È
la legge n. 15, che comprende norme sull'autocertificazione, varata
nel 1968 da gran parte della Pubblica Amministrazione ed attualmente
modificata dalla Legge n. 127 del 15/05/97. Questo istituto consente
al cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica Amministrazione,
la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza,
evitando così un inutile "passaggio" all'Anagrafe del
Comune. Ai
sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 è permesso, in sostituzione
delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi
sotto la propria responsabilità:
Certificato
di luogo e data di nascita - Certificato di residenza -Certificato di
cittadinanza - Certificato di godimento dei diritti politici - Certificato
di stato civile -Certificato di stato di famiglia - Certificato di esistenza
in vita - Certificato di nascita del figlio - Certificato di morte del
coniuge o di un ascendente o di un discendente - Certificato di posizione
agli effetti degli obblighi militari - Certificato di iscrizione in
albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.Tali dichiarazioni
sostitutive di certificazione possono essere prodotte anche in modo
cumulativo: Dichiarazione sostitutiva di certificazione.Si ricorda che
tali dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazioni.L'art.
4 della legge 4.1.1968 permette inoltre all'interessato di dichiarare,
al Funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali
di sua diretta conoscenza.
L'autocertificazione
non è consentita : per presentare atti e documenti all'autorità
giudiziaria, nei rapporti con e tra privati. L'autocertificazione non
è ammessa per gli stati di servizio ed i fogli matricolari militari,
nonchè per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi
in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali
annotazioni.