Testo del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 33 recante: "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Il termine del 1o gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' prorogato al 31 dicembre 2000.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"6. Dal 1° gennaio 2000 e'
consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11
di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il
presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo'
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni
tecniche e delle norme vigenti in materia".
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili), e' il seguente:
"3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999".
1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, (( entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art.
8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative).
- 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni
della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli
oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi
commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al
comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal
fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i
prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del
comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi
nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli
Stati membri dell'Unione europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli
minerali dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel
comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli
minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di
aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura
delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del
CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui
al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un
aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna
tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in
vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di
cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di L.
1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion (NC 2714)
impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva
88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11
della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di
cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei
quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione
di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della
prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di
cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali
stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra
inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonche' a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a L. 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a L. 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11.
La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote
applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di
progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie
innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza
energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e'
stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10,
lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.