3-2-2001 Trasferimento d’azienda: cambia la normativa
"Obbligo di informazione scritta preventiva in caso di trasferimento di azienda. Estensione della nozione di trasferimento anche a parte o ramo di azienda. Esclusione del trasferimento, di per sé, dai motivi di licenziamento. Un decreto legislativo del ministro del Lavoro, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, interviene in materia di trasferimento di impresa chiarendone vari aspetti.
"In primo luogo, si
modifica l’articolo 2112 del Codice civile. Ribadito
che «il rapporto di lavoro continua con il cessionario»
(in precedenza si usavano i termini di alienante e
acquirente, ora di cedente e di cessionario), e che il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e che
cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti
i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento, il provvedimento stabilisce che «il
trasferimento d’azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento». Tuttavia, «il lavoratore, le
cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale
modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d’azienda, può rassegnare le proprie
dimissioni...». "Altro chiarimento: per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dal tipo di atto in base al quale il trasferimento si operi, compresi usufrutto e affitto. Le disposizioni dell’articolo 2112 così modificato si applicano anche nell’ipotesi di trasferimento di parte di azienda. Modifiche anche per l’articolo 47 della legge 29 dicembre ’90, n. 428, di cui cambiano i primi quattro commi. In particolare si dispone l’obbligo, quando si intenda effettuare un trasferimento di azienda in cui siano «complessivamente occupati più di 15 lavoratori», e anche nel caso di trasferimento parziale, di darne comunicazione scritta almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto. La comunicazione, cui sono tenuti cedente e cessionario, è destinata alle rappresentanze sindacali unitarie ovvero a quelle aziendali, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato alle imprese interessate. Su richiesta scritta dei sindacati, cedente e cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni, un esame congiunto. IlSole24Ore, Sabato 3 Febbraio 2001. |
Testo del decreto governativo Consiglio dei Ministri n.49 del 2 febbraio 2001 La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica: ....................................................................... |