D.M. 8 maggio 1989
(In GU 30 maggio 1989, n. 124)
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e
DELL'ARTIGIANATO
Sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali;Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare i commi 2 e 3;Ritenuta la necessità, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle Comunità europee, della direttiva n. 88/609 pubblicata sulle GUCE del 7 dicembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, di definire un quadro di certezze in ordine alle emissioni delle centrali termoelettriche e degli impianti di combustione la cui costruzione si intende avviare;
Ritenuta altresì la necessità di definire anche per i grandi impianti di combustione esistenti le linee di azione al fine di raggiungere gli obiettivi delineati in sede comunitaria e fissare i valori limite tendenziali delle emissioni inquinanti;
Tenuto conto del protocollo di Helsinki relativo alla riduzione del biossido di zolfo e del protocollo e della dichiarazione di Sofia relativi al congelamento e alla riduzione degli ossidi di azoto nell'atmosfera in attuazione della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;
Considerato altresì che la disciplina relativa agli impianti esistenti dovrà essere completata nell'ambito dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
DECRETA:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 M W, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
2. Il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.
In particolare il decreto non si applica ai seguenti impianti:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essicazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
- impianti di postcombustione, cioè, qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- dispositivo di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- reattori utilizzati nell'industria chimica;
- batteria di forni per il coke;
- cowpers degli altiforni;
- impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
3. Nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possono essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unità.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
- impianto policombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
- impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidedte della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
- nuovo impianto: devono intendersi gli altri impianti;
- tasso di desolforazione: il rapporto tra la quantità di zolfo, che è separata nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo mediante procedimenti specificamente destinati a tal fine e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzato per lo stesso periodo di tempo.
2. I valori limite di emissione si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno, nello scarico in atmosfera, del 3% in volume per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.
3. La portata volumetrica degli scarichi gassosi deve essere considerata previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
Art. 3. Valori limite di emissione
1. I valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.
2. I valori di cui al comma precedente costituiscono di norma limiti minimi e massimi di emissione, salvo che, in attuazione delle competenze di cui all'art. 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la regione non fissi valori limite più restrittivi nell'ambito degli intervalli appositamente delimitati negli allegati del presente decreto da curve inferiori.
Art. 4. Riduzione delle emissioni
1. Per gli impianti esistenti le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto sono ridotte sulla base della disciplina recata dagli articoli 12, 13, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. L'insieme delle riduzioni di cui al comma precedente deve comportare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione globale delle emissioni contenute nell'allegato 8 nei tempi ivi previsti attraverso modalità e percentuali determinate per ciascuna impresa.
3. Per ciascun impianto esistente i valori limite di emissione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono comunque essere superati.
Art. 5. Polo energetico Alto Lazio
1. Al fine di tutelare la qualità dell'aria e nell'ambito del programma di riduzione globale delle emissioni previsto dal precedente articolo, relativo al polo energetico dell'Alto Lazio, per le centrali ubicate nel comune di Civitavecchia, sono fissati i seguenti valori limite di emissione, da rispettare in concomitanza con l'entrata in servizio dei gruppi policombustibili della centrale di Montalto di Castro:
- biossido di zolfo: 1200 mg/Nmc;
- ossidi di azoto: 200 mg/Nmc;
- polveri: 50 mg/Nmc.
Agli stessi fini l'ENEL predispone un piano per la dismissione della centrale di Fiumaretta e per la ristrutturazione delle altre centrali esistenti nel comune di Civitavecchia.
Nell'ambito di tale piano l'ENEL dovrà inoltre verificare le ulteriori possibilità di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo fino al raggiungimento del valore limite stabilito per i nuovi impianti dall'art. 3 del presente decreto.
Art. 6. Deroghe
1. In deroga all'allegato 1, i nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non sono in funzione per più di 2.200 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni) sono soggetti a un valore limite di emissione per il biossido di zolfo pari a 800 mg/Nmc.
2. Per gli impianti nuovi che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorità competente può consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9.
Art. 7. Controlli emissioni NO
1. Qualora a seguito di controlli risulti che per ragioni imprevedibili, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto non sia stato osservato, l'autorità competente prescrive che l'impresa adotti tutte le misure primarie necessarie affinché tale valore sia rispetatto il più rapidamente possibile e comunque non oltre un anno.
L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.
Art. 8. Anomalie degli impianti di abbattimento e carenze di combustibile nell'approvvigionamento
1. Per i nuovi impianti, nelle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le operazioni appena possibili e finché possa essere ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno inquinanti, eccetto i casi in cui vi sia assoluto bisogno di mantenere le forniture di elettricità. In particolare essa accerta che l'impresa faccia il necessario per riattivare gli impianti di abbattimento appena possibile.
2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione per il biossido di zolfo in impianti che a tale scopo utilizzano normalmente un combustibile a basso tenore di zolfo, se l'impresa si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione delle forniture di combustibile summenzionato dovuto ad una situazione di grave penuria.
3. L'autorità competente può accordare deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 3 qualora un impianto, che normalmente funziona soltanto con combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere, eccezionalmente, per un breve periodo, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas.
4. L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.
Art. 9. Impianto policombustibile
1. Per i nuovi impianti policombustibile che prevedono l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite nel modo seguente:
- anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita dagli allegati da 1 a 7;
- in secondo luogo determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- in terzo luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
2. Per gli stessi impianti di cui al comma 1 che prevedono l'impiego alternativo di due o più combustibili sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.
3. In deroga al primo comma per gli impianti policombustibile che utilizzano i residui di distillazione o di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, l'autorità competente può fissare come valori limite di emissione quelli relativi al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) se durante il funzionamento dell'impianto la potenza termica fornita da tale combustibile è almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.
Se la potenza termica fornita dal combustibile determinante è inferiore al 50%, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente alla potenza termica fornita da ciascuno dei combustibili rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:
- anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto, come indicato negli allegati da 1 a 7;
- in secondo luogo calcolando il valore limite di emisisone per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato, facendo riferimento agli allegati da 1 a 7 oppure, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite quelle che fornisce la qualità più elevata di potenza termica); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il meno elevato valore limite di emissione;
- in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione, calcolato del combustibile determinante per la quantità di potenza termica fornita dal combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- in quarto luogo addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, per il biossido di zolfo si può applicare un valore limite di emisisone di 1000 mg/Nmc, quale media di tutti i nuovi impianti della raffineria, a prescindere dalla miscela di combustibili usata, sempreché l'applicazione di tale disposizione non comporti aumento nelle emissioni degli impianti esistenti.
Art. 10. Altezza dei camini
Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino. L'autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, stabilisce le condizioni dello scarico ed in particolare l'altezza del camino deve essere calcolata in modo da salvaguardare la salute e l'ambiente.
Art. 11. Incremento di potenza degli impianti
1. Qualora la potenza termica di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MW, il valore limite di emissione da applicare alla nuova parte è fissato in funzione della potenza termica dell'intero impianto. Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'art. 9, commi 3 e 4.
Art. 12. Misurazioni
1. Il controllo delle emissioni degli impianti e di tutti gli altri valori stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformità dell'allegato 10, fermo restando che i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti contenuti nelle emissioni e dei combustibili saranno disciplinati con separato decreto ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 13. Comunicazione dati
1. Le autorità di controllo fissano la cadenza con cui le imprese devono comunicare i risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. La trasmissione dei dati all'autorità di controllo è regolata con modalità da concordare tra impresa e autorità.
14. Rispetto valori limite
1. Nel caso di misurazioni continue, possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 se la valutazione dei risultati rivela che nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:
a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite di emissione e
b) per quanto concerne:
il biossido di zolfo e le polveri, il 97% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione;
gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione.
Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni serie di misurazione o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità riconosciute dalla competente autorità, non superano il valore limite di emissione.
3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i tassi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i tassi di desolforazione richiesti. Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.