Comune di Umbertide 

Consiglio di Quartiere n. 1

 

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REGOLAMENTO 

PER LA COSTITUZIONE 

ED IL FUNZIONAMENTO 

DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

 

Approvato con deliberazioni 

del C.C. n 44 del 20/07/1992

del C.C. n. 62 del 30/12/1997

del C.C. n. 77 del 30/11/1999

 

REGOLAMENTO

PER  LA  COSTITUZIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO

 

DEI  CONSIGLI  DI  QUARTIERE

 

(Approvato con deliberazioni del C.C. n.44 del 20.7.1992,

n.92 del 30.12.1997 e n.81 del 29.12.1999)

 

 

 

Capo I

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art.1

Finalità e contenuti

 

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione di alcune delle forme di consultazione popolare previste dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

 

2. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, il ter­ritorio è articolato in quartieri che rappresentano le esigenze della  popolazione locale nell'ambito dell'unità  comunale, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i  cittadini esercitano il ruolo di protagonisti. I Consigli  di Quartiere dovranno essere un punto di riferimento essenziale  per tutte le forze politiche, sociali, culturali e del volontariato che sono seriamente intenzionate a confrontarsi direttamente con i problemi generali della collettività.

 

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consen­tito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento.

 

 

 

CAPO  II

 

TERRITORIO E COMPOSIZIONE

 

 

Art.2

Quartieri

 

1.     Il territorio comunale si articola nei seguenti quartieri:

1) Quartiere del Capoluogo – zona Pian d’Assino;

2) Quartiere del Capoluogo - zona S. Benedetto;

3) Quartiere del Capoluogo - zona Polgeto;

4) Quartiere del Capoluogo - zona Petrelle;

5) Quartiere di Pierantonio;

6) Quartiere della Vallata del Niccone;

7) Quartiere di Montecastelli-Ranchi-Calzolaro;

8) Quartiere di Preggio.

 

2. La delimitazione territoriale dei quartieri è individuata nel­la allegata cartografia che costituisce parte integrante del pre­sente regolamento.

 

Art.3

Costituzione e composizione

dei Consigli di Quartiere.

 

1.  Costituiscono organi dei quartieri il Consiglio di  quartiere ed il  Presidente.

 

2. Il Consiglio si compone di n.9 Consiglieri per ogni  quartie­re.

 

3. I Consigli di quartiere durano in carica quanto il Consiglio Comunale ed operano fino all'insediamento dei nuovi Consigli.

 

4. I Consiglieri di quartiere debbono essere cittadini  iscritti nelle liste elettorali della zona territoriale compresa nell'am­bito  del  quartiere. Non possono essere  eletti  consiglieri  di quartiere:

- i consiglieri comunali, provinciali, regionali;

- i deputati ed i senatori della Repubblica;

- il giudice conciliatore e il giudice di pace.

La perdita dei requisiti richiesti per la elezione a consigliere di quartiere comporta la decadenza dalla carica.

 

Art.4

Elezioni

 

1. Il Consiglio Comunale elegge i Consigli di quartiere su desi­gnazione dei candidati da parte degli elettori del quartiere attraverso Assemblee generali partecipative di cui al successivo articolo; qualora la lista, formata ai sensi dell'art.6 del pre­sente regolamento, contenga un numero superiore a nove candidati, l'elezione viene effettuata con voto limitato a cinque e risulta­no eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa  dei voti.

 

Art.5

Assemblea generale

 

1. In ogni quartiere, come sopra definito territorialmente, sono istituite delle Assemblee generali partecipative composte dai cittadini elettori dello stesso quartiere.

 

2.  L'Assemblea generale provvede alla designazione dei membri del Consiglio di quartiere entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale neo eletto, mediante convocazione fatta per avviso pubblico con manifesti ed è presieduta nella sua prima riunione dal Sindaco o da un suo delegato.

 

2.     Alle Assemblee generali non possono partecipare cittadini  re­sidenti in altri quartieri.

 

 

 

 

Art.6

Consiglieri di quartiere

 

1. L'Assemblea generale provvede alla designazione dei cittadini residenti nella zona territoriale di competenza del quartiere mediante votazione di lista contenente un elenco di candidati da un minimo di nove ad un massimo di diciotto.

La votazione verrà effettuata con lista unica nella quale ciascun elettore potrà cancellare o aggiungere un  solo candidato, fermo restando il  limite numerico minimo sopra indicato. Risultano designati  i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

 

2.  In via sostitutiva, qualora entro trenta giorni dalla prima seduta l'Assemblea generale non provvederà alle designazioni  per qualsiasi  motivo, vi provvederà direttamente la conferenza dei Capigruppo consiliari.

 

Art.7

Entrata in carica

Surroga dei Consiglieri

 

1.  I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Consiglio Comunale, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la  rela­tiva deliberazione.

 

2. In caso di dimissioni o morte, il Consigliere viene sostituito con un altro eletto dal Consiglio Comunale su designazione  dello stesso Consiglio di quartiere.

 

 

 

CAPO III

 

FUNZIONI E RAPPORTI

 


Art.8

Funzioni

del Consiglio di Quartiere

 

1.     Il Consiglio di Quartiere recepisce le esigenze dei cittadini, partecipando con l'indicazione, la sollecitazione, la collabora­zione e la critica al loro soddisfacimento; esprime a maggioranza di voti ed in modo autonomo le indicazioni delle rispettive popo­lazioni;  promuove  le opportunità di studi e di ricerche e può chiedere i dati e le informazioni che ritiene necessari al Comune.

2.     E' facoltà del Consiglio di Quartiere di inviare petizioni ed istanze al Comune che dovranno essere  sottoposte  all'esame, previa istruttoria dell'organo elettivo competente entro quindici giorni dalla presentazione, con contestuale informativa al Consiglio di Quartiere circa l'eventuale provvedimento adottato e le sue motivazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Art.9

Rapporti con altri Enti

ed Organizzazioni

 

1. Il Consiglio di Quartiere può:

      - inviare petizioni e proposte alla Comunità Montana, alla  Pro­vincia ed alla Regione, far giungere ordini del giorno ad ogni Ente ed Organismo per qualsiasi tema di interesse del quartiere;

      - invitare alle sedute rappresentanti del Comune, della Comunità Montana, della Provincia e    della Regione;

- conferire direttamente con organi ed associazioni locali, com­prensoriali, provinciali e regionali.

 

Art.10

Gestione convenzionale di impianti

 

1. I Consigli di Quartiere, con apposita convenzione con il Comune, possono assumere la gestione di impianti e infrastrutture pubbliche esistenti nel territorio, con particolare riguardo a quelli sportivi e agli spazi verdi attrezzati.

 

Art.11

Pareri richiesti

dall'Amministrazione Comunale


1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono richiedere al Consi­glio di Quartiere pareri su atti specifici che devono essere tra­smessi all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza,  entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Art.12

Aspetti finanziari

 

1.     L'Amministrazione comunale provvede annualmente ad iscrivere in bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei Consigli di Quartiere.

2.     E facoltà del Consiglio di Quartiere, nell’ambito delle proprie competenze, di ricorrere anche all’autofinanziamento per la realizzazione di eventuali progetti ed iniziative.

 

 

CAPO IV

 

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

 

 

Art.13

Presidenza e convocazione

dei Consigli di Quartiere

 

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dallo stesso nel proprio seno, con votazione     palese, a maggioranza dei voti.                                                                                                             2. L’elezione del Presidente è effettuata nella prima riunione del Consiglio che viene tenuta, su convocazione del Sindaco, entro 20 giorni dalla nomina consiliare; in tale seduta il consesso è presieduto dal più anziano d’età.                                                                                                         3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente del Consiglio di Quartiere designato dallo stesso ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.                                                                                                                        4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la  de­signazione del vicario entro cinque giorni dall'adozione dei re­lativi provvedimenti. Il Sindaco rende  note le nomine e le desi­gnazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al  Difen­sore Civico ed agli altri organismi di partecipazione comunale.

5.  Il Presidente convoca e  presiede il Consiglio di  quartiere, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da  trattare  in ciascuna di esse.

Ogni membro del Consiglio può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che  rientrano nella competenza del Consiglio.

6.  Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo  ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti il Consiglio, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi  prima di  quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è  data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della qua­le viene inviato l'ordine del giorno.

 

Art.14

Funzionamento

dei Consigli di Quartiere

 

1. La riunione del Consiglio è valida quando sono presenti almeno la  metà dei loro componenti, in prima convocazione, e di 1/3  in seconda convocazione.

 

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipa­re, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni dei Consigli di Quartiere.

 

3. I Consigli hanno facoltà di decidere di tenere, motivatamen­te, le adunanze in seduta pubblica.

 

4.  Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle adu­nanze il cui contenuto obbligatorio è costituito dal solo esito delle decisioni adottate. Il verbale viene sottoscritto dal Pre­sidente e dal Segretario.

 

5. Copie dei verbali delle adunanze dei Consigli, entro 5  giorni dalla seduta, tramite il competente ufficio Partecipazione, sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli  atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere con­sultati dai Consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

 

 

Art.15

Il Segretario

del Consiglio di Quartiere

 

1.  Ogni Consiglio di quartiere, nella sua prima  seduta, elegge nel proprio seno a maggioranza di voti il proprio Segretario.

 

2. E' compito del Segretario provvedere, oltre alla redazione dei verbali delle sedute, al tempestivo recapito degli avvisi di con­vocazione ed a curare la predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio di quartiere nonché a tutte le questioni di ordine organizzativo.

 

Art.16

Rapporti

con la struttura comunale

 

1.  L'Amministrazione comunale individua nell'Ufficio  Partecipa­zione l'unità operativa preposta a curare i rapporti con i Consi­gli  di quartiere ed a fornire tutta la documentazione ed i supporti organizzativo-logistici necessari per l'espletamento  delle funzioni.

 

2. L'Ufficio Partecipazione provvederà ad inoltrare le delibera­zioni e le istanze dei Consigli di quartiere agli uffici e servi­zi comunali, al Sindaco, all'Assessore competente ed al Segreta­rio comunale.

 

3. Alle riunioni dei Consigli di quartiere a cui intendano parte­cipare il Sindaco o gli Assessori, l'Ufficio Partecipazione dovrà garantire  la propria assistenza, ove richiesto, con la  presenza di  un addetto; così pure a tali riunioni potrà essere  richiesta dagli stessi amministratori la partecipazione dei  responsabili degli uffici e servizi.

 

4. L'accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione comunale è consentito ai Consiglieri di Quartiere tramite il  Presidente, il Vicario del Presidente e il Segretario delegato dal  Presiden­te, fatti salvi i diritti del cittadino in materia di accesso, ai sensi dell'art.22 della L. n.241/90.

 

 

Art. 16 bis

Conferenze periodiche.

 

1. Al fine di agevolare i rapporti tra i Consigli di Quartiere e l'Amministrazione Comunale,  semestralmente,  previa richiesta scritta degli stessi e con specifico ordine del giorno, viene ef­fettuato un incontro operativo denominato "conferenza  periodica del Consiglio di Quartiere" nel corso della quale verranno esami­nate le problematiche irrisolte.

 

2. Alla conferenza potrà partecipare, per ogni Consiglio di Quar­tiere, il Presidente, il Segretario ed un delegato e per  l'Amministrazione comunale il Sindaco od un Assessore nonché i  responsabili degli Uffici e dei Servizi competenti in base alle materie dell'ordine del giorno in discussione.

 


Art.17

Sede dei Consigli di Quartiere

 

1.  L'Amministrazione  comunale individua per ogni  Consiglio  di Quartiere  una sede, anche  con uso non  esclusivo,  garantendone comunque  la piena autonomia per il libero esercizio delle  atti­vità  agli stessi demandate.

 

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Aggiornato il: 03-10-01.