|
Documento del Ministero degli
Interni nazista
Arresto per
ragioni di sicurezza di Testimoni di Geova
20 Agosto 1937.
Ministero degli interni
Rif. 20
B. Nr. 51519/37 II 1 P
Monaco, li 20 agosto 1937
Il sindaco della città di Bad
Kissingen. Ricev. 21 AGO 1937 Nr. ...........
A
posto di polizia di Monaco
posti di polizia della Baviera (escluso il Pfalz)
con copie sussidiarie per le autorità di polizia distrettuale,
presidio di polizia di M o n a co,
e d'informazione ai governi (escluso il Pfalz)
Oggetto: arresto (per ragioni di pubblica sicurezza) di Studenti Biblici
Il Signor Ministro di
Giustizia del Reich ha comunicato al Ufficio della polizia
segreta di Stato (GESTAPO) di Berlino che egli non condivide
l'opinione, più volte diffusa dalle autorità a lui subordinate,
secondo cui l'imprigionamento degli Studenti Biblici dopo
l'espiazione della pena metta in pericolo l'autorità dei
tribunali. I provvedimenti necessari presi dalla polizia di stato
anche dopo l'espiazione della pena sono per Lui assolutamente
comprensibili. Egli prega tuttavia di non eseguire la detenzione
degli Studenti Biblici in caso di circostanze concomitanti che
potrebbero essere pregiudizievoli al giudizio dei tribunali.
D'accordo con ciò, il Signor Ministro di Giustizia del Reich ha
ordinato alle autorità a lui subordinate di non lasciare più
eseguire l'arresto degli Studenti Biblici, fin dove esso è stata
decretato dopo l'espiazione della pena o la soppressione di un
mandato di arresto, in istituti di pena giudiziari. Al
tempo stesso però, su iniziativa della Gestapo di Berlino, ha
dato disposizione alle autorità esecutive della pena, un mese
prima della scarcerazione degli Studenti Biblici condannati
all'arresto, di dare notizia dell'imminente scarcerazione al
posto di polizia statale competente.
Si ordina pertanto:
1. Se uno Studente Biblico viene assolto in un procedimento
penale o se la pena detentiva comminata viene riconosciuta
scontata attraverso la custodia preventiva, sulla base della
circolare del posto di polizia statale di Monaco del 19.5.37 Nr.
49790/37 II 1 B b. circa, il necessario
imprigionamento non deve avvenire in un tribunale.
2. Quando viene data comunicazione dell'imminente scarcerazione
degli Studenti Biblici in arresto va richiesta immediatamente la
deliberazione del posto di polizia statale di Monaco, su
disposizione dei provvedimenti della polizia dello stato, in
conformità alla summenzionata circolare del 19.5.37 Nr. 49790/37
II 1 B b., così il trasferimento nel campo di concentramento di
Dachau o nel campo di prigionia femminile di Moringen (Selling)
può aver luogo immediatamente dopo l'espiazione della pena.
Finché il trasferimento in un campo di concentramento non può
aver luogo immediatamente dopo l'espiazione della pena, gli
Studenti Biblici vanno sistemati nelle prigioni della polizia.
In tutti i casi bisogna fare
attenzione all'immediata comunicazione al posto di polizia
statale di Monaco.
p.p. (per procura)
f.to Stepp
Per la correttezza (della
comunicazione)
GESTAPO
In copia al
Signor Sindaco della città di Bad Kissingen
per conoscenza e alla sua attenzione.
Wurzburg, li 26.8.1937,
GESTAPO,
posto di polizia dello stato
p.p. (per procura)
Per cortesia dell'Archivio Centro
Documentazione sui Bibelforscher.
Traduzione dal tedesco di Massimo Sorichetti.
Torna all'indice dei documenti.
Progetto Web -Copyright ©2001 by
Redazione Triangolo Viola. Tutti i diritti riservati. |