Gaetano Montefusco
Un Miracolo Italiano

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Secondo fatto: la vendita delle azioni Gesac

 

Ovvero come vendere dei beni comunali senza incassare una lira.
Sia l’Amministrazione Provinciale di Napoli (deliberazione consiliare n. 34 del 26.5.1993), sia il Comune di Napoli (deliberazione consiliare n. 143 del 3.5.1993) hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario. La massa debitoria già in via di liquidazione da parte della provincia, è ancora in via di accertamento, per il Comune di Napoli.
Con atto del 7/3/1997 il Sindaco del Comune di Napoli e il Presidente della Provincia di Napoli hanno stipulato con la British Airport Autority - B.A.A Plc. di Londra un contratto, impegnandosi, ciascuno dei due Enti, all’alienazione di n. 8750 azioni ordinarie del valore nominale di £ 100.000 cadauna, corrispondenti per ogni quota al 35% delle azioni rappresentanti il capitale della GE.S.A.C. s.p.a. e prevedendo di far ratificare il contratto medesimo dagli Organi deliberanti di competenza e di differire il momento traslativo delle rispettive obbligazioni alla data di consegna delle azioni.
La valutazione iniziale della intera partecipazione azionaria GE.S.A.C. risulta stimata in misura pari a Lit. 80.630.800.000, sulla base di valutazioni effettuate da "Banche d’affari" di fiducia dei contraenti, la quota venduta dal comune avrebbe un valore di 28 miliardi (35%).
Tale vendita è stata effettuata senza alcuna gara, o procedura concorsuale e non constano offerte di altri soggetti potenzialmente interessati, nè sono noti i criteri di ricerca della parte acquirente, né, infine, è possibile valutare se dalla alienazione è stato o sarà ricavato il massimo possibile, essendo mancato un confronto, anche internazionale, tra i possibili soggetti interessati all’acquisto delle azioni in parola.
Il contratto prevede anche un prezzo di vendita incerto per la possibilità di variazioni dipendenti da circostanze non determinabili dalle parti e tale prezzo oscilla tra i 23 ed i 28 miliardi per ciascuno degli enti.
La parte più inetressante, ai fini che ci occupa, è però quella del pagamento del prezzo. L’articolo contrattuale (art.7) lo riportiamo integralmente alla pagina seguente sottolineando come al paragrafo n.7.4 si preveda che il Comune e la Provincia non potranno incassare i soldi della vendita se vi saranno cause in corso tese ad ottenere la nullità o l’inefficacia della vendita.

Riportiamo uno stralcio dal contratto con la B.B.A.

7 Pagamento del Prezzo e garanzia
7.1 Pagamento del Prezzo
La Baa corrisponderà agli Enti Locali il Prezzo (fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 4.4 (a), 4.4 (b) e 4.5, salve le trattenute e deduzioni di cui al successivo Articolo 7.3 e salvo comunque il disposto dell’Articolo 7.4) alla data del Secondo Anniversario, sempreché si sia verificato quanto segue:
7.1.1 che sia avvenuto il trasferimento delle Azioni;
7.1.2 che la Gesac abbia stipulato la Nuova Convenzione per la gestione totale di Capodichino ai sensi della Legge 351/95 e della Normativa di Attuazione definitiva per una durata minima pari a 20 (venti) anni.
7.2 Qualora, entro il Secondo Anniversario, le condizioni previste nei pregressi Articoli 7.1.1. e 7.1.2 non si fossero avverate, la Baa, a sua scelta, avrà il diritto di:
7.2.1. corrispondere agli Enti Locali il Prezzo a quella data dovuta, salve le trattenute e deduzioni di cui al successivo Articolo 7.3, e conservare la proprietà delle Azioni: in questo caso il presente Contratto continuerà ad essere in vigore e a dispiegare i suoi effetti;
oppure
7.2.2 non corrispondere il Prezzo agli Enti Locali e vendere tutte le azioni (incluse quelle emesse a fronte dell’aumento di capitale di cui al pregresso Articolo 6) a ciascuno degli Enti Locali, che le acquisteranno libere da Vincoli.
Gli Enti Locali acquisteranno per sé o per persona da nominare, tutte le azioni (incluse quelle emesse a fronte dell’aumento di capitale di cui al pregresso Articolo 6) per un prezzo pari al minore dei seguenti importi:
a) la somma degli aumenti di capitale effettuati dalla Baa nella Gesac e della quota del Prezzo corrisposta ai sensi dell’Articolo 6.2, maggiorata di un importo calcolato applicando alla somma stessa un tasso pari alla media mensile del Rendistato netto pubblicato dalla Banca d’Italia;
oppure
b) la somma (i) della quota parte del patrimonio netto della Gesac del Secondo Anniversario corrispondente alla partecipazione ritrasferita agli Enti Locali dalla Baa a (ii) degli importi corrisposti dalla Baa ai sensi dell’Articolo 6.2 che precede; tuttavia, in nessun caso il detto importo sarà inferiore ad 1 (una) lira.
7.3 Ferme restando le condizioni sopra descritte, la Baa, al momento del pagamento del Prezzo agli Enti Locali, avrà il diritto di dedurre dal Prezzo e fino a concorrenza dello stesso:
(a) l’importo corrisposto agli Enti Locali per sottoscrivere la loro quota dell’aumento di capitale, ai sensi del pregresso Articolo 6.2;
(b) un importo parti all’eventuale indennizzo determinato secondo quanto previsto ai successivi Articoli 12.1 e 12.2;
(c) l’importo corrispondente ai costi della garanzia di cui al successivo Articolo 7.5.3.
7.4 Qualora prima del Secondo Anniversario siano stati instaurati o fossero pendenti, innanzi a qualsiasi competente autorità giudiziaria o amministrativa, uno o più procedimenti relativi alla nullità od inefficacia delle operazioni di vendita delle Azioni secondo quanto previsto nel presente Contratto, il Prezzo, al netto di quanto già versato dalla Baa ai sensi dell’Articolo 6.2, verrà versato dalla Baa su un conto vincolato in garanzia - intestato congiuntamente a ciascuna delle Parti - presso banca di primaria importanza con uffici in Italia, scelta di comune accordo tra le Parti. Le somme depositate in garanzia su detto conto vincolato saranno svincolate a favore degli Enti Locali nel momento in cui i procedimenti di cui sopra si siano conclusi in modo che sia divenuta definitiva, vincolante ed inoppugnabile la validità ed efficacia delle operazioni di vendita delle Azioni secondo quanto previsto dal presente Contratto. Al contrario, le somme depositate in garanzia su detto conto vincolato saranno svincolate a favore di Baa nel momento in cui i procedimenti di cui sopra si siano conclusi in modo che sia divenuta definitiva, vincolante ed inoppugnabile l’invalidità o l’inefficienza delle operazioni di vendita delle Azioni secondo quanto previsto dal presente Contratto e Baa abbia ritrasferito agli Enti.

I creditori che hanno impugnato l’efficacia della vendita non potranno ottenere che il ricavato della stessa vada subito nelle casse delle commissioni liquidatrici perché sia destinato al soddisfacimento dei loro diritti.
E’ una situazione paradossale che pone i creditori di fronte ad una scelta: ritirare l’impugnativa dell’efficacia della vendita ed ottenere che il danaro ricavato sia versato alle commissioni liquidatrici oppure continuare nell’azione di impugnativa rinunciando ad utilizzare il danaro per il pagamento dei debiti.
Ma i creditori perché hanno impugnato la vendita delle azioni della GESAC? Perché ritengono che le azioni dovevano essere consegnate alle commissioni liquidatrici e non gestite dal comune. E’ la commissione liquidatrice deputata, per legge, all’alienazione dei beni patrimoniali disponibili del Comune dissestato, ma la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Napoli, riscontrando la richiesta dei creditori circa i chiarimenti sulla vendita delle azioni GESAC, richiesta con cui si voleva sapere se mai il comune di Napoli avesse trasmesso l’elenco dei beni patrimoniali disponibili e se in tale elenco fossero comprese le quote GESAC, ha risposto di avere appreso della vicenda della GESAC solo ed esclusivamente con la trasmissione da parte della avvocatura municipale del ricorso di sequestro presentato dai creditori nel giugno ‘97.
Ha sottolineato, però, la commissione che nell’elenco dei beni patrimoniali trasmessi dai competenti uffici comunali le azioni stesse non erano comprese. Ha precisato, infine, che in ordine all’acquisizione e alla valutazione dei predetti titoli la commissione assumerà le opportune determinazioni. Ringraziando il dott. De Paola Presidente della commissione liquidatrice che, con la consueta sensibilità, in pieno periodo feriale, si è preso cura di riscontrare la richiesta dei creditori non si può non considerare quanto traspare dal contenuto di questa lettera.
In primo luogo ciò che è stupefacente è che la commissione ignorava del tutto che il comune avesse impegnato la parola del Sindaco per il trasferimento delle azioni GESAC così come ignorava che il comune fosse proprietario delle azioni GESAC anteriormente al dissesto.
Avendolo appreso la Commissione si è riservata in ordine all’acquisizione e alla valutazione dei predetti titoli di assumere le opportune determinazioni e noi ignoriamo quali siano.
Resta il fatto che la vendita è stata conclusa e che non si è incassato il prezzo. Il danaro dovrebbe essere depositato su di un libretto bancario in attesa che siano definiti i giudizi pendenti. I creditori che hanno proposto il ricorso sono nel dubbio sul se convenga o meno proseguire il giudizio.

 
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