Tipo: NRS - Sezione: Acque | Data: 30/07/99 - Fonte: Rete Ambiente |
Dpr 238/1999 e Legge Galli: abrogazione 'espressa' per le norme incompatibili
Pubblicato il regolamento recante norme di attuazione di talune norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36
E' stato pubblicato sulla Gazzetta del 26 luglio 1999 n. 173 il Dpr 238/1999, recante norme di attuazione della legge 36/1994, in materia di risorse idriche (cd. "legge Galli").
Il regolamento introduce alcune disposizioni sulla raccolta di acque piovane (disciplinata dall'articolo 28 della legge 36/1994), detta regole sulla concessione d'uso delle acque pubbliche e stabilisce l'esplicita abrogazione di diverse norme incompatibili con la "Legge Galli", quali:
l'articolo 910 del Codice civile, in materia di uso delle acque che limitano o attraversano il fondo privato, visto che il carattere pubblico delle acque fa venire meno la ratio di questo articolo del c.c.;
gli articoli 1, 2 e 3 del Rd 1285/1920, in materia di elenchi delle acque pubbliche;
gli articoli 1, 103 (in parte), 104 del Rd 1775/1933, in materia di definizione di acque pubbliche ed iscrizione, delle acque sotterranee scoperte, negli elenchi delle acque pubbliche.
Questo il quadro:
- stabilisce che il regime di pubblicita' vale per le acque superficiali (fiumi, torrenti, sorgenti, laghi, fontanili, etc.) e per le acque sotterranee, anche quando sono raccolte in bacini ed invasi.
- esclude dal regime di pubblicita' delle acque le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. L'introduzione di questa disposizione era necessaria: infatti le acque piovane, se demaniali, sono possibile fonte di responsabilità a carico della P.A. per i danni arrecati alle persone e beni
- resta comunque la demanialita' delle acque piovane raccolte in cisterne o invasi. Questo principio e' temperato dal richiamo all'art.28, comma 3, della Legge 36/94 il quale stabilisce che non e' assoggettata al regime concessorio previsto per le acque pubbliche, la raccolta di acque piovane in invasi o cisterne finalizzata al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
- stabilisce, infine, che per le acque divenute pubbliche per effetto delle nuove norme può essere chiesto il riconoscimento all'uso o la concessione preferenziale entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
Il pregio della legge 36/1994 e' stato quello di introdurre nell'ordinamento nazionale una nuova definizione di "acque pubbliche", basata sull'intrinseco valore collettivo del bene-acqua (si veda l'articolo 1, comma 1 della legge in questione); cio' in totale riforma di quelle norme che (come il citato articolo 1 del Rd 1775/1933), invece, riservavano il riconoscimento di "acque pubbliche" a quelle risorse che, mediante accertamenti condotti di volta in volta, risultavano atte a soddisfare pubblici interessi.
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Normativa in materia di Tutela delle acque