Gaetano Montefusco
Un Miracolo Italiano

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Il comitato dei creditori

 

Il "Comitato dei Creditori degli enti locali territoriali, in stato di dissesto finanziario" è l’associazione, nata a Napoli a fine febbraio 95, alla quale aderiscono soggetti creditori di enti locali in stato di dissesto. Essa, trae il suo nome dall’omonimo organo "comitato dei creditori" previsto agli artt.40 e 41 della legge fallimentare, a tutela dei creditori del soggetto fallito ed ha il precipuo scopo di coordinare l’azione dei creditori degli enti locali in stato di dissesto finanziario per ottenere modifiche alla attuale legislazione che regola la materia.
L’esigenza di muoversi al di fuori delle associazioni di categoria è nata dalla presa d’atto che il problema interessa non solo soggetti riconducibili a categorie organizzate ma anche semplici cittadini, come quelli che hanno subito espropriazioni per pubblica utilità o danni di qualunque genere, semplici cittadini che non sono organizzabili in categorie.
Muoversi al di fuori delle associazioni di categoria non vuol dire però che l’associazione intende operare in maniera disarmonica rispetto alle associazioni stesse con le quali, anzi, si propone di collaborare in ogni forma. L’associazione si propone altresì di interessare gli ordini professionali e le Università per ottenere il necessario contributo scientifico per una equa soluzione del problema.
Sin dalla nascita il Comitato ha chiesto invano un minimo di ammortizzatori sociali per chi si era trovato all’improvviso di fronte all’imprevedibile, perché non contemplato da alcuna normativa, fallimento dei comuni, sopportando un rischio che non esisteva e che perciò al momento della formulazione delle offerte ed a quello dell’attuazione delle forniture non poteva essere avvertito. Nessuna delle richieste è mai stata presa in considerazione eppure almeno qualcuna di esse appariva, e potrebbe ancora apparire, giusta.
Nei confronti delle imprese private il rischio di fallimento è considerato e valutato nel momento in cui si decide di effettuare forniture di beni o servizi e se ne fissano le modalità di pagamento.
Siamo in sostanza del tutto fuori dalle regole del mercato giacché si sottopone una categoria di soggetti ad una vera e propria forma di imposizione in quanto si chiamano i creditori a finanziare forzosamente gli enti locali. Senza contare che non si prevede nemmeno alcuno degli istituti del fallimento che impediscano al fallito di accumulare nuovi, ulteriori debiti, come è il caso, appunto, del comune di Napoli che emette su piazze estere i Buoni Ordinari Comunali prima ripianare i debiti pregressi accumulati negli anni precedenti alla dichiarazione di dissesto.
La normativa introdotta, dunque, trasferisce gli effetti negativi del dissesto da chi l’ha determinato ai creditori con la conseguenza che le imprese fornitrici, anche se gestite con oculatezza, vengono a trovarsi esposte al rischio di fallire. Peraltro la concetrazione territoriale degli enti locali in dissesto nell’area meridionale, assieme alla maggiore dipendenza dalla committenza pubblica delle imprese operanti nel Mezzogiorno, provoca lo spostamento ulteriore dell’onere del risanamento della finanza pubblica a carico dell’area debole del paese.
Tenuto conto che la strada del risanamento della finanza pubblica è molto lunga, sarebbe stato opportuno studiare per i creditori degli enti locali in dissesto finanziario una serie di interventi di emergenza. Si è provato a formulare qualche richiesta
NOVE PROPOSTE PER ALLEGERIRE LA POSIZIONE DEI CREDITORI
1) Introduzione all’interno della procedura di liquidazione di un organo di controllo della procedura stessa, formato dai creditori e con le funzioni ed i poteri previsti per il comitato dei creditori dagli articoli 40 e 41 della legge fallimentare e determinazione di parametri oggettivi per la determinazione delle condizioni da osservare nelle transazioni da stipulare con i creditori per le vertenze giudiziali in corso.
2) Sospensione del termine per il versamento delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio nonchè dell’Iva e dei contributi previdenziali, con il medesimo criterio seguito dal Decreto Legge n. 532 del 1994 e compensazione dei relativi debiti d’imposta fino alla concorrenza del credito portato da titoli esecutivi e accertato dalle commissioni e per la durata della procedura di liquidazione.
3) Ammissione delle aziende creditrici degli Enti locali in dissesto al consolidamento dei debiti verso le banche nei limiti dei crediti accertati dalle Commissioni liquidatrici mediante cessione dei crediti e senza rilascio di ulteriori garanzie ed eventuale aumento del fondo di dotazione della Legge 598/1994.
4) Riserva , all’interno del fondo antiracket di una quota a favore dei creditori più esposti ai quali siano stati revocati affidamenti bancari , onde evitare il ricorso a prestiti usurari.
5) Rottura del principio di solidarietà tra le diverse posizioni creditizie - che non ha fondamento nel caso di enti locali sia pure in dissesto - e possibilità di utilizzo delle risorse nella disponibilità dei liquidatori per l’erogazione di acconti annuali anteriormente al completamento del piano di rilevazione dei debiti per i crediti fondati su titolo esecutivo.
6) Pagamento degli interessi legali ai creditori ammessi alla liquidazione mediante utilizzo delle somme ricavabili dal conferimento obbligatorio alla massa attiva degli avanzi di gestione successivi al dissesto e da una quota delle risorse oirdinarie e di una quota dei mutui o altri prestiti comunque accesi.
7) Annullamento delle sanzioni fiscali e previdenziali per gli imprenditori che hanno avuto crediti bloccati da oltre 4 anni nei confronti degli enti in dissesto.
8) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un bollettino degli Enti locali classificati come strutturalmente deficitari.
9) Divieto per gli enti strutturalmente deficitari di procedere ad occupazioni temporanee e di urgenza di immobili da espropriare, nonchè di emettere cedole per l’autorizzazione al ritiro di testi scolastici per la scuola dell’obbligo senza avere prima versato il controvalore presso un istituto bancario oppure senza aver prima effettuato il pagamento dovuto.

 
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