Tutela degli ambienti lacustri e fluviali
- Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite
del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi
genere.
- Ugualmente è fatto divieto di immissione di
idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei
fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle
spese per l’asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a
cura delle province.
- Coloro i quali abbiano direttamente o
indirettamente determinato morie di pesci, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie,
alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità
tecniche fissate dalle province.
Tutela della fauna minore
- La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l’asportazione
di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.
Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono:
formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.
- Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od
uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.
Dall’ 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura
di tutte le specie di anfibi del genere rana.
Dall’1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di
tutte le specie di molluschi del genere Helix.
Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane
adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a
due kg per persona.
Tutela della flora spontanea
- La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non
possono essere asportati, trasportati e commerciati.
- La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le
limitazioni seguenti:
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti:
- sei esemplari per ogni specie di fiore
- un Kg di frutti del sottobosco;
ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente:
- venticinque esemplari per ogni specie di fiore
- quattro Kg di frutti di sottobosco.
- Esiste un elenco delle specie floristiche protette, secondo
le limitazioni sopra descritte.
Esso comprende 34 nomi, alcuni dei quali di intere famiglie, per cui le specie protette
risultano essere circa 250.
- Per la Provincia di Brescia esiste inoltre un secondo elenco delle
specie a protezione integrale;
di queste è sempre vietata la raccolta.
- Piante officinali. - Sono considerate protette; se non rientrano negli elenche descritti,
vengono regolate da una legge nazionale del 1932 che prescrive l'autorizzazione del sindaco per la raccolta.
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IMMAGINI
lago d'Arno
anuri (da MOWGLI jungle note book - 2° ediz.)
una porta del Parco dell'Adamello
ingresso dell'orto botanico di Paisco
Fresine di Valsaviore |