Approvata
definitivamente la nuova legge: ecco cosa cambia
(ANSA) - ROMA, 11 LUG 2002- La
maggioranza esulta, le opposizioni si uniscono in un coro di proteste. Il voto
definitivo alla legge sull'immigrazione, dato stamane dall'Aula del Senato, ha
consentito di fotografare opposti stati d'animo che da mesi caratterizzano il
confronto su una materia che ha diviso non solo le forze politiche, ma anche
l'opinione pubblica. Questi, in sintesi, i dati salienti della nuova normativa
che è legge dello Stato.
- IMPRONTE DIGITALI: Agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel
nostro paese (e anche a chi ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte
digitali. L' opposizione aveva chiesto che a rilievi "fotodattiloscopici"
fossero sottoposti solo quei cittadini extracomunitari per i quali non è
possibile accertare altrimenti l'identità.
- PERMESSO DI SOGGIORNO - Verrà concesso solo allo straniero che ha già un
contratto di lavoro, durerà due anni. Se l' immigrato perde il lavoro, dovrà
tornare in patria, o andrà a ingrossare le file degli irregolari.
- CARTA DI SOGGIORNO - Viene elevato da cinque a sei anni il periodo di
soggiorno necessario perché lo straniero possa ottenere la carta di soggiorno
che, a differenza del permesso di soggiorno, non ha termine di scadenza.
- SPORTELLO UNICO - in ogni provincia sarà istituito, presso la prefettura -
ufficio territoriale del governo, uno sportello unico per l'immigrazione, che
sarà responsabile dell'intero procedimento per l'assunzione di lavoratori
stranieri.
- DIRITTO DI ASILO - Il ministero dell' Interno sosterrà gli enti locali che
accolgono coloro che chiedono asilo in Italia.
- AMBASCIATE - Per fronteggiare le esigenze straordinarie previste dalle nuove
norme sull'immigrazione, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari potranno
assumere 80 persone.
- VISTO D'INGRESSO - Chi rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico perché
condannato per traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina, sfruttamento della prostituzione o dei minori, non potrà entrare
in Italia.
- ESPULSIONI - Come nella Turco - Napolitano lo straniero senza permesso di
soggiorno viene espulso per via amministrativa; se é privo di documenti viene
portato in un centro di permanenza per 60 giorni (la Turco - Napolitano parlava
di 30) durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce al
clandestino viene "intimato" a lasciare il territorio entro 3 giorni
(prima era entro 15 giorni). Lo straniero espulso che rientra in Italia senza
permesso commette un reato.
- QUOTE - il decreto del presidente del Consiglio che determina il numero di
extracomunitari che possono entrare ogni anno in Italia diventa facoltativo.
- SCOMPARE LO SPONSOR - La figura dello sponsor, che ha caratterizzato la legge
Turco - Napolitano, è stata cancellata.
- PENE RIDOTTE PER
SCAFISTI PENTITI - Sconti di pena fino alla metà per gli scafisti pentiti, se
aiuteranno forze dell' ordine e magistrati a raccogliere elementi di prova,
individuare e catturare organizzatori e manovali del traffico di esseri umani.
- BLOCCARE IN MARE LE 'CARRETTE' - Più poteri alle navi della Marina militare
per bloccare le carrette che trasportano in Italia i clandestini.
- CASA - Il datore di lavoro dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un
alloggio, una casa a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono rientrare
nei "parametri minimi" previsti per l'edilizia popolare.
- FALSI MATRIMONI: Permesso di soggiorno revocato se ottenuto attraverso un
matrimonio finto con un cittadino italiano (o uno straniero ormai
regolarizzato).
Con una sola eccezione: se dal matrimonio sono nati dei figli.
- RADDOPPIANO LE MULTE PER
I DATORI DI LAVORO: chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di
soggiorno (o con permessi falsi o scaduti) rischia l'arresto da tre mesi ad un
anno e multe fino a 5000 euro per ogni lavoratore non in regola.
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- Gli immigrati extracomunitari per i quali sono stati
versati anche meno di cinque anni di contributi, (una deroga rispetto alla
normativa che riguarda gli italiani) potranno riscattarli ma solo quando avranno
raggiunto i 65 anni.
- RICONGIUNGIMENTI - Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può
chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli
maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al
proprio sostentamento.
Potranno entrare in Italia i genitori degli extracomunitari, a condizione che
abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro
sostentamento.
- MINORI - I minori non accompagnati da parenti ammessi per almeno tre anni ad
un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato
avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni. Una volta
maggiorenne, l'ente gestore del progetto dovrà garantire e provare che il
ragazzo/a si trovava in Italia da non meno di quattro anni, aveva seguito il
progetto di integrazione da non meno di tre, ha una casa e frequenta corsi di
studio oppure lavora, o che è in possesso di un contratto di lavoro anche se
non ha ancora iniziato l'attività. I permessi di soggiorno a minori ed ex
minori vanno sottratti alle quote d'ingresso definite annualmente.
- COLF E BADANTI - Ciascuna famiglia potrà regolarizzare una sola colf, ma non
è stato posto un limite per le "badanti", cioè chi assiste
handicappati o anziani. La denuncia (che si chiama dichiarazione di emersione)
dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Sono
state sveltite le norme burocratiche.
- PREVENZIONE - Per prevenire l'immigrazione clandestina il Ministero
dell'Interno potrà inviare presso ambasciate e consolati funzionari di polizia.
- INFERMIERI PROFESSIONISTI - Vista la grande carenza di questa figura
professionale nel nostro Paese, entrano a far parte delle categorie speciali,
sottratte alle norme sui flussi.
- SPORTIVI - stretta anche
per gli sportivi professionisti. Il Ministero della cultura stabilirà ogni anno
con un decreto un tetto per gli sportivi che svolgeranno la loro attività in
Italia, da distribuire tra le varie Federazioni.
- LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - La legge oggi approvata non prevede che i
lavoratori extracomunitari dell'industria senza permesso di soggiorno possano
accedere ad una regolarizzazione come accade per colf e badanti. Tuttavia il
governo si è impegnato con un ordine del giorno a predisporre un provvedimento
che preveda l'estensione ai lavoratori delle aziende dei benefici previsti per
quelli domestici.(ANSA).
(11 luglio 2002)
Ddl
S795/Bis - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Testo licenziato dal Senato. (11 luglio 2002)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies),
dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;".
2.
Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di
cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È istituito il Comitato per
il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato "Comitato".
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed
è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità,
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le
attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al
comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti:
"salva la necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3,
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati
nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri
dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241,
e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l' inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di
frontiera".
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ",
e in corso di validità,";
a-bis)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede
il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole:
"La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti:
"non rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b)
e d) sono abrogate;
d)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista
dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più
contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di
essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un
solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può
avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso
per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può
essere superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di
cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti
casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale";
e-bis)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede
il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o
altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o
parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5
è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione
e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 5 bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6,
comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le
seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3
sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la
permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3
sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica
la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per
ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti
dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti
dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori
di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis,
comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i
seguenti:
"9-bis. La nave italiana in
servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua,
una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare,
ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma
9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di
intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1.
All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo
14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in
flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma
3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi
3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'arti-colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del
presente testo unico";
c) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5";
d) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove
necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai
seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13
e 13-bis è sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis,
è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal
seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere
previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di
permanenza in Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1.
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato
possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea,
ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo di misura
di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale
né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto,
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la
sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo 15-bis
(...)
1. All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte le seguenti: "della parte offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo
le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti :
"4-bis. Il decreto annuale ed i
decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta
al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno
al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il
nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2
e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero
le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,
trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che
provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e
con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18.
(Titoli di prelazione).
1.
L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di
prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e
dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento
dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2.
L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
2.
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26,
dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27,
dopo il comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono
aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri professionali
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in
fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti
i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo 22 bis.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono aggiunte le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Articolo 22 ter .
1.
All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri
di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti
deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge
attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla
legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1.
Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l'ingresso per studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è sostituito dal seguente:
‘‘6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1.
Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino
alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno
nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO