DPR 11 febbraio 1998, n. 53
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'Art. 20, c.
8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998, n. 68)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'Art. 87, c. 5, della Costituzione;
Visto l'Art. 17, c. 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'Art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Allegato 1, nn. 8 e 87;
Visti gli Artt. 20 e 24 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la Legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del DLgs 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'Art. 1, c. 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'Art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.
- a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'Art. 14 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche', nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;
- b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'Art. 4, n. 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'Art. 21, c. 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- c) autorizzazione all'installazione e all'esercizio di gruppi elettrogeni, a eccezione di quelli indicati al c. 3;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'Art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 22, c. 11, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
4. Per il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'Art. 14 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'Art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988.
- a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al c. 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
- b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'Art. 2 del DPR 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al c. 2;
- c) all'installazione e all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, puo' procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'Art. 14 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359.
Art. 2. Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'Art. 14 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
2. Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.
3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione e i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in KW.
4. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima e' contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.
1. Entro 60 giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'ART. 2, il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'Art. 14 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.
2. Nei casi di cui al c. 4 dell'ART. 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro 90 giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'Art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, da tenersi entro 30 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.
3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita' esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'Art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'Art. 2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'Art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 4. Provvedimento di autorizzazione
1. Entro 60 giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'ART. 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli Artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
Art. 5. Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta
1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'ART. 4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli ARTT. 2, c. 4, e 3, cc. 2 e 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
a) l'Art. 211, c. 2, del RD 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) gli Artt. 17 e 18 del DPR 18 marzo 1965, n. 342;
c) l'Art. 10 del DL 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 1980, n. 178, cosi' come sostituito dall'Art. 20, c. 5, secondo capoverso, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d) il terzo capoverso del n. 6 dell'Art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'Art. 20, c. 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 60° giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE
All'Art. 1
Si riporta il testo
dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per la
energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le
industrie elettriche):
"Art. 4. -
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente (ENEL) le imprese che non
abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio
1959-1960 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese
saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia
prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi
superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
Tale limite e' elevato a 20 milioni di kwh per le imprese che operano nelle
piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino 40 milioni
di kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni
i kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi
dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici
presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un
piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra'
comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole,
l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere
riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro
e non oltre i 15 milioni di kwh annui;
- Si riporta il
testo dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - G.U. n. 38 s.o. del
15 febbraio 1997):
"Art. 22 (Piani regionali). -
1. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di
insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti
urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti".
Si riporta il
testo dell'allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio
di compatibilita' di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate
ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):
"Allegato IV: Procedure per i progetti di centrali termoelettriche
e turbogas
Art. 1. - 1. La localizzazione e l'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas,
da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonche'
l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti,
da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolate dalle seguenti norme
emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 e l'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
... omissis
Si riporta il testo
dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza
di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le
determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti
i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. .... omissis
Note all'art. 6
Si riporta il
testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n. 1175/1933 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):
"Art. 211. - Sono sottoposti ad autorizzazione
governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica
destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici
esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la
cui potenza sia superiore a 5000 kW e' data dal Ministro per l'industria e
per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri
casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile".
Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche
esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia
elettrica):
"Art. 17. - Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione,
trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti,
devono farne motivata richiesta all'Ente nazionale per l'energia elettrica,
corredata di necessari elementi tecnicoeconomici e del piano finanziario.
Qualora l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il termine di
sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende
accolta".
"Art. 18. - Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente
nazionale per l'energia elettrica per concessioni relative a derivazioni
idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi
impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica comunque prodotta, nonche di teletrasmissione al
servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente nazionale
per l'energia elettrica dalle amministrazioni competenti al rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni. Entro trenta giorni l'Ente nazionale per
l'energia elettrica comunica alle suddette amministrazioni le sue
osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le
autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle
attivita' elettriche".
Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. n.
68/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/1980 citata nelle
note al preambolo
"Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di
gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle
aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli
ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista
dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e
integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza
ed ambientali.
2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui
al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e
l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza
nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle
norme di sicurezza ed ambientali.
3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di
cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione competente per territorio".