DPR 18 febbraio 1999, n. 238
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto, l'articolo 87, quinto comma , della Costituzione;
Visto, l'articolo 32, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36, come
modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
5 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne,
3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque.
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: «Se» alla parola: «caso» e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28, commi 3 e 4, della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36:
« 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36:
« Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali».
- Si riporta il testo dell'art. 4 dei regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):
«Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 103, secondo comma, del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 103. - Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio dei Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.
Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95.
Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.
In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso».
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