TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI
Art. 7. Divieti ed interventi di ripristino. - Nelle
acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite
del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi
genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo
1941, n. 366 (2), curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali
abbiano abbandonato rifiuti all’asportazione degli stessi ed al trasporto
presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.
2. - Ove i privati non provvedano i comuni curano
l’asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.
3.- Ugualmente è fatto divieto di immissione di
idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei
fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligato a provvedere alle
spese per l’asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a
cura delle province.
4. - Coloro i quali abbiano direttamente o
indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici
provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro
eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità
tecniche fissate dalle province stesse.
5. - Ove i responsabili non provvedano le province
curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli
stessi.
Art. 8. - Interventi di emergenza. - Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o
fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un
intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati
eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento
comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento
e di organizzazione delle iniziative da assumersi.
2. - La giunta regionale, in attuazione del
programma dì cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in
capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente
iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale
determina tempi e modalità dell’erogazione dei contributi medesimi.
Art. 9. interventi pubblici. - La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e
fluviali da compromissioai derivanti da interventi antropici, qualora non sia
possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.
2.In particolare saranno curati:
1)l’asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e
detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive
per effetto delle correnti;
2) sfalcio, l’asportazione dal bacino e l’eliminazione delle macrofite delle sponde
lacustri quando l’eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un
innaturale incremento dell’eutrofizzazione;
3)l’asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti
accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologicì;
4)l’asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;
5)la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
6)le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione
delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
7)l’asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate.
Art. 10. - Ai sensi dell’art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con
le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati
alle province competenti per territorio.
Art. 11. - Riparto dei fondi necessari. - Le spese sostenute dalle
province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art, 10 sono a
carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono
determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da
preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli
interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.
2.Le amministrazioni provinciali debbono
comunque presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:
a)una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche degli interventi
previsti nell’anno successivo, con specifico riferimento ai luoghi, tempi e
modalità di attuazione;
b)un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell’anno successivo,
articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in
modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.
3.Una quota del 5% della spesa autorizzata per i
singoli esercizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali
impreviste e per la parte non utilizzata nell’anno è posta in detrazione della
quota relativa all’anno successivo.
4.Con delibera della giunta regionale sono
ripartiti i fondi annualtnente
disponibili tra le province, cui sono erogate le somme dì competenza con
decreto del presidente della giunta regionale.
I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabìlizzazione dei
fondi impiegati,giustiflcando le spese generali ìndivisibili
in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi(3).
(1) Il titolo II (artt. 2-6), della presente legge è stato abrogato dall’art. 42
della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. (Sta in T 3.1).
L’art. 5 risultava già modificato dall’articolo unico della L.R. 22 aprile 1933, n. 31
e successivamente dall’art. 1 della L.R. 18 maggio 1983, n° 42. (Stanno in questa stessa voce).
L’art. 42 della L.R. 83/86 prima richiamata fa salvi gli impegni economici già
assunti.
(2) Sta in T 6.3.
(3) L’articolo è stato così sostituito dall’art. I della L.R. 6giugno 1980. n° 71.
(Sta in questa stessa voce).
TUTELA DELLA FAUNA MINORE
Art. 12 — Formica Rufa. — La distruzione,
dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l’asportazione
di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.
E’ altresì vietato commerciare e vendere, salve le
attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del
gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.
Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono:
formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.
Art. 13 — Raccolta per scopi didattici e scientifici. — La raccolta di nidi di
formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici
e ammessa nei modi di cui al successivo art, 20.
Art. 14 — Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od
uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.
Dall’ 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura
di tutte le specie di anfibi del genere rana.
Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di
tutte le specie di molluschi del genere Helix.
Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane
adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a
due kilogramrni per persona.
La cattura di rane e di lumache non è ammessa
durante la notte da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del
sole.
La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi
del genere Bufo sono vietati.
Art. 15 — Gamberi. — La cattura, il
trasporto ed il commercio di gamberi d’acqua dolce (Astacus Fluviatilis) sono
vietati.
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA
Art. 16 - Cortica erbosa superficiale - La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non
possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le
pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da
cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati
prelevati.
Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione
o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate.
Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario,
il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di
terreno da asportare. I relativi oneri sono a carico del titolare del
provvedimento (4).
Restano esclusi dalla disciplina del presente
articolo la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a
vivai.
Art. 17 - Vegetazione erbacea ed arbustive. - La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi
d’acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere
danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
Sono fatti salvi altresì i normali interventi di
sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d’acqua
superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire
il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità,
nonché gli interventi manutentivi connessi all’ordinato esercizio agricolo e
quelli ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti (5).
Sono altresì fatti salvi i normali interventi di
pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d’acqua, le separazioni dei
terreni agrari e gli arginelli di campagna (5).
Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze
idrauliche regolate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 (6).
Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi
interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa
ambientale, ivi compreso l’impianto di pioppeti artificiali o di altre colture
arboree a rapido accrescimento, prevìa autorizzazione del presidente della
giunta regionale o, per sua delega, dell’assessore competente, su parere
dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
L’eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva
mediante il fuoco o l’impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei
corpi d’acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed
i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni
sottostanti le linee elettriche (7).
Art. 18 - Flora spontanea protetta. Agli effetti della presente legge è considerata
flora spontanea protetta l’insieme di quelle specie che hanno la loro maggior
diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei
corsi d’acqua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi
elenchi di cui al successivo art. 22.
Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo
comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli,
lamponi, fragole, more e simili.
Art. 19 - Raccolta controllata. - La raccolta controllata
della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le
limitazioni di quantità indicate nel comma seguente (8).
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni
raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e
un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più
raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente
venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti
di sottobosco (8 bis).
I proprietari pubblici o privati di terreni in cui
sussista flora spontanea protetta possono chiedere l’autorizzazione alla
chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.
L’autorizzazione è concessa:
- in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
- in zona di biotopo e di geotopo dall’autorità cui è affidato il governo di dette aree;
- nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora
spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di
L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.
La chiusura dei fondi deve essere opportunamente
indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche
di apposizione da deterrninarsi nel provvedimento autorizzativo.
Le limitazioni di cui al presente articolo non si
applicano ai prodotti di colture.
Art. 20 Raccolta a fini scientifici e didattici. - Gli istituti universitari,
gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono
procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone
incaricate siano all’uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta
degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto
deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e
le quantità massime di raccolta.
Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con
anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali
possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le
raccolte.
Quanto raccolto a norma del presente articolo non
può essere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.
Art. 21 - Divieti di danneggiamento. L’estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi,
tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono
vietati.
Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente
connessi con le pratiche colturali, come nell’ipotesi
di falciatura per fienagioni e simili.
Art. 22 - Elenchi specie di flora protetta.
- La giunta regionale, su indicazione
di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartìmentali delle foreste,
predispone, con apposito decreto, [elenco delle specie floristiche spontanee protette,
ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.
L’elenco oltre all’ordinaria pubblicità legale, è
reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni
e della provincia.
I presidenti delle province possono prevedere limiti
più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la
raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o
in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione
delle specie stesse.
Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di
cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno,
mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la
raccolta è interdetta.
Art. 23 Piante officinali. - Sono considerate protette ai
fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all’elenco del
R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante
comprese negli elenchi di cui all’art. 22 della presente legge, è soggetta ad
autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere
favorevole dell’ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un
modulo fornito dalla regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche
di raccolta, disposte dall’ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in età lavorativa
indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono
esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere
trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.
Art. 24 Tartufi. - La procedura stabilita dal
precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei
tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n.
568.
(4) Gli attuali commi 3 e 3 bis sostituiscono l’originario comma 3 per effetto dellart. 2 della L.R. 6
giugno 1980, n° 71. (Sta in questa stessa voce).
(5) Il comma è stato aggiunto dall’articolo unico della L.R. 22 maggio 1987, n° 38. (Sta in questa stessa
voce).
(6) Convertito in legge dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolatr e
diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle
pertinenze idrauliche demaniali.
(7) L’articolo è stato così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 giugno 1980, n° 71. (Sta in
questa stessa voce).
(8)I1 comma è stato così sostituito dall’art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24. (Sta in questa stessa
voce).
(8 bis) Il comma. già modificato dall’art. 13 della L.R. 12 agosto 1989,
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IMMAGINI
pozza d'Arno
Arno
Salarno
Benedetto Avio
Baitone
lago di Campo
stambecco
Sellero
Scianica
Cedegolo
Grevo
Valsaviore
stambecco
Adamé
Macesso
Bos
Saviore dell'Adamello
lago Pantano
Adamello
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