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Lettera della Gestapo del 19 maggio 1937 sulle misure repressive da adottare con i testimoni di Geova.
Polizia segreta di Stato Monaco, li 19 maggio 1937
Posto di polizia di Monaco
Il sindaco della città di Bad Kissingen Ricev. 20 Maggio 1937Nr.
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B. Nr 19790/37 II 1 B b.
A questura di Monaco, comando di polizia di Hof,
ufficio distrettuale, (ad eccezione del Pfalz) commissari
cittadini, succursale dell'ufficio distrettuale di Reichenhall,
E Per conoscenza ai governi distrettuali (ad eccezione
del Pfalz) signori
sindaci, signori sindaci delle città immediatamente distrettuali
(ad eccezione del Pfalz), commissariati di frontiera, posti di
servizio di frontiera.
Visto: Commissario di polizia
Oggetto: arresto (per motivi di pubblica sicurezza) di Studenti Biblici
Procedimenti: decisione della circolare dat. 23.09.35 B. Nr.
54216/35 I 1 B.
Ad annullamento della decisione della circolare dat. 23.9.35 B.
Nr. 54216/35 I 1 B si ordina con effetto immediato quanto segue:
1. Ogni persona che in qualunque forma sostenga o propagandi le
dottrine dell'illegale Associazione degli Studenti Biblici
Internazionali (I.B.V.) o la coesione dei suoi sostenitori va
arrestata e portata immediatamente davanti al tribunale per
emettere un mandato giudiziario di arresto.
2. Se non viene emesso un mandato giudiziario di arresto o se
viene più tardi nuovamente annullato, la persona divenuta
attiva a favore della I.B.V. va imprigionata eventualmente anche
più di 7 giorni o va disposta la sua detenzione in un campo di
concentramento.
Nel caso di un imprigionamento superiore a 7 giorni, va fatto
rapporto in duplice copia con esatta indicazione della
fattispecie. Qualora il trasferimento in un campo di
concentramento venga effettuato unicamente sulla base di sospetti
di una attività a favore dell'illegale I.B.V. , nell'istanza
vanno dettagliatamente esposti i fatti da cui si è ricavato il
sospetto di tale attività.
Riguardo alla durata dell'arresto va applicata una misura più
severa soprattutto se si tratta di un funzionario della I.B.V. o
una persona già recidiva. Come attività a favore dell'illegale
I.B.V. non va considerato solamente se una persona si dichiara
Studente Biblico o se rilascia la semplice dichiarazione che,
come Testimone di Geova, deve rifiutare il servizio di leva, la
collaborazione presso le organizzazioni di difesa contraerea del
Reich, presso il corpo obbligatorio dei vigili del fuoco e simili
organizzazioni. In questi casi non va decretato l'arresto, nel
caso in cui, inoltre, non venga dimostrato che la persona ha, in
qualsiasi forma, una parte attiva nell'illegale I.B.V.. Ma non
appena alla semplice dichiarazione segue l'atto di rifiutare
effettivamente, sotto ingiunzione, il servizio presso
l'organizzazione di difesa contraerea del Reich, presso il corpo
obbligatorio dei vigili del fuoco, ecc., va decretato l'arresto.
In caso di ingiunzione a prestare il servizio di leva, se non
viene eseguito l'ordine, la persona in questione va consegnata
subito al posto di servizio competente delle forze armate.
3. Tutti gli appartenenti alla I.B.V. che al termine della
detenzione vengono rilasciati dalle prigioni, sono da rimettere
immediatamente in detenzione; il loro trasferimento in un campo
di concentramento va richiesto sotto esposizione dei fatti
riguardanti il caso.
p.p. (per procura)
firmato Stepp .
Per la correttezza (della comunicazione) GESTAPO Segretario
della cancelleria
Per cortesia dell'Archivio Centro Documentazione
sui Bibelforscher.
Traduzione dal tedesco di Massimo Sorichetti.
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