D.P.R.
24 maggio 1988 n. 203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti,e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,numero 183.
Testo integrato e coordinato al 14-05-2002
Per l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del presente decreto, vedi il D.P.C.M. 21 luglio 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
Emana il seguente decreto:
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2.Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico:
ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.2. Valori limite di qualità dell'aria:
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.3. Valori guida di qualità dell'aria:
limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente estemo destinati:a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione:
qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.5. Linee guida per il contenimento delle emissioni:
criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni. Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione:
la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.7. Migliore tecnologia disponibile:
sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.8. Valore limite di emissione:
la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.9. Impianto:
lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.10. Impianto esistente:
un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
1.
(4)2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati (4a):
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto (3a).
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:
a) (6)
b) (6)
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; (7)
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.
(4a) Vedi il D.M. 08 maggio 1989 (G.U. 30.05.1989 n. 124) recante "limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione.
(4) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
(6) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
(7) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
(3a) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 8 maggio 1989, il D.M. 12 luglio 1990 e il D.M. 25 agosto 2000.
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).
1. E' di competenza delle province la redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorità competenti e all'impresa la periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari.
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.
1. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(16), corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.(16) Termine prorogato di trenta giorni dall' art. 6, comma 1, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.
1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti.
2. L'autorità competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra località.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità e ai contenuti del presente decreto
(16a).(16a) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 e il D.P.C.M. 8 marzo 2002.
1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali. (17b)
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della
industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti
per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità,
sentita la regione interessata.
Dopo l'approvazione del piano energetico
nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno
applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure
definite nell'ambito del piano medesimo. (17a)
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4. (17c)
(17a) Le procedure in deroga di cui al secondo periodo del comma 2 sono effettivamente state adottate con l'Accordo procedimentale 24.06.1989 (in G.U. 24.06.1989). Tale accordo è decaduta con la soppressione dei "gruppi di lavoro" a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 608 del 09.05.1994.
(17b) Vedere anche l'art. 14 del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 151). Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
(17c) Vedere anche il DPR 11 febbraio 1998, n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'Art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU 23 marzo 1998, n. 68)
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti autorità sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.
(8) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
(9)Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.
(10)Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
(11)Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. (2)
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non
osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità
competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
(2)la Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 1997, n. 234 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.
(3)6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni (1).
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.
(3) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 15 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui fa riferimento alla autorizzazione prescritta dall'art. 13, anziché alla autorizzazione prescritta dall'art. 15.
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Inquinante | Valore limite | Periodo di riferimento |
Biossido di zolfo SO2 |
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno: 80 µg/m3 | 1° aprile-31 marzo |
98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: 250 µ/m3 (*) | 1° aprile-31 marzo | |
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevante durante l'inverno: 130 µ/m3 | 1° ottobre-31 marzo | |
Biossido di azoto NO2 |
98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevante durante l'anno: 200 µ/m3 | 1° gennaio-31 dicembre |
(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti. |
Nota 1
Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile, è
necessario che il 75° dei valori possibili sia disponibile ed uniformemente
ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo di
misurazione preso in esame.
Se, per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un periodo
superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare nell'indicare il percentile
calcolato.
Il calcolo del 98° percentile in base ai valori rilevati durante l'anno va
eseguito a partire dai valori effettivamente misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al µ/m3
più vicino. Tutti i valori sono riportati in un elenco compilato in ordine
crescente per ogni luogo:
X1 , ≤ X2 ≤ X3 . . . . . . . . . . XK ≤ X . . . . . . . . . . . XN-1 ≤ XN
Il 98° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato mediante la seguente formula:
K = (q × N)
dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile e a 0,50 per il 50° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.
Il valore di (q × N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Qualora gli strumenti di misura non permettano ancora di fornire valori
discreti ma forniscano solo classi di valori superiori a 1 µ/m3, si utilizzerà per il calolo del percentile una interpolazione, a condizione
che la formula di interpolazione sia accettata dalla Commissione delle C.E. e
che le classi di valori non siano superiori a 10 µ/m3.
Questa deroga temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente
installati, per una durata non superiore alla durata di vita delle attrezzature
in questione, ed è in ogni caso limitata al 31 marzo 1995.
Nota 2
1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico possibile il rischio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del valore limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti, possibilmente, tra i luoghi in cui tale rischio può essere il più elevato.
A tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi limitate alle vicinanze di strade con intensa circolazione;
1.2. Le aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse contribuiscono a loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento.
2. Nel caso 1.1. i punti di misurazione dovrebbero venire scelti:
in modo da coprire gli esempi dei principali tipi di aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento dovuto agli autoveicoli, soprattutto le strade anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni di biossido di azoto, quali sono specificate al punto 1, sono considerate tra le più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto riguarda le aree determinate al punto 1.2. si deve tenere conto:
dell'estensione dell'area inquinata;
dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento nello spazio.
La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con intensa circolazione e i principali incroci quali sono definiti al punto 2, qualora vi sia un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.
4. La lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media ordinaria.
(12)Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Inquinante | Valore guida | Periodo di riferimento |
Biossido di zolfo SO2 | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µ/m3 | 1° aprile-31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µ/m3 | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno |
Biossido di azoto NO2 | 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 50 µ/m3 | 1° gennaio-31 dicembre |
Idem | 98° percentile delle concentrazioni medie di 1ora rilevate durante l'anno: 135 µ/m3 | 1° gennaio-31 dicembre |
Particelle sospese (misurate con il metodo dei fumi neri) | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µ fumo nero equivalente/m3 | 1° aprile-31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da 100 a150 µ fumo nero equivalente/m3 | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno |
Anche per i valori guida valgono le note 1 e 2 dell'allegato I. |
(13) Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Appendice 3
Determinazione del biossido di azoto
Il biossido di zolfo presente nell'atmosfera viene fatto assorbire in una
soluzione di tetracloromercurato di sodio con formazione di un complesso
diclorosolfitomercurato che non viene ossidato dall'ossigeno dell'aria.
Questo complesso, per aggiunta di aldeide formica e di pararosanilina in
soluzione acida dà luogo all'acido pararosanilinmetilsolfonico di color rosso
purpureo.
L'intensità del colore di questo complesso, misurata per via spettrofotometrica
alla lunghezza d'onda di 548 nm, è proporzionale alla concentrazione del
biossido di zolfo.
Il metodo è applicabile nell'intervallo di concentrazione tra 3 e 500 µ di biossido di zolfo per metro cubo di aria (nota 1).
La concentrazione di biossido di zolfo viene ricavata per mezzo di una curva di
taratura preparata con l'impiego di miscele di gas di taratura (cfr. 6.2.).
Per i controlli di routine, a seconda delle apparecchiature disponibili in
laboratorio, può convenire in taluni casi sostituire le miscele di gas di
taratura con soluzioni di solfito di sodio a concentrazione nota.
Tuttavia questo procedimento può essere applicato solo dopo un idoneo controllo
con un dispositivo a permeazione.
2. Interferenze.
L'interferenza del biossido di azoto è eliminata mediante l'aggiunta di acido
solfammico; l'ozono non interferisce se si lascia intercorrere un tempo minimo
di 20 minuti tra la fine del prelievo e l'aggiunta dei reattivi.
Le interferenze di ioni metallici quali Fe(III), Mn(II), Cr(III), Cu(II) e V(V)
sono eliminate per l'aggiunta del sale bisodico dell'acido
etilendiamminotetracetico.
Eventuale torbidità o precipitati devono essere eliminati dalla soluzione
assorbente dopo il prelievo.
3. Reagenti.
Salvo indicazione diversa, per acqua si intende acqua distillata esente da sostanze ossidanti, di preferenza bidistillata con apparecchiatura di vetro.
3.1. Soluzione assorbente di tetracloromercurato 0,04 M.
Disciogliere 10,9 g di cloruro di mercurio HgCl2, 4,7 g di cloruro di sodio NaCl e 0,07 g del sale bisodico dell'acido
etilendiamminotetracetico in acqua distillata e portare il volume a un litro.
La soluzione è stabile per almeno due mesi a temperatura ambiente e non può
essere adoperata se si forma un precipitato. Fare attenzione nell'usare la
soluzione perché è molto tossica (note 2, 3 e 10).
3.2. Soluzione di acido solfammico.
Disciogliere 0,6 g di acido solfammico NH2 SO2 H in acqua distillata e portare il volume a 100 ml. La soluzione è stabile per alcuni giorni se protetta dall'aria.
3.3. Soluzione di formaldeide.
Diluire 5 ml di soluzione di formaldeide al 40% a un litro con acqua distillata. La soluzione è instabile e va preparata giornalmente.
3.4. Acido cloridrico 1 M.
Diluire 86 ml di acido cloridrico concentrato (HCl p.sp. = 1,19 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.5. Soluzione di pararosanilina 0,2%.
Disciogliere 0,2 g di cloridrato di prarosanilina in 100 ml di acido cloridrico 3.4. (note 4 e 11).
3.6. Acido fosforico 3 M.
Diluire 205 ml di acido fosforico concentrato (H3 PO4 p.sp. = 1,69 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.7. Soluzione di pararosanilina 0,16 g/l.
Mescolare 20 ml della soluzione di pararosanilina 3.5 con 25 ml di acido fosforico 3.6 in un pallone da 250 ml e portare a volume con acqua distillata. La soluzione è stabile per alcuni mesi se conservata al buio.
3.8. Soluzione di solfito di sodio 0,6 g/l.
Sciogliere 0,40 di solfito di sodio NA2
SO3
oppure 0,30 g di metabisolfito di sodio NA2
S2
O5
in 500 ml di acqua distillata e bollita di recente.
La concentrazione della soluzione, che corrisponde a 320-400 µ di
biossido di zolfo per ml, va determinata con titolazione iodometrica (nota 5).
3.9. Soluzione di solfito di sodio 0,012 g/l.
Immediatamente dopo la titolazione della soluzione di solfito 3.8, prelevarne
accuratamente 2,0 ml e portare a 100 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Questa soluzione è stabile per un giorno a temperatura ambiente e per 30 giorni
se conservata a 5 °C.
4. Apparecchiature
4.1. Filtro e relativo portafiltro: come descritto nel punto 2 dell'appendice 1.
4.2. Assorbitori a gorgogliamento del tipo illustrati nella fig. 7.
L'efficienza di assorbimento varia con la geometria degli assorbitori, la
dimensione delle bolle di aria e il loro tempo di contatto con la soluzione.
L'efficienza di assorbimento può essere determinata inserendo nel sistema di
campionamento un secondo assorbitore in serie con il primo e facendo il rapporto
tra la quantità di biossido di zolfo trovata nel primo assorbitore e la somma
delle quantità trovate nei due assorbitori.
L'efficienza di assorbimento dei gorgogliatori deve essere superiore al 95%.
L'uso di miscele di biossido di zolfo ed aria per la preparazione della curva di
taratura tiene conto anche dell'efficienza di assorbimento.
4.3. Pompa aspirante avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 5, che consenta di ottenere portate da 0,1 a 0,25 l/min.
4.4. Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 6, funzionante per portate di 0,1 l/min.
4.5. Spettrofotometro per misure di assorbenza alla lunghezza d'onda di 548 nm, fornito di celle aventi un cammino ottico di 10 mm.
5. Prelevamento del campione.
5.1. Linea di prelevamento.
La linea di prelevamento va montata secondo le prescrizioni riportate
nell'Appendice 1, come mostrato nella fig. 1, inserendo il filtro prima
dell'ingresso dell'aria nell'assorbitore (nota 6).
5.2. Campionamento.
Trasferire 50 ml della soluzione di TCM (3.1) in un assorbitore e pesare quest'ultimo
con una accuratezza di 0,1 g.
Inserirlo nel sistema di prelievo.
Durante il campionamento, proteggere la soluzione assorbente dalla luce solare
diretta, coprendo opportunamente l'assorbitore, per es. con un foglio di
alluminio.
Durante il campionamento mantenere l'assorbitore a 20 ħ 5 °C.
La portata dell'aria deve essere compresa fra 0,1 e 0,25 l/min e mantenuta
costante entro il ħ 5%.
La quantità minima di aria aspirata deve essere di 150 litri.
Al termine del campionamento di 24 ore, pesare di nuovo l'assorbitore e
correggere le eventuali perdite di peso aggiungendo acqua distillata fino a
raggiungere il peso iniziale.
Prendere nota del volume di aria misurato dal contatore di gas e della
temperatura e pressione atmosferica.
Se il campione deve essere conservato per più di 12 ore prima dell'analisi,
esso deve essere mantenuto a 5 °C (nota 7).
6. Determinazione.
6.1. Analisi.
Trasferire 10 ml della soluzione di campione in un matraccio tarato da 25 ml e
contemporaneamente preparare un bianco introducendo 10 ml della soluzione di
assorbimento 3.1 in un altro matraccio da 25 ml.
Aggiungere al bianco i reattivi come descritto più avanti e determinarne l'assorbanza
a 548 nm rispetto all'acqua, impiegando celle da 10 mm.
Confrontare il valore dell'assorbanza del bianco con quello ottenuto per il
bianco della curva di taratura; differenze tra i due valori superiori al 10%
sono indizio di contaminazione dell'acqua, dei reagenti oppure della
decomposizione di questi ultimi; in tal caso devono essere preparati di nuovo.
Aggiungere in ciascun matraccio 1 ml della soluzione di acido solfammico e
lasciare reagire per 10 minuti in modo da distruggere l'eventuale ione nitrito
presente.
Versare quindi nei matracci 2 ml della soluzione di formaldeide accuratamente
misurati e 5 ml della soluzione di pararosanilina 3.7.
Portare a volume con acqua distillata e porre a termostato a 20 ħ 1 °C.
Dopo 30-60 minuti, determinare l'assorbanza del campione e del bianco rispetto
all'acqua.
Non lasciare la soluzione colorata nelle celle poiché si potrebbe depositare
sulle pareti una pellicola di colorante (nota 8).
6.2. Curva di taratura con miscele di biossido di zolfo e aria.
Le miscele di biossido di zolfo e aria devono essere preparate con il metodo di
permeazione (vedi appendice 11).
Per preparare la curva di taratura è necessario misurare almeno 4 differenti
livelli di concentrazione di biossido di zolfo, compresi nell'intervallo di cui
al punto 1, ed una concentrazione zero.
Il campionamento e l'analisi applicati a ciascuna miscela di taratura devono
essere effettuati nelle stesse condizioni impiegate per il campione in esame,
specialmente per quanto concerne il tempo di campionamento, la portata dell'aria
ed il volume di soluzione assorbente.
Si riportano i valori di assorbanza in funzione della quantità di biossido di
zolfo calcolata in base alla concentrazione di biossido di zolfo nella miscela
di taratura ed il volume di aria campionato.
Determinare il fattore di taratura f (reciproco della pendenza della retta).
Tale fattore di taratura può essere impiegato per il calcolo dei risultati
(nota 9).
6.3. Curva di taratura con solfito di sodio.
Trasferire volumi accuratamente misurati (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ml) della
soluzione di solfito di sodio 3.9 in una serie di palloncini tarati da 25 ml e
diluire a circa 10 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Procedere quindi come descritto nel punto 6.1.
Riportare in un grafico i valori delle assorbanze (ordinate) in funzione dei
corrispondenti quantitativi di biossido di zolfo, in µ, contenuti nella
serie di campioni a titolo noto.
Nell'intervallo di concentrazione tra 0 e 40 µ di biossido di zolfo in
25 ml di soluzione finale si deve ottenere una relazione lineare e l'intercetta
della retta di taratura sull'asse delle ordinate non deve differire più di 0,02
unità di assorbanza del valore del bianco.
Determinare la pendenza della retta e calcolare il suo reciproco f'.
7. Espressione dei risultati.
7.1. Calcolo.
In base a quanto riportaato nell punto 6.2, calcolare la concentrazione in massa
del biossido di zolfo come segue:
CSO2 = | f · (as − ab ) | |
V |
C SO2 = | f ' (as − ab ) | · 5 | |
V |
f' può essere utilizzato per controlli di routine del metodo e deve differire meno del 10% dal fattore di taratura ottenuto con l'impiego di miscele di gas.
7.2. Limite di rilevabilità.
Il limite di rilevabilità del biossido di zolfo in 10 ml di soluzione di TCM è
compreso tra 0,2 e 1,0 µ (in base al doppio della deviazione standard).
Nelle condizioni migliori, ciò corrisponde a concentrazioni di biossido di
zolfo nell'aria di 3 µ/m3
in campioni di aria di 300 litri (campionamento di 24 ore a 0,2 l/min).
7.3. Precisione.
La deviazione standard del procedimento descritto è di circa 5 µ/m3 per concentrazioni di biossido di zolfo fino a circa 400 µ/mv .
Nota 1
Se si prevedono concentrazioni superiori a quella del limite superiore del campo
di applicazione, si può campionare un volume di aria inferiore a quello
indicato nel punto 5.2 riducendo opportunamente la portata di campionamento.
In tal caso occorre accertare sperimentalmente che l'efficienza di assorbimento
rimanga inalterata.
Nota 2
La quantità di EDTA aggiunta elimina le possibili interferenze dei metalli pesanti fino a 60 µ di Fe (III), 10 µ di Mn (II), 10 µ di Cr (III), 10 µ di Cu (II) e 22 µ di V (V) in 10 ml di soluzione di assorbimento.
Nota 3
La soluzione è estremamente tossica e va trattata come tale; se viene a
contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.
Nella nota 10 è riportato un metodo per recuperare il mercurio delle soluzioni
da scartare.
Nota 4
È necessario controllare le proprietà del cloridrato di pararosanilina usato
nella preparazione della soluzione secondo quanto descritto nella nota 11.
I reagenti che non corrispondono a quei requisiti devono essere purificati per
estrazione (vedi nota 11) o scartati.
Nota 5
In una beuta da 500 ml trasferire 25 ml della soluzione concentrata di solfito
3.8, 50 ml di soluzione di iodio 0,01 N e titolare l'eccesso di iodio con una
soluzione di tiosolfato 0,01 N in presenza di salda d'amido.
Eseguire una prova in bianco con acqua distillata.
La concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8, in µ/ml,
viene calcolata con la seguente formula:
C |
(V |
|
25 |
Eliminazione del mercurio dalle soluzioni residue da smaltire
Nota 11
Proprietà e purificazione del cloridrato di pararosanilina
Prelevare 1 ml della soluzione 3.5 di PRA e diluire a 100 ml con acqua
distillata.
Porre 5 ml della soluzione in un pallone tarato da 50 ml ed aggiungere 5 ml di
soluzione tampone acetato di sodio-acido acetico 0,1 M.
Portare a volume con acqua e mescolare.
Dopo un'ora, misurare l'assorbanza della soluzione allo spettrofotometro, a 540
nm, in una cella di 10 mm.
Calcolare la concentrazione di pararosanilina (PRA) con la seguente formula:
% PRA = | assorbanza × K | |
100 mg |
2. Purificazione.
In un imbuto separatore da 250 ml, equilibrare 100 ml di 1-butanolo e 100 ml di
acido cloridrico 1 M.
Pesare 0,1 g di cloridrato di pararosanilina (PRA) in un beaker. Aggiungere 50
ml dell'acido equilibrato e lasciar riposare per alcuni minuti.
Introdurre 50 ml dell'1-butanolo equilibrato in un imbuto separatore da 125 ml.
Trasferire nell'imbuto la soluzione acida contenente il colorante ed estrarre.
L'impurezza violetta passerà nella fase organica. Trasferire la fase inferiore
(acquosa) in un altro imbuto separatore ed aggiungere porzioni da 20 ml di
1-butanolo.
Ciò è sufficiente di solito a eliminare quasi tutta l'impurezza violetta che
contribuisce a colorare il bianco.
Se dopo 5 estrazioni l'impurezza violetta è ancora presente nella fase
1-butanolo, questa partita di colorante deve essere scartata.
Dopo quest'ultima estrazione, filtrare la fase acquosa attraverso un batuffolo
di cotone in un matraccio tarato da 50 ml e portare a volume con acido
cloridrico 1M.
Questa soluzione di reagente deve avere una colorazione rossa tendente al
giallo.
Alcune partite di 1-butanolo contengono ossidanti che provocano una
"richiesta" di biossido di zolfo.
Controllare agitando 20 ml di 1-butanolo con 5 ml di ioduro di potassio al 15%.
Se nella fase alcolica compare una colorazione gialla, distillare l'1-butanolo
su ossido di argento.
2. Interferenze.
Possono interferire nella determinazione degli ossidi di azoto totali i composti
azotati, differenti dal biossido di azoto, che vengono trasformati dal
convertitore in ossido di azoto in parte o completamente, in funzione del tipo
di convertitore e della sua temperatura; i composti azotati che più comunemente
possono interferire sono: ammoniaca, ammine, acido nitrico, alcuni nitriti
organici e inorganici, il periossiacetilnitrato (PAN).
3. Analizzatore.
L'analizzatore deve avere le caratteristiche strumentali riportate
nell'appendice 10.
L'analizzatore può essere del tipo a due vie o del tipo ciclico.
Negli analizzatori del primo tipo il flusso di aria viene diviso in due parti;
una di queste passa direttamente in una camera di reazione, l'altra attraversa
invece prima il convertitore; questo tipo di analizzatore pertanto ha due camere
di reazione, una per la misura dell'ossido NO ed una per la misura degli ossidi
NO
La radiazione emessa da ciascuna delle due camere di reazione può essere
misurata alternativamente da un solo rivelatore oppure contemporaneamente da due
rivelatori.
Negli analizzatori del tipo ciclico il flusso di aria passa alternativamente
attraverso il convertitore o entra direttamente nella camera di reazione; vi è
pertanto una sola camera di reazione ed un solo rivelatore e la misura di NO e
di No
Le parti essenziali dell'analizzatore sono le seguenti:
linea di campionamento;
filtro per le particelle;
regolatore di portata;
convertitore;
generatore di ozono;
camera di reazione;
rivelatore (filtro ottico e tubo fotomoltiplicatore),
pompa per l'aspirazione dell'aria.
3.1. Linea di campionamento (nota 1).
All'inizio della linea di campionamento deve essere collocato un piccolo imbuto
rivolto verso il basso.
L'imbuto e il materiale dei tubi che costituiscono la linea di campionamento
devono essere di materiale inerte, possibilmente in politetrafluoroetilene
(PTFE).
La linea di campionamento deve essere la più corta possibile e può essere
moderatamente riscaldata per evitare condensazioni.
3.2. Filtro per le particelle.
Il filtro deve essere in grado di trattenere tutte le particelle che possano
alterare la funzionalità dell'analizzatore e deve essere costituito da un
materiale inerte.
Sono materiali adatti, per esempio, il PTFE e l'acciaio inossidabile.
Il filtro deve essere sostituito o pulito periodicamente in funzione del grado
di polverosità della zona di campionamento.
3.3. Regolatore di pompa.
Deve essere in grado di assicurare che la portata dell'aria durante il
campionamento sia mantenuta costante entro il ħ 2%.
3.4. Convertitore.
Il convertitore deve essere in grado di trasformare il biossido di azoto in
ossido di azoto con una efficienza non inferiore al 95% (vedi successivi punti 4
e 5) ad una temperatura non superiore a 400°C.
Il convertitore utilizza come catalizzatore acciaio inossidabile, rame,
molibdeno, tungsteno o carbonio spettroscopico, e deve essere mantenuto a
temperatura costante.
3.5. Generatore di ozono.
L'zono viene prodotto da aria o da ossigeno per irraggiamento UV o per scarica
elettrica.
Può essere utilizzata anche l'aria ambiente se convenientemente seccata e
filtrata.
Si raccomanda che il flusso di aria o di ossigeno nel generatore venga mantenuto
costante.
La concentrazione dell'ozono prodotto deve essere maggiore della concentrazione
più elevata degli ossidi di azoto da determinare.
3.6. Camera di reazione.
La camera di reazione deve essere costituita da materiale inerte e può essere
riscaldata leggermente per evitare condensazioni.
La reazione in genere è condotta a pressione ridotta per aumentare la
sensibilità.
3.7. Rivelatore.
È costituito da un filtro ottico e da un tubo fotomoltiplicatore. Il filtro
ottico deve trattenere tutte le radiazioni con lunghezza d'onda inferiore a 600
nm per evitare le interferenze causate dalla reazione di chemiluminescenza
dell'ozono con gli idrocarburi instauri.
3.8. Filtro per l'eccesso di ozono.
All'uscita della camera di reazione deve essere collocato un filtro di carbone
attivo allo scopo di trattenere l'eccesso di ozono per proteggere la pompa di
aspirazione dell'aria e l'ambiente.
3.9. Pompa per l'aria.
La pompa dell'aria deve essere collocata alla fine del circuito pneumatico e
deve essere in grado di funzionare alle condizioni di pressione richieste per la
camera di reazione.
4. Apparecchiatura per il controllo della efficienza del convertitore.
4.1. Sorgente di ossido di azoto.
Può essere costituita da una bombola di gas compresso contenente ossido di
azoto NO in azoto.
Se la concentrazione di NO nella bombola è superiore a 1 ppm, è necessario
diluire il gas con aria, in modo che la concentrazione finale risulti pari a
circa 1 ppm (vedere appendice 11); la concentrazione effettiva non deve essere
necessariamente nota, purché essa rimanga costante durante il controllo
dell'efficienza del convertitore.
4.2. Sorgente di ossigeno.
Può essere costituita da una bombola per gas compressi contenente ossigeno o
aria.
4.3. Generatore di ozono.
Deve essere in grado di produrre quantità variabili di ozono in una corrente di
aria o di ossigeno, è costituito da una lampada UV la cui intensità di
irraggiamento è regolata da una finestra con dimensioni variabili.
5. Misura dell'efficienza del convertitore.
La misura dell'efficienza del convertitore è basata sul principio che la
risposta dell'analizzatore per gli ossidi di azoto totali (NO + NO
Durante la misura è necessario assicurarsi che la portata complessiva del gas
prova sia maggiore della portata del gas attraverso l'analizzatore, in modo da
poterne scaricare una parte.
La concentrazione di biossido di azoto nel gas di prova deve essere compresa tra
il 10 e il 90% della concentrazione degli ossidi di azoto totali.
In ognuno dei passaggi indicati di seguito deve essere annotata la risposta
dell'analizzatore per il biossido di azoto e per gli ossidi di azoto totali:
a) calibrare l'analizzatore come descritto nel successivo punto 7.1;
b) tenendo spenta la lampada del generatore di ozono (4.3), annotare le risposte
in concentrazione (ppm) degli ossidi di azoto totali R e dell'ossido di azoto P
Se il gas di prova contiene impurezze di NO
c) accendere la lampada UV (4.3). Si forma così ozono che reagisce con l'ossido
di azoto prima che il gas entri nell'analizzatore. Annotare le risposte in
concentrazione degli ossidi totali R
d) variare la finestra della lampada UV (4.3) e annotare le risposte in
concentrazione degli ossidi totali di azoto (R
e) determinare l'efficienza del convertitore, espressa in percento, mediante la
formula:
E = | (R |
× 100 | |
P |
Appendice 12
Determinazione dell'indice di fumo nero
C = | S × A | |
V |
dove:
A = superficie della macchia del filtro in cm
V = volume di aria campionato riportato alle condizioni di riferimento, in m
I risultati devono essere arrotondati al µ di f.n.e./m
4.2. Limite di rilevabilità e intervallo di misura.
Sono da considerare valide soltanto misure di riflettanza comprese fra 35 e 95%.
Il campo di misura va quindi da 6 a 370 µ di f.n.e./m
Nel caso che le misure di riflettanza non siano comprese nel campo di
accettabilità, non è consentito modificare il volume di aria campionato in
modo da far rientrare le letture in scala.
In tal caso i risultati devono essere espressi nel modo seguente:
f.n.e. < 6 µ/m
4.3. Riproducibilità.
La riproducibilità del presente metodo è pari a 5 µ di f.n.e./m
Nota 1.
Nel caso che in alternativa all'impiego di un misuratore di volume venga
impiegato un regolatore che assicuri una portata costante entro ħ 4%, il volume
di aria campionato si ottiene moltiplicando la portata di campionamento in m
Nota 2.
È importante che il procedimento di taratura venga effettuato nel modo descritto; l'impiego di procedimenti diversi provocherebbe degli errori.
Riflettanza | S, | Riflettanza | S, | Riflettanza | S, |
% | µ cm |
% | µ cm |
% | µ cm |
95 | 2.46 | 75 | 20.00 | 55 | 57.56 |
94.5 | 2.75 | 74.5 | 20.61 | 54.5 | 58.96 |
94 | 3.05 | 74 | 21.24 | 54 | 60.40 |
93.5 | 3.35 | 73.5 | 21.69 | 53.5 | 61.87 |
93 | 3.67 | 73 | 22.54 | 53 | 63.38 |
92.5 | 3.99 | 72.5 | 23.21 | 52.5 | 64.91 |
92 | 4.32 | 72 | 23.89 | 52 | 66.48 |
91.5 | 4.66 | 71.5 | 24.58 | 51.5 | 68.08 |
91 | 5.00 | 71 | 25.29 | 51 | 69.72 |
90.5 | 5.35 | 70.5 | 26.01 | 50.5 | 71.40 |
90 | 5.70 | 70 | 26.74 | 50 | 73.11 |
89.5 | 6.07 | 69.5 | 27.49 | 49.5 | 74.86 |
89 | 6.44 | 69 | 28.25 | 49 | 76.65 |
88.5 | 6.82 | 68.5 | 29.03 | 48.5 | 78.47 |
88 | 7.20 | 68 | 29.83 | 48 | 80.34 |
87.5 | 7.59 | 67.5 | 30.64 | 47.5 | 82.25 |
87 | 7.99 | 67 | 31.46 | 47 | 84.20 |
86.5 | 8.40 | 66.5 | 32.31 | 46.5 | 86.19 |
86 | 8.81 | 66 | 33.17 | 46 | 88.22 |
85.5 | 9.23 | 65.5 | 34.05 | 45.5 | 90.30 |
85 | 9.66 | 65 | 34.95 | 45 | 92.42 |
84.5 | 10.10 | 64.5 | 35.86 | 44.5 | 94.59 |
84 | 10.54 | 64 | 36.80 | 44 | 96.81 |
83.5 | 10.99 | 63.5 | 37.76 | 43.5 | 99.07 |
83 | 11.45 | 63 | 38.73 | 43 | 101.38 |
82.5 | 11.92 | 62.5 | 39.73 | 42.5 | 103.74 |
82 | 12.40 | 62 | 40.75 | 42 | 106.15 |
81.5 | 12.88 | 61.5 | 41.79 | 41.5 | 108.61 |
81 | 13.37 | 61 | 42.85 | 41 | 111.13 |
80.5 | 13.87 | 60.5 | 43.93 | 40.5 | 113.69 |
80 | 14.38 | 60 | 45.04 | 40 | 116.31 |
79.5 | 14.90 | 59.5 | 46.18 | 39.5 | 118.98 |
79 | 15.43 | 59 | 47.33 | 39 | 121.69 |
78.5 | 15.96 | 58.5 | 48.52 | 38.5 | 124.66 |
78 | 16.51 | 58 | 49.73 | 38 | 127.68 |
77.5 | 17.06 | 57.5 | 50.96 | 37.5 | 130.80 |
77 | 17.63 | 57 | 52.22 | 37 | 134.12 |
76.5 | 18.20 | 56.5 | 53.51 | 36.5 | 137.58 |
76 | 18.79 | 56 | 54.83 | 36 | 141.19 |
75.5 | 19.39 | 55.5 | 56.18 | 35.5 | 144.93 |
75 | 20.00 | 55 | 57.56 | 35 | 148.82 |
(14)Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
A. Determinazione del piombo
Vel. del vento | Dimensioni delle particelle | ||
(diametro aerodinamico) | |||
- | - | ||
5 &mgr;m | 10 &mgr;m | ||
2 ms - 1 | 95 | 65 | |
4 ms - 1 | 95 | 60 | |
5 ms -1 | 85 | 40 |
3. Flusso d'aspirazione del campionamento.
Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto il periodo di campionamento entro i limiti di 5% del valore nominale.
4. Ubicazione.
Le stazioni di campionamento (o campionatura) devono essere collocate, per quanto possibile, in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere ininterrotto, anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri. Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di quindici giorni lavorativi in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi.
6. Metodo di analisi di riferimento.
Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico
in cui l'errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle
raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una concentrazione
atmosferica di 0,1 µm3
di piombo (5% del valore limite di 2 µm3). Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell'ambito della gamma
specificata da una frequenza di calibrazione appropriata.
B. Determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria
(15)Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).