ORDINANZA 6 luglio 2000, n. 3062
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (G.U. n. 164, 15 luglio 2000, Serie Generale)
(come modificata dall'Ordinanza 7 maggio 200, n. 3132 e dall'e dall'Ordinanza 01-10-2001, n. 3149 - Art. 3, comma 1)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;
Viste le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 in data 25 ottobre 1927, n. 2707 del 7 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 in data 14 novembre 1997, n. 2856 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 in data 9 ottobre 1998, n. 2881 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 in data 5 dicembre 1998 e n. 2984 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 in data 7 giugno 1999;
Considerato che permangono situazioni oggettive di rischio ambientale a causa dei ritardi nell'esecuzione degli interventi diretti al superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della tutela delle acque;
Vista la relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ed in modo particolare alle pagine 24, 25 e 31;
Vista la nota n. 15713 del 27 dicembre 1999 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede la proroga per un ulteriore anno dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della regione Calabria nel settore della gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica dei siti inquinati e di tutela delle acque;
Vista la nota n. 5389 del 12 giugno 2000 con la quale il presidente della regione Calabria chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quel territorio regionale fino al 31 dicembre 2001 e fa presente, tra l'altro, che qualora venga confermata l'erogazione del contributo cosiddetto CIP 6/92 potranno essere aperti i cantieri per realizzare gli impianti dei sistemi integrati "Calabria Nord" e "Calabria Sud";
Ritenuto pertanto necessario, indispensabile e inevitabile avviare con urgenza tutti gli interventi idonei a ridurre e scongiurare la comprovata grave situazione di rischio ambientale in atto nel territorio della regione Calabria;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria giusta nota n. 7302 in data 5 luglio 2000;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente giusta nota n. 9149 in data 5 luglio 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Calabria, con le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997, n. 2856 del 1° ottobre 1998, n. 2881 del 30 novembre 1998 e n. 2984 del 31 maggio 1999 sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e sono integrati con quelli disposti dalla presente ordinanza.

2. Il commissario delegato predispone il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Il commissario delegato provvede, altresì, all'adeguamento del programma di interventi di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998, integrandolo sulla base del criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, definiti dal Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il punto 3.11, del comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 è soppresso.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, il periodo compreso tra le parole "La stipula dei contratti ..." e le parole "... commercio e artigianato" è soppresso.

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 il primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: "La S.p.a. ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al predetto comma 1, con operatori industriali che stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Calabria i contratti sopracitati." (1)

4. In coda all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, è aggiunto il seguente periodo: "La S.p.a. ENEL è, altresì, tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti operatori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie".

5. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998 dopo le parole "dell'E.N.E.A." sono aggiunte le seguenti: "o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico".

6. Al comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, così come sostituito dall'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole "per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1" sono soppresse.

7. All'art. 2, comma 1, punto 1.4, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, le parole "31 dicembre 1999" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2000" e dopo il punto 1.17, è aggiunto il seguente: "1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali".

8. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 prima delle parole "anche tramite" sono aggiunte le seguenti "che promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani nonché la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

9. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 le parole "a seguito della stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1" sono soppresse.

(1)Comma modificato dall'art. 1, comma 9, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106.

Art. 3.

1. Il commissario delegato dispone un contributo a carico dei comuni conferitori di RSU ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia, nonché dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sarà erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.

2. Il commissario delegato realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.

Art. 4.

1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, il commissario delegato dispone, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, il commissario delegato dispone gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, in materia di bonifiche in luogo dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica ivi compresa la rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati ovvero presenti nei sedimenti costieri, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.(11)

2. Per le attività di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dalle ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2984 del 31 maggio 1999, può derogare all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

(11)Comma modificato dall'art. 1, comma 8, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, ordinanza 7 maggio 2001, n. 3132.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività di competenza connesse alle situazioni di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale di quindici unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazione dello Stato, dei servizi tecnici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle regioni, quali l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente, nonché degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non oltre venti giorni dalla richiesta. (17)

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per le medesime finalità e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma 1, si avvale inoltre di dieci esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convenute con legge 3 agosto 1998, n. 267. (18)

3. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili, sono erogate dal commissario delegato - presidente della regione Calabria, nel limite delle risorse già autorizzate delle precedenti ordinanze in materia.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, della ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. (20)

5. L'utilizzazione del personale di cui al precedente comma 1, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Le unità di personale e gli esperti di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività di tutela delle acque. (19)

(20)Comma modificato dall'art. 2, comma 1, ordinanza 22 marzo 2002, n. 3185.

(17)Comma modificato dall'art. 4, comma 1, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, ordinanza 22 marzo 2002, n. 3185.

(18)Comma modificato dall'art. 4, comma 2, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, ordinanza 22 marzo 2002, n. 3185.

(19)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106.

Art. 7.

1. Nelle more della redazione del piano di spandimento delle acque di vegetazione da parte della regione Calabria sono trasferite al commissario delegato le competenze di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1996, n. 574.

2. Il commissario delegato può realizzare, nelle more della definizione del programma degli interventi di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti, gli interventi nei settori delle fognature, della collettazione, della depurazione, del riutilizzo e recapito delle acque depurate già finanziati, ovvero il cui finanziamento sia previsto dall'accordo di programma quadro per il ciclo integrato delle acque, sottoscritto in data 27 ottobre 1999, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma Stato-regione Calabria del 19 ottobre 1999, dagli aggiornamenti del medesimo o da altri strumenti di programmazione. (5)

(5)Comma modificato dall'art. 1, comma 7, ordinanza 20 febbraio 2001, n. 3106.

Art. 8.

1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi affidatigli, si avvale del Commissario del Governo nella regione Calabria in qualità di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e coordina i controlli su tutto il territorio regionale, e del sub commissario già nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999. Al vice commissario ed al sub commissario è attribuito un compenso che sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di 65 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, alle aziende municipalizzate, ai consorzi di smaltimento e di bonifica, alle aziende sanitarie locali, agli enti pubblici anche economici, alle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze, nonché di personale già utilizzato nella precedente struttura commissariale. Il commissario delegato può, altresi, avvalersi di ulteriori venti esperti, da retribuire secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 2.(15)

3. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza.

(15) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, ordinanza 7 maggio 2001, n. 3132 e, successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, ordinanza 1° ottobre 2001, n. 3149.

Art. 9.

1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

2. Il commissario delegato può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 10.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza, ad eccezione dell'ordinanza n. 2707 del 7 novembre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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