Tipo: NRS - Sezione: Acque

  Data: 30/07/99 - Fonte: Rete Ambiente

 

Dpr 238/1999 e Legge Galli: abrogazione 'espressa' per le norme incompatibili
Pubblicato il regolamento recante norme di attuazione di talune norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36

E' stato pubblicato sulla Gazzetta del 26 luglio 1999 n. 173 il Dpr 238/1999, recante norme di attuazione della legge 36/1994, in materia di risorse idriche (cd. "legge Galli").

Il regolamento introduce alcune disposizioni sulla raccolta di acque piovane (disciplinata dall'articolo 28 della legge 36/1994), detta regole sulla concessione d'uso delle acque pubbliche e stabilisce l'esplicita abrogazione di diverse norme incompatibili con la "Legge Galli", quali: 

Questo il quadro:

- stabilisce che il regime di pubblicita' vale per le acque superficiali (fiumi, torrenti, sorgenti, laghi, fontanili, etc.) e per le acque sotterranee, anche quando sono raccolte in bacini ed invasi.

- esclude dal regime di pubblicita' delle acque le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. L'introduzione di questa disposizione era necessaria: infatti le acque piovane, se demaniali, sono possibile fonte di responsabilità a carico della P.A. per i danni arrecati alle persone e beni 

- resta comunque la demanialita' delle acque piovane raccolte in cisterne o invasi. Questo principio e' temperato dal richiamo all'art.28, comma 3, della Legge 36/94 il quale stabilisce che non e' assoggettata al regime concessorio previsto per le acque pubbliche, la raccolta di acque piovane in invasi o cisterne finalizzata al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. 

- stabilisce, infine, che per le acque divenute pubbliche per effetto delle nuove norme può essere chiesto il riconoscimento all'uso o la concessione preferenziale entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Il pregio della legge 36/1994 e' stato quello di introdurre nell'ordinamento nazionale una nuova definizione di "acque pubbliche", basata sull'intrinseco valore collettivo del bene-acqua (si veda l'articolo 1, comma 1 della legge in questione); cio' in totale riforma di quelle norme che (come il citato articolo 1 del Rd 1775/1933), invece, riservavano il riconoscimento di "acque pubbliche" a quelle risorse che, mediante accertamenti condotti di volta in volta, risultavano atte a soddisfare pubblici interessi.

Links / Approfondimenti

- Normativa in materia di Tutela delle acque