protezione dell'ambiente


cosa occorre sapere in materia di tutela ambientale ed ecologica


in Lombardia




legge regionale di protezione ambientale flora protetta: raccolta regolamentata flora protetta: raccolta vietata
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Gli argomenti trattati dalla legge regionale Lombarda sono essenzialmente:

Tutela degli ambienti lacustri e fluviali.
Tutela della fauna minore.
Tutela della flora spontanea.

Tutela degli ambienti lacustri e fluviali

  1. Nelle acque lacu­stri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere.

  2. Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l’asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

  3. Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente deter­minato morie di pesci, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province.


Tutela della fauna minore

  1. La distruzione, dispersione o alte­razione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l’a­sportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.
    Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono:
    formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.

  2. Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

    Dall’ 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

    Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.

    Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non supe­riore a due kg per persona.


Tutela della flora spontanea

  1. La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

  2. La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni seguenti:

    Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti:
    - sei esemplari per ogni specie di fiore
    - un Kg di frutti del sottobosco;

    ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente:
    - venticinque esemplari per ogni spe­cie di fiore
    - quattro Kg di frutti di sottobosco.

  3. Esiste un elenco delle specie floristiche protette, secondo le limitazioni sopra descritte. Esso comprende 34 nomi, alcuni dei quali di intere famiglie, per cui le specie protette risultano essere circa 250.

  4. Per la Provincia di Brescia esiste inoltre un secondo elenco delle specie a protezione integrale; di queste è sempre vietata la raccolta.

  5. Piante officinali. - Sono considerate protette; se non rientrano negli elenche descritti, vengono regolate da una legge nazionale del 1932 che prescrive l'autorizzazione del sindaco per la raccolta.
IMMAGINI


lago d'Arno


anuri
(da MOWGLI jungle note book - 2° ediz.)


una porta del Parco dell'Adamello


ingresso dell'orto botanico di Paisco


Fresine di Valsaviore

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