NORMATIVA AMBIENTALE

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 settembre 1999, n.401
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. (GU n. 260 del 5-11-1999)

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/29 del 2 febbraio 1996;

Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, in materia di riduzione delle emissioni gassose nocive;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 74/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 maggio 1999, n. 6553;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le modalita' applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola, energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di biomassa da destinare a finalita' energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed agroindustriale.

2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilita' degli aiuti. Esse sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformita' da parte della Commissione europea.

3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e reflui zootecnici e acquicoli.

4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.

Nota al titolo:

- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del sopra citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:

"3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d) e  paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994".

- Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 142 del 2 giugno 1997.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato e' il seguente:

"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

Per "trattato" si intende il "trattato di Amsterdam", ratificato in Italia con legge 16 giugno 1998, n. 209, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997", pubblicata sul supplemento n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 (n.d.r.).

 

Art. 2. Regimi di aiuto e beneficiari

1. Gli aiuti per l'utilizzo ai fini energetici delle produzioni agricole e forestali sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, che intendono destinare a fini energetici le loro produzioni. Gli aiuti consistono in contributi, in conto capitale o interessi, per investimenti finalizzati, all'autoproduzione aziendale o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, nonche' per la realizzazione di progetti, con esse coordinati, di assistenza tecnica.

2. Per le coltivazioni energetiche dedicate e' previsto un regime di aiuti in termini di partecipazione ai maggiori costi sostenuti per la produzione sperimentale, da calcolarsi per ettaro in funzione del valore energetico della produzione e del livello di intensita' colturale cui la produzione e' soggetta. Gli aiuti sono concessi, previa stipula di un contratto di fornitura, alle sole produzioni destinate ad uso industriale e non possono riguardare colture gia' ammesse ad uno specifico regime di aiuti comunitario. 

3. Gli aiuti per la produzione di energia nel settore agricolo da fonti rinnovabili sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950.

4. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o interessi per la realizzazione di impianti per l'autoproduzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e a ridurre i consumi energetici, nella misura massima prevista dai regolamenti del Consiglio del 20 maggio 1997, numeri 950 e 951.

5. Per i progetti di autoproduzione energetica presentati da soggetti costituiti in forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli e forestali sono altresi' ammesse le spese per la costituzione e per il funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, per una durata quinquennale ed in misura decrescente, in rapporto alle spese reali sostenute nell'anno considerato. L'utilizzo di produzioni forestali, non strettamente aziendali, e' vincolato alla predisposizione di piani di assestamento forestale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che sussista un progetto unitario per le finalita' di cui all'articolo 1.

Art. 3. Modalita' attuative

1. L'istruttoria dei progetti e' svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base degli indicatori definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del regime di aiuti di cui al presente decreto e' svolto dal Ministero per le politiche agricole, che si avvale di un comitato tecnico.

Art. 4. Copertura finanziaria

1. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, cosi' come indicato nel decreto legislativo n. 173/1998, sara' determinato con specifici provvedimenti di legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 settembre 1999

Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 266

 

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