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Religiosi Certificato di battesimo uso matrimonio Certificato di cresima Certificato di stato libero (se occorre) |
Civili Estratto per riassunto dell'atto di nascita Contestuale |
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Certificati religiosi Battesimo 2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a. 3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta. 4) Validità e riconoscimento.
E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e
in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS.
Trinità. 5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica. 6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi all'estero. Cresima 2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza grave incomodo". 3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). 4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a. Stato libero
ecclesiastico 2) Il Parroco che istruisce la pratica
redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il
16° anno di età anno dimorato in una diocesi diversa da quella in cui
hanno il domicilio. 3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare. 4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio. Certificati Civili Estratto per riassunto dell'atto di
nascita 2) Gli italiani nati all'estero, ritornando in Italia devono trascrivere l'atto di nascita in un Comune della penisola. Se ciò non è stato effettuato, il certificato di nascita può essere sostituito con l'atto di notorietà rilasciato dalla Pretura. 3) Nell'impossibilità di avere uno dei quattro genitori come testimoni in Circoscrizione per la richiesta di pubblicazioni civili, in sostituzione dell'estratto per riassunto occorre esibire l'atto integrale di nascita rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica. Contestuale Casi
particolari 1) Vedovi POSIZIONE MATRIMONIALE: |