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Il
racket, o "pizzo", è un'attività criminale generalmente volta
ad ottenere da un operatore economico il pagamento periodico
di una certa somma in cambio dell'offerta di "protezione"
da una serie di intimidazioni che, in realtà, è lo stesso
proponente a mettere in atto. Il racket si concentra nel Sud,
dove la criminalità mafiosa e camorristica condizionano storicamente
la vita e la sicurezza di molti cittadini; ma negli ultimi
tempi il fenomeno si è gradualmente esteso ad altre regioni
del Paese.
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L'estorsore può essere un individuo che agisce da solo ma, in
genere, è un'organizzazione criminale che si serve dell'estorsione
per penetrare l'economia produttiva e legale e piegarla alle
proprie attività illegali. In particolare, il "pizzo" è la più
antica attività della mafia: un sicuro strumento economico per
mantenere l'organizzazione e per acquisire capitali da reinvestire
in altre attività criminali o nell'economia legale; il modo
più efficace per esercitare il controllo sul territorio.
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CHI
È LA VITTIMA DEL RACKET?
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Il racket è rivolto in genere ad operatori economici o a chi
detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere, fabbrica)
che produce reddito. Prima di giungere alla richiesta esplicita,
di solito l'estorsore applica una strategia di minaccia e
intimidazione che ha il fine di spaventare l'operatore economico
senza tuttavia annientarlo: se lo fosse, non sarebbe più per
il criminale una fonte di reddito. Infine, arriva il momento
in cui l'estorsore si manifesta chiaramente per offrire "protezione"
.
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Pagare il "pizzo" anche una sola volta apre la strada che
può condurre alla perdita della propria libertà, non solo
imprenditoriale. Di fronte alla minaccia, occorre uscire dall'isolamento:
ogni tentativo di estorsione va subito combattuto, segnalandolo
alle associazioni antiracket, alle associazioni di categoria,
ecc. e denunciandolo alle forze dell'ordine. Denunciare conviene?
La denuncia è la via più conveniente: oggi esiste una vasta
e solida rete di sostegno, nelle istituzioni (forze dell'ordine,
magistratura, enti locali, ecc.) e nella società civile (associazioni
antiracket, associazioni di categoria, ecc.), che affianca
chi denuncia il racket permettendogli di riprendere, o di
continuare, la propria attività in piena sicurezza dopo essere
stato integralmente risarcito dei danni subiti.
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QUALI
LEGGI DIFENDONO IL CITTADINO DAL RACKET?
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Lo Stato ha emanato, negli ultimi dieci anni, una serie di
norme in favore delle vittime del racket, a partire dall'istituzione
di un Fondo di solidarietà. Recentemente, il Parlamento ha
approvato la Legge n. 44
del 23 febbraio 1999, "Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura", che riordina il complesso delle normative in
materia e dà un netto segnale di tutela a tutti coloro che
decidano di collaborare con lo Stato per chiudere le porte
al racket.
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CHI
HA DIRITTO A CHIEDERE IL CONTRIBUTO?
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Possono richiedere il contributo del Fondo di solidarietà
operatori economici e liberi professionisti i quali: - abbiano
subito o danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali,
o danni sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza o
di richieste di estorsione, o di ritorsioni per non averle
accettate, o di intimidazione ambientale; - collaborino con
l'autorità giudiziaria per opporsi a queste richieste e, se
vi hanno già aderito, smettano di farlo. Possono fare richiesta
del contributo: l'interessato o, in caso di morte per movente
estorsivo, i suoi eredi; le associazioni antiracket o le associazioni
nazionali di categoria, con il consenso e per conto dell'interessato
(per i professionisti, anche l'ordine professionale cui il
danneggiato aderisce). Possono inoltre accedere al contributo
gli appartenenti alle associazioni antiracket che abbiano
subito danni conseguenti alla propria attività nelle associazioni
stesse, nonché soggetti terzi che, pur non essendo vittime
dirette delle richieste estorsive, abbiano riportato lesioni
personali o danni alle cose in conseguenza di azioni delittuose
a fini di estorsione.
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QUANDO
E A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?
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La domanda va presentata al Prefetto della provincia nella
quale si è verificato il fatto estorsivo, entro 120 giorni
dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato
viene a sapere che l'evento lesivo da lui subito può derivare
da finalità di estorsione. In caso di intimidazione ambientale,
la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui sono
cominciate le minacce o violenze o le richieste di estorsione.
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CHI
DECIDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO? E
IN QUANTO TEMPO?
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Su ogni domanda il Prefetto svolge un'istruttoria che conclude
entro un massimo di 90 giorni. Dopodiché la domanda giunge
al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione
e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina
e delibera sulla concessione dell'elargizione. Per abbreviare
ulteriormente i tempi, su richiesta dell'interessato, il Comitato
di solidarietà può disporre la concessione di un'anticipazione
fino al 70% del danno indennizzabile.
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A
QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?
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Il Fondo solidarietà può coprire l'intero ammontare del danno
(danno emergente e mancato guadagno) fino ad un massimo di
3 miliardi di lire per ogni domanda (6 miliardi nel caso di
più domande da parte dello stesso soggetto nel corso di un
triennio). Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni
personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente
la somma eventualmente ricevuta in base alla Legge 302/1990
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata. Allo stesso modo, se la vittima di estorsione
aveva stipulato una polizza assicurativa sui beni danneggiati,
il contributo copre la somma eccedente quella liquidata dall'assicurazione.
Esente dal versamento delle imposte Irpef e Irpeg, il contributo
viene corrisposto in una o più soluzioni. .
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IL
CONTRIBUTO PUO' ESSERE REVOCATO?
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Per conservare il diritto al risarcimento, l'interessato deve
documentare di aver impiegato le somme già ricevute per la
ripresa della propria attività imprenditoriale, anche se in
diverso luogo o di diversa natura. Se ciò non accade, dovrà
immediatamente restituire la somma percepita. Lo stesso accade
se viene accertata, nei tre anni successivi alla concessione
del contributo, l'accettazione da parte dell'interessato di
nuove richieste estorsive .
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A
CHI POSSO RIVOLGERMI PER SAPERNE DI PIU'?
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