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Autocerticazioni by Tito



 

È la legge n. 15, che comprende norme sull'autocertificazione, varata nel 1968 da gran parte della Pubblica Amministrazione ed attualmente modificata dalla Legge n. 127 del 15/05/97. Questo istituto consente al cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza, evitando così un inutile "passaggio" all'Anagrafe del Comune. Ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 è permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi sotto la propria responsabilità:
Certificato di luogo e data di nascita - Certificato di residenza -Certificato di cittadinanza - Certificato di godimento dei diritti politici - Certificato di stato civile -Certificato di stato di famiglia - Certificato di esistenza in vita - Certificato di nascita del figlio - Certificato di morte del coniuge o di un ascendente o di un discendente - Certificato di posizione agli effetti degli obblighi militari - Certificato di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.Tali dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere prodotte anche in modo cumulativo: Dichiarazione sostitutiva di certificazione.Si ricorda che tali dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazioni.L'art. 4 della legge 4.1.1968 permette inoltre all'interessato di dichiarare, al Funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza.

 

 

Esclusioni

L'autocertificazione non è consentita : per presentare atti e documenti all'autorità giudiziaria, nei rapporti con e tra privati. L'autocertificazione non è ammessa per gli stati di servizio ed i fogli matricolari militari, nonchè per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

 

 


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