Gaetano Montefusco
Un Miracolo Italiano

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Cittadini e non sudditi

 

Ma non basta, in questa terra che lo Stato non riesce a conquistare definitivamente, i cittadini, già oppressi dalla violenza di una criminalità organizzata che si fa sempre più audace, devono, talvolta, subire anche la violenza di un potere politico che oltre a sopprimere i loro diritti arriva infine a beffeggiarli quando accade che questi cittadini non si accontentano di sottostare, come sudditi, alle imposizioni di chi li amministra e pretendono la tutela dei propri diritti.
Gli esempi che seguono dimostrano in maniera inequivocabile che l’arroganza del potere non incontra altro limite che quello che spontaneamente si pone, non potendo il cittadino comune porvi freno.
PRIMO FATTO: LA VICENDA DEI LIBRAI NAPOLETANI
La legittimità di un atto dipende da chi lo compie o da fattori obiettivi? Secondo Bassolino un atto è legittimo solo se compiuto dalla sua amministrazione.
Nell’anno scolastico 92-93 i librai napoletani fornirono, come sempre, libri scolastici, dietro presentazione di cedole rilasciate dal comune, ai cittadini che non hanno la possibilità di acquistare libri di testo ed a coloro che hanno figli che frequentano la scuola dell’obbligo.
Il 3 maggio 1993 il comune di Napoli dichiarò il dissesto finanziario ed ogni pagamento fu bloccato per legge.
La commissione di liquidazione cominciò a procedere all’accertamento del debito e tra le poche domande ammesse velocemente al passivo vi fu quella dei librai. E’ la delibera n. 74/95 che riconosce legittima la richiesta dei librai napoletani, un’unica delibera per tutte le librerie.
L’ammissione al passivo avvenne su indicazione del comune medesimo, già amministrato da Bassolino, che fornì subito, caso raro, le schede richieste dalla legge, regolarmente compilate e sottoscritte dai propri funzionari.
Mentre i librai attendevano il pagamento dei propri crediti, pagamento ancora non intervenuto e che non si sa quando avverrà, la legge sul dissesto degli enti fu sottoposta all’esame della Corte Costituzionale che dichiarò che i creditori degli enti dissestati dovevano ricevere il pagamento intero dei propri crediti ed anche gli interessi legali ed il danno da svalutazione e che gli importi per interessi e danno da svalutazione doveva pagarli l’Ente ritornato in bonis e non la Commissione di Liquidazione.
Allora alcuni librai, ed altri creditori, anche senza titolo esecutivo, si rivolsero alla magistratura e, sul presupposto che il comune di Napoli potesse già pagare gli interessi, in attesa che la commisssione di liquidazione provvedesse al pagamento del capitale, chiesero, ottenendolo, al Pretore di Napoli, dr. Marcello Iacobellis della settima sezione civile, il pagamento immediato degli interessi.
La vicenda, ormai nota, creò notevole allarme: il comune di Napoli chiamato a corrispondere gli interessi sui debiti ammessi al passivo della commissione liquidatrice per il solo capitale, poteva dichiarare il dissesto-bis, perché per interessi e svalutazione monetaria era ed è debitore, nei confronti di tutti i creditori, di centinaia di miliardi ed allora il Governo Prodi, il giorno stesso del suo insediamento, provvide con un Decreto Legislativo, poi numerato col n.336/96, a bloccare l’esazione immediata degli interessi.(Corriere della sera, a firma Antonio Morra, lunedì 3 giugno 1996)
I librai napoletani, visto che la nuova legge si poneva in aperto contrasto con quanto dichiarato in argomento dalla Consulta, si recarono quindi dal Magistrato e, insistendo nelle richieste di pagamento degli interessi, chiesero che anche la nuova legge fosse sottoposta all’esame della Consulta.
L’amministrazione partenopea, dinanzi alle decine di magistrati presso i quali pendono le cause, non si è limitata a contestare la pretesa degli interessi, ma ha voluto mettere in discussione anche la legittimità della richiesta della sorta capitale contestando le risultanze della Commissione di liquidazione le cui delibere non avrebbero valore nei suoi confronti e sostenendo che il sistema delle cedole librarie non sarebbe legittimo.
LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE: UN LAVORO INUTILE.
Il Sindaco di Napoli che, a parole, annuncia da anni l’uscita dal dissesto, nei comportamenti fa come i gamberi: cammina all’indietro.
Contestare le determinazioni a cui è pervenuta la commissione liquidatrice che ha ritenuto - su indicazione specifica dell’amministrazione ed in base alla normativa vigente - di ammettere al passivo i librai e sostenere che le delibere commissariali non sono valide perché la commissione di liquidazione non entra nel merito della natura contrattuale del rapporto, non è solo arroganza notevole, mista ad evidente desiderio di prevaricazione sui cittadini amministrati; è di più: è mancanza assoluta di rispetto delle competenze degli altri organi ed è mancanza di senso dello Stato democratico, nel quale l’osservanza dei rispettivi ruoli è un caposaldo essenziale.
La commissione liquidatrice impegna da oltre quattro anni uomini e mezzi con aggravio di spese pubbliche non indifferenti (per la sola consulenza legale il costo ammonta a £ 900.000.000). Se le sue delibere non hanno valore per il comune perché questo spreco inutile di risorse. Perché chiederne il rafforzamento? Vada a casa la commissione e decida il sindaco chi deve avere i soldi e chi no, lo decida sulla base delle sue convinzioni personali e facciamola finita.
A che servono le sentenze dei giudici e le delibere commissariali? Quando sarà ultimato il lavoro della commissione, tra quanti anni si ignora, se il sindaco riterrà di negare valore alle delibere si dovranno allora intraprendere altri giudizi? E avranno valore le sentenze dei giudici?
LE CEDOLE LIBRARIE
Ma non è finita qui. Sostiene Palazzo San Giacomo che i titolari delle librerie non hanno alcun diritto di ottenere il pagamento dei libri, in quanto le cedole, che il comune fornisce ai cittadini per il ritiro dei libri presso i vari esercizi commerciali, sono prive di valore contrattuale.
Il Sindaco chiede quindi alla Magistratura di dichiarare la nullità del rapporto intercorso tra il comune ed i librai affermando che i pagamenti effettuati, in passato come acconti, sono stati effettuati indebitamente e che gli importi pretesi dai librai vanno, invece, richiesti agli amministratori ed ai dirigenti responsabili dell’epoca e non al comune.
Poichè, però, durante tutta l’Amministrazione Bassolino si è continuato a fornire ai cittadini i libri, sempre mediante presentazione di cedole, che il comune ha provveduto regolarmente a pagare, i librai napoletani perplessi si chiedono:
- se la procedura che consente ai librai di fornire i libri di testo ai cittadini mediante presentazione di cedole è illegittima, tale procedura è illegittima sempre, sia se la adotta il Sindaco Bassolino sia se la ha adottata il Sindaco che lo ha preceduto. Non può essere che se la adotta Bassolino diventa d’incanto legittima.
- La legittimità di un atto dipende da chi lo compie o da fattori obiettivi?

 
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