NORMATIVA AMBIENTALE

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 20 settembre 2002
Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
(GU n. 230 del 1-10-2002)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
sentito
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono  stratosferico e dell'ambiente", modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera h), e comma 2;

  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante "Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

  Visto  il  regolamento  (CE) 2037/2000, concernente le sostanze che riducono  lo  strato di ozono, ed in particolare l'art. 16, commi 1 e 2;

  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  3  ottobre  2001 "Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon";

  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, "Regolamento  recante  norme  per  lo  smaltimento  in  discarica dei rifiuti  e  per  la  catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica";

  Vista  la  decisione della Commissione europea n. 2000/532/CE del 3 maggio  2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, concernente l'elenco dei rifiuti;

  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in  materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri  interventi  per il rilancio delle attivita' produttive", ed in particolare l'art. 1, comma 15;

  Tenuto  conto  del  documento ANPA del novembre 1998 "Linee guida e criteri  di  valutazione  dei parametri di efficacia ambientali delle attivita' di recupero dei beni durevoli dismessi"; 

  Considerata  la  necessita'  di  stabilire  le  norme tecniche e le modalita'  per  la  prevenzione  delle  emissioni  in atmosfera delle sostanze  lesive contenute in talune apparecchiature fuori uso che si verificano nelle diverse fasi di smaltimento delle stesse;

Decreta:

Art. 1. Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), e comma 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le norme tecniche  e  le  modalita'  per  la  prevenzione  delle  emissioni in atmosfera  delle  sostanze  lesive  durante le operazioni di recupero dalle apparecchiature fuori uso.

Art. 2. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a) "sostanze lesive": le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);

    b) "clorofluorocarburi":    le    sostanze   controllate   lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I, allegata alla  legge  28  dicembre  1993,  n.  549,  nonche'  quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II, del regolamento (CE) n. 2037/2000;

    c) "idroclorofluorocarburi":   le   sostanze  controllate  lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I, allegata alla  legge  28  dicembre  1993,  n.  549  nonche'  quelle  contenute nell'allegato I, gruppo VIII, del regolamento (CE) n. 2037/2000; 

    d) "apparecchiature   fuori   uso":   frigoriferi,   congelatori, surgelatori,  condizionatori  d'aria  e  pompe  di  calore contenenti sostanze   lesive  nel  circuito  frigorifero  ovvero  nelle  schiume poliuretaniche  isolanti, classificati come rifiuti mediante i codici 16 02 11* e 20 01 23*.

    e)  "recupero":  la  raccolta  e  il  magazzinaggio  di  sostanze controllate  provenienti,  per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche  di  contenimento,  effettuati  nel  corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento.

Art. 3. Attivita' di recupero

  1.  Il  recupero delle sostanze lesive da apparecchiature fuori uso deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 dicembre  1993,  n.  549, in impianti conformi alle caratteristiche e nel  rispetto  delle  norme  tecniche  stabilite  all'allegato  I  al presente decreto. 

  2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere costruiti e gestiti in  modo  che, nelle fasi di triturazione delle  apparecchiature fuori uso,  le  emissioni  non superino in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto i seguenti valori di emissione: 

    a) 25 g/h per le sostanze lesive di cui all'art. 2;
    b) 5 mg/Nm3 per le polveri;
    c) 100 mg/Nm3 per il pentano (dove applicabile).

  I  valori  di  cui  alle lettere b) e c) sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di 273 K e 101.3 k Pa.

  3.   Il   contenuto   residuo  di  sostanze  lesive  nelle  schiume poliuretaniche  degassificate  dopo  il trattamento negli impianti di cui al comma 1 deve essere inferiore o uguale allo 0.5% in peso delle stesse schiume.

  4. Gli impianti autorizzati a trattare le apparecchiature fuori uso sottoscrivono  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto  gli  accordi  di programma di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 4. Controlli

  1. Per la verifica dei valori di emissione di cui all'art. 3, comma 2,  devono  essere  utilizzati  i  metodi di campionamento, analisi e valutazione  delle  emissioni  fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

  2. Gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, devono essere dotati di apposita  strumentazione che effettua il campionamento e l'analisi in continuo  delle  sostanze  lesive  emesse. Per gli altri inquinanti i controlli devono avvenire con frequenza giornaliera.

  3.  Per  l'analisi  delle  sostanze  lesive contenute nelle schiume degassificate  puo'  essere  utilizzato  il metodo QIRSA-CNR: "Metodi analitici  per  i  fanghi (64) - Vol. 3 parametri chimico fisici" del 1990,  ovvero  un  altro metodo concordato con l'autorita' competente per i controlli.

Art. 5. Disposizioni transitorie

  1. Gli impianti di cui all'art. 3, comma 1; costruiti o in funzione alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono rispettare  le  prescrizioni  di  cui all'art. 3, comma 2, entro nove mesi dall'entrata in vigore dello stesso. 

  2.  Fino alla data di cui al comma 1 si applicano i seguenti valori di emissione:

    a) 50 g/h per le sostanze lesive di cui all'art. 2;
    b) 5 mg/Nm3 per le polveri;
    c) 100 mg/Nm3 per il pentano (dove applicabile).

  I  valori  di  cui  alle lettere b) e c) sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di 273 K e 101.3 k Pa.

  3.   Resta   fermo   quanto  stabilito  dall'art.  44  del  decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, in merito alla gestione delle apparecchiature   fuori   uso  che  hanno  esaurito  la  loro  durata operativa.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro: Matteoli

 

Allegato I - 
CARATTERISTICHE  E  NORME  TECNICHE  DEGLI IMPIANTI 
CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DELLE SOSTANZE LESIVE DALLE APPARECCHIATURE FUORI USO

Caratteristica dell'impianto.

    L'impianto   per   il   recupero   delle  sostanze  lesive  dalle apparecchiature fuori uso e' composto da:

      1.  una  o  piu'  linee di estrazione delle sostanze lesive dai circuiti frigoriferi;

      2.  impianto  di  triturazione  in  ambiente  controllato delle schiume poliuretaniche isolanti contenute nelle apparecchiature fuori uso;

      3.   strumentazione  per  il  monitoraggio  in  continuo  delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive;

      4.  aree  di  stoccaggio  dei  fluidi  refrigeranti  e  dei gas espandenti recuperati dalle apparecchiature fuori uso.

Messa in sicurezza. 

    L'estrazione  delle  sostanze  lesive dai circuiti frigoriferi e' effettuata  nell'ambito  delle operazioni di messa in sicurezza delle apparecchiature fuori uso.

    Le  operazioni  di messa in sicurezza delle apparecchiature fuori uso   devono  essere  effettuate  in  aree  attrezzate  e  riguardano principalmente  l'asportazione  degli elementi ambientalmente critici presenti  in  esse,  nonche'  la rimozione delle parti asportabili al fine di assicurare elevati livelli di recupero dei materiali.

    In  particolare l'estrazione dei fluidi frigoriferi contenuti nel circuito   frigorifero   e   nell'olio   lubrificante   estratto  dal compressore, deve essere effettuata secondo le seguenti modalita': 

      1.  l'estrazione  dovra'  avvenire  per  mezzo  di  dispositivi aspiranti  operanti  in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera; 

      2.    l'asportazione   del   gruppo   di   compressione   dalle apparecchiature  fuori  uso  dovra'  avvenire  senza  perdita di olio lubrificante poiche' in esso sono contenute sostanze lesive; 

      3.   la   bonifica   del   gruppo   di  compressione  dall'olio lubrificante  dovra'  avvenire  a  mezzo  di  apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive, operando separatamente il recupero degli olii e delle stesse sostanze lesive. 

Triturazione.

    Dopo  la  messa  in  sicurezza, le carcasse delle apparecchiature fuori  uso  devono  essere  avviate alla triturazione controllata che comporta  lo  sviluppo di gas e di polveri. Pertanto detta operazione deve  essere  condotta  in  ambiente confinato utilizzando impianti a contenimento   statico,  provvisti  di  idonee  tenute,  o  dinamico, mediante il mantenimento di opportune depressioni. 

    Tali impianti devono essere muniti di: 

    Per  il recupero delle sostanze lesive possono essere adottate le seguenti  tecniche:  filtrazione,  adsorbimento, criocondensazione, e lavaggio.  Le suddette operazioni originano rifiuti solidi, liquidi e aeriformi  che devono essere destinati, previo opportuno trattamento, a smaltimento sicuro.

Stoccaggio.
    In   generale   lo  stoccaggio  delle  componenti  ambientalmente critiche  derivanti  dallo smantellamento delle apparecchiature fuori uso  deve  essere  realizzato  in  area coperta e pavimentata con una pendenza tale da consentire il convogliamento di eventuali perdite di liquidi  in  pozzetti  di  raccolta  mediante  apposite canalette e/o tubazioni.

    I  recipienti  fissi  e  mobili,  comprese  le vasche ed i bacini utilizzati  per  lo  stoccaggio dei suddetti rifiuti devono possedere adeguati   requisiti  di  resistenza  in  relazione  alle  proprieta' chimico-fisiche  ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.

    I  serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 

    I  fluidi volatili devono essere stoccati in contenitori (bombole o   bomboloni)   a   tenuta   stagna  in  condizioni  di  temperatura controllata.

    Se  lo  stoccaggio  dei  rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 

 

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