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
(comma così sostituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubbici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

8.

L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

9.

1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;

d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
(i commi 1 e 1-bis hanno così sostituito il comma 1, ad opera dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

10.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

11.

Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.

Lo stesso art. 5 ha disposto, al secondo comma, che la cauzione non può essere inferiore a lire 20.000.

12.

Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

12-bis.

1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d’acqua, l’utilizzo di risorse riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi solo nel caso di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

3. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo è economicamente insostenibile.
La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
(articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

13.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

14.

Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formare istruttoria.

15.

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per le finanze.

16.

Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.

17.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dall’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Usi agricoli delle acque), è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. 
Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l’amministrazione competente dispone l’immediata cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
(articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

18.

I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

19.

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi.

20.

Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

21.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall’art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo.
(comma così modificato dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico .
(comma introdotto dall'art. 29 della legge n. 36 del 1994)

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
(comma così introdotto dall'articolo 23, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

22.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644 , ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge .

23.

(primo comma abrogato)

Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

24.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle legge 26 settembre 1920, n. 1322, e legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

25.

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

26.

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

(terzo e quarto comma abrogati)

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

27.

Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e nell'art. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

28.

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati .
Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 275/1993

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

29.

Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.

30.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

31.

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti aricoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

32.

Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

33.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'articolo 17 della legge stessa.

Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.

34.

Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.

35.

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

36.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà .

37.

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

38. 

38. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che  l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto  titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.
Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di  concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei Conti,  norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.
Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456.

39.

I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e  per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile (Ora, artt. 2771 e 2772 cod. civ. del 1942)
La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

40. 

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

41. 

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall'autorità militare.Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.

42.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato.

43.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

44.

E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

45.

Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

46.

L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle legge 20 marzo 1865, n. 2248, e legge 10 agosto 1884, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.legge 20 novembre 1916, n. 1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;

c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;

d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

47.

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

48.

Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

49.

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.
(sanzione sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981, il cui importo è stato così elevato dall'art. 114, primo comma della stessa legge)

50

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

51

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua (Vedi, anche, l'art. 3, comma secondo, della legge 4 febbraio 1963, n. 129).

La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione della energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.

Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva.

52

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente (Vedi, anche, l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959).

53

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo 

(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. L'art. 1, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, ha disposto che i sovracanoni previsti dal presente articolo non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.).

54.

Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

(Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge)
(comma soppresso dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999)

L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.

Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

55.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia .

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

56.

Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.

Così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 275/1993

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse .
Così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 275/1993

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali .
Aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 275/1993.

57.

Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.Il Servizio idrografico comprende:

- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno.Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

58.

A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

59.

Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.

Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

60.

I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;

b) l'elenco delle utenze da consorziare;

c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;

d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;

e) lo schema di statuto del consorzio.

61.

Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

62.

Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.

63.

Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

64

Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del consorzio.

65

Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali (*) ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

(*) La norma fa riferimento alle associazioni fasciste di categoria, sciolte dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

66

Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte della amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.

67.

La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.

68.

Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.

Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.

Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

69.

Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.

Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

70.

I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.

Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali.

71.

Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

72

Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

 

Capo III
Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali

73

A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Articolo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276.
Vedi, anche, il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363. 
Vedi, anche, l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

74

Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila:

1° - l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;

2° - l'atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione;

3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

L'originario diritto di lire dieci è stato così aumentato dall'art. 1 della legge 21 luglio 1961, n. 707.

75

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

76

Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;

b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori;

77

In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

Le Amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari (*).

(*) Comma così sostituito dall'art. 1-bis del D.L. 12 agosto 1983, n. 371.

78

Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile.I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

79

Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

80

Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

81

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo.Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280 (*).

Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata 
nel precedente comma.

(*) L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, in forza dell'art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta sulle società.

82

Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

83

Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio. Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 86.

84

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

85

Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

86

Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

87

Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

88

Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

89

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

90

Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.

....

91

Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

 

TITOLO II
Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

92.

Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme della presente legge.

93.

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

94.

Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della Pubblica Amministrazione (*).

(*) L'elenco dei comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, è stato approvato con R.D. 18 ottobre 1934, n. 2174. L'elenco ha poi avuto numerose integrazioni con elenchi suppletivi approvati con i seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937, n. 2160; R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n. 1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30 marzo 1942, n. 458; D.P.R. 28 giugno 1948, n. 1081; D.P.R. 12 novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n. 880; D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954, n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28 giugno 1956, n. 890; D.P.R. 23 maggio 1958, n. 876; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R. 20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386; D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre 1960, n. 1886; D.P.R. 25 ottobre 1961, n. 1328; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3 luglio 1962, n. 1362; D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 223.

95.

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

96.

Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può senz'altro respingerla.

97.

Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art. 95.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

98.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

99.

Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

100.

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

101.

L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:

1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

102.

Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.

Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

103.

Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

104. 

(abrogato dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)

105.

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.

106.

L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.

(comma così modificato dall'art. 10, del decreto legislativo n. 275 del 1993)

 

TITOLO III
Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 

Sulla materia disciplinata dal presente titolo, vedi anche la legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale legge ha riservato, in via esclusiva, all'Ente predetto, le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, con le sole eccezioni stabilite nei numeri 5, 6 e 8, e ha disposto il trasferimento, in proprietà dell'Ente stesso, di tutte le imprese esercenti le attività sopra riferite.

I riferimenti al Ministro delle comunicazioni devono intendersi (D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413) fatti al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, salvo che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro dei trasporti.

Capo I
Autorizzazione all'impianto di linee elettriche

107

La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

108

Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 Volts sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (*).

Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Spetta al prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.

Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 Volts, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

(*) L'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.

109

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.

In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.

L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

110

Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.

Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art. 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

111

Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'Ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'Ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

112

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'Ufficio del Genio civile.

Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata. 

Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

113

Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

L'autorizzazione provvisoria è accordata:

a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila Volts;

b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 Volts;

c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 Volts.

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

114

Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

115.

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

116

Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'Ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

117

Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica.

Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radiotelegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni (*) ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

(*) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nel caso, però, d'interferenza con ferrovie, tramvie, funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.

118

Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servire e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.

Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nullaosta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

Capo II
Servitù di elettrodotto

119.

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

120.

Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

121.

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

122.

L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

123.

Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.

Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.
(comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 1973, n. 46 nella parte in cui prevede l'aggiunta del «soprappiù del quinto» alla indennità per servitù di elettrodotto)

In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

Cessando l'uso per il quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.

Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori

124.

Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

125.

Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.

La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

126.

Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore.

La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

127.

Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

128.

L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

129.

Le disposizioni ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.

Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429 nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.

Capo III
Esercizio degli impianti elettrici

130.

E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;

b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

131.

Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

132

Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni (*), sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

(*) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.

Capo IV
Importazione ed esportazione di energia elettrica

Con legge 19 luglio 1959, n. 606, è stato disposto che le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal presente capo.

133

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

134

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

135

L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita.

La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

136

L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre.

L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra (76).

(*) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia elettrica è stato soppresso dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1942, n. 127.

137

È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli 
importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima 
del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di 
assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

 

TITOLO IV
Contenzioso

Capo I
Giurisdizione

138.

Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(comma abrogato)

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile.

139.

È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Esso è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione (*);
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura (**)
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

(*) Lettera così modificata dal D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1696.
(**) Il settimo comma, concernente l'indennità spettante ai magistrati del tribunale superiore, è stato abrogato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1949, n. 18, che disciplinava ex novo la materia. Per l'indennità attualmente spettante ai predetti magistrati, vedi la legge 1 agosto 1959, n. 704.

140.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:

c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:

d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;

e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

141.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

142.

Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

143.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ;

b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti [definitivi] adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 , e degli artt. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,;

c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

(le lettere a) e b) sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale, sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42, limitatamente alle parole «definitivi»)

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42 nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di 60 giorni dalla scadenza di quello di 90 giorni decorrenti dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato)

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

144.

La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

da 145 a 210 (omissis)

(tratta dell'attività giurisdizionale dei Tribunali delle acque, delle procedure per i ricorsi e le pronunce e simili)

 

TITOLO V
Disposizioni generali e transitorie

211.

Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.

Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile. (comma abrogato dall'Art. 6 del DPR 53/1998)

L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.

212

Abrogato

213.

L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

214.

Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

215.

I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

216.

E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

217.

Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

218.

L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

219.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000.
(sanzione sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981, il cui importo è stato così elevato dall'art. 114, primo comma della stessa legge)

La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

220.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

221.

Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà , o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

222.

Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa , l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

223.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui designato.

224.

Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

da 225 a 229 (omissis)

230.

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

231. (omissis)

232.

E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 , per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

233.

Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

234.

Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
1)-18) (omissis)
19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.

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