esprimi tre desideri sull'efficienza energetica !mail

 

  

 energia e mobilità sostenibile

 

 

DOCUMENTI EUROPEI E

LOCALI SULL'ENERGIA

 

Libro verde europeo su energia

 

EIE Energy Intelligent Europe notiziario energia intelligente

 

CASA PASSIVA PER IL SUD EUROPA  Linee guida per la progettazione

 

Il Comune di Palermo e l'efficienza energetica degli edifici (art. 49).

Norme Tecniche del Regolamento Edilizio Comunale

 

Il Piano energetico ambientale regionale della Sicilia - 2009

(zip ca. 300 Mb)

 

Il Piano Energetico Comunale di Palermo (2000)

 

OSSERVATORIO REGIONALE SICILIA DELL'ENERGIA

 

pubblicazioni ENEA per la Regione Sicilia

 

LEGGI 

E  GIURISPRUDENZA

legislazione sull'energia

 

giurisprudenza su energia

 

normativa su energia

 

 

BUONE PRASSI - INFORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

L'Ambiente per gli Europei (periodico online della Dir.Gen. Ambiente)

Pubblicazioni dell'Unione Europea sull'Energia

24 progetti LIFE, idee per un energia sostenibile: produzione energia - industria e commercio-edilizia-trasporti

Educazione all’energia, insegnare ai futuri consumatori di energia

ENEA: risparmio energetico nella casa

 

 

IL MONDO

DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE FONTI RINNOVABILI

 

ENEA

 

ENEA efficienza energetica

"Ufficio speciale coordinamento iniziative energetiche"  (Assessorato Industria)

 

research-4-energy

energy magazine online

 

FORUM energie rinnovabili,

informazioni e confronti tra utenti con esperienze vissute

 

Miniwatt.it efficienza energetica

 

www.rinnovabili.it

quotidiano informativo sulle fonti rinnovabili

 

interessanti novità

sul risparmio  energetico e aggiornamenti continui

 

gioco interattivo

sulle fonti energetiche

 

Migliorare l'efficienza energetica in edifici non residenziali (GREENBUILDING)

Le ESCO (Energy Service Company) cosa sono e che ruolo svolgono per l'efficienza energetica

 

www.escoeurope.it

 

AIPE: associazione italiana polistirene espanso

 

ANIT associazione nazionale isolamento

termico e acustico

 

Rivista QualEnergia:

efficienza edificio-impianto

 

QuotidianoCasa sul fotovoltaico, informazioni  utili: indagine:come ti finanzio l'impianto a costo 0, ma sarà vero ?

 

Jacopo Fo e il gruppo di acquisto dei pannelli fotovoltaici

 

www.fonti-rinnovabili.it

Legambiente per le Energie Rinnovabili

 

www.ecoblog.it

 

www.fiper.it Federazione Italiana

Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

 

www.miniwatt.it

progetti con efficienza energetica

Progettazione di Edifici Energeticamente Efficienti

 

Sportello Ecoidea

Provincia di Ferrara

 

energia nelle scuole

 

www.energoclub.it

 

www.terna.it

 

www.autorita.energia.it

 

www.acquirenteunico.it

 

www.mercatoelettrico.org

 

Display Campaign: mostrare pubblicamente le prestazioni energetiche degli edifici

 

ECORADIO

 

music: una posse per il risp. energetico

 

M'illumino di meno

e le regole di Caterpillar

 

PORTALE su Master e Corsi - Area Tecnologie e tecniche

 

PORTALE su conferenze, convegni e manifestazioni sullo sviluppo sostenibile

 

www.isesitalia.it

Corsi di Formazione sull'uso razionale dell'energia e sulle fonti rinnovabili

 

Energicamente.eu - tesi di laurea sull'efficienza energetica

 

La Casa Passiva, esempi di teoria e progetto

 

Middlehaven,

Città a emissioni zero nell’area portuale di Middlesbrough  (Inghilterra)

 

energyoffice

 

sustainable housing in Europe

 

La campagna energia sostenibile per L'Europa 2005-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTALE INFORMATIVO 2007-2010: uso razionale dell'energia,

efficienza e certificazione energetica degli edifici,

uso delle energie rinnovabili e incentivi.

        PALERMOzona climatica "B" (D.P.R.  412/93) -Temperatura aria progetto: 5 (D.M. 27/07/2005) - GradiGiorno (GG): 751

 

 Premio Ancitel 2009 energia & ambiente, premiato il comune di Palermo

 

area informazione - news di particolare rilievo

DIC. 2010: Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE.

Articolo 9: obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).

Queste rappresentano modifiche al decr. legislativo 192/2005.

VENGONO APPORTATE ALTRE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005

Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

 

Le news sull'energia da  RE.N.A.E.L.  (Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali)

 

Dal 1° luglio 2010 in vigore nuovi limiti di trasmittanza per vetri

Il D.lgs. 56/2010, modificando l’Allegato C, par. 4, tabella 4b, terza colonna del D.lgs. 311/2006, anticipa al 1° luglio 2010 l’applicazione dei nuovi limiti di trasmittanza per i vetri.

A seconda delle fasce climatiche i valori previsti sono: A=3,7; B=2,7; C=2,1; D=1,9; E=1,7; F=1,3 (U W/m2K).

 

GSE pubblicata la 5° edizione della Guida al Conto Energia (27 aprile 2010)

I Comuni possono destinare terreni di propria appartenenza per realizzare impianti da cedere a privati e cittadini.

I Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere il servizio di scambio sul posto per gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW.

La modifica più rilevante della delibera dell’Autorità 186/09 è quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario delle eccedenze di produzione rispetto ai consumi, su base annuale.

 

CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2010 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INCENTIVATO AI SENSI DEL DM 19/02/2007  CON ENTRATA IN ESERCIZIO NELL’ANNO 2010:

POTENZA (kW)  dell'impianto   impianto NON INTEGRATO   impianto PARZIALMENTE INTEGRATO    impianto INTEGRATO
 1≤P≤3 0,384  0,422  0,470
 3<P≤20 0,365  0,403     0,442
 P>20  0,346   0,384   0,422

 

Disponibile la versione rinnovata di DOCET http://www.docet.itc.cnr.it, per calcolare il fabbisogno energetico di edifici o appartamenti esistenti, elaborato dal Cnr e dall’Enea, che semplificherà le certificazioni energetiche di tali immobili, obbligatorie dal 2009, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida nazionali (DM26/06/09). Il software è aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all'interno delle norme tecniche UNI TS 11300.

 

BONUS 55% EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI

 

Detrazione 55%: con un decreto del Ministero Sviluppo Economico sono stati  fissati nuovi limiti di trasmittanza per i serramenti per il 2010, con valori più alti rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2010 e fissati dal Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/2006.

I limiti per le chiusure apribili e assimilabili: 

Zona Climatica Limiti in vigore dal 1.01.2010 (DM 11/03/2008)

Limiti previsti dal 

DM del M.S.E. del gennaio del 2010

A 3,9 3,7
B 2,6 2,4
C 2,1 2,1
D 2,0 2,0
E 1,6 1,8
F 1,4 1,6

fonte: Edilportale.

 

La detrazione del 55% per interventi di efficienza energetica negli edifici non si cumula con altri incentivi pubblici regionali o comunali, stabilito con la Risoluzione 3/E del 26.01.2010 dell'Agenzia delle Entrate.

 

Semplificazione del bonus 55% per la riqualificazione energetica edifici (DM 6.08.2009)

Asseverazione del tecnico abilitato - Attestato di certificazione/qualificazione energetica - Semplificazioni - Impianti di climatizzazione invernale - Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia

 

Guarda il compendio sulle detrazioni del 55% (fonte ANIT)

 

Caldaie a condensazione: bonus 55% senza attestato energetico

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:

LE LINEE  GUIDA NAZIONALI PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE (N°158 del 10.07.2009):

DM 26.06.2009

Allegati

                                                              [Le principali novità introdotte dalle Linee Guida]

- la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo - che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati;

- la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto;

- per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva;

- le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+;

- è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata;

- per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti. Leggi tutti i contenuti delle Linee Guida nazionali (fonte: Edilportale)

 

Certificazione energetica degli edifici: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 59 del 2.04.2009 di approvazione del Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Il Regolamento attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 192/2005, concernente il rendimento energetico in edilizia. Leggi i contenuti del DPR 59 del 2.04.2009.     

Scarica la nuova sintesi A.N.I.T. sul DPR 59/09

 

Il Piano energetico ambientale regionale della Sicilia - 2009  (file zip circa. 300 Mb)

 

Pubblicazioni ENEA / SICENEA :

>Le fonti di energia rinnovabile nella casa      >Risparmio ed efficienza energetica nella casa   >Eolico:tecnologie, mercato, prospettive in Sicilia       >Progettare ed installare un impianto fotovoltaico        >Energia efficiente per l'edificio. Normativa e tecnologie       >Energia dalle Biomasse.Tecnologie e prospettive       >Energia per un futuro sostenibile e fonti rinnovabili        >Altri opuscoli/altro materiale informativo ENEA

 

Il sito ENEA  [http://finanziaria2009.acs.enea.it]  per l’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, per coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.   Modello - pdf     Istruzioni - pdf

 

FOTOVOLTAICO: chiarimento dall'Agenzia delle Entrate: I privati dotati di impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto, dal primo gennaio devono fatturare al GSE il contributo che viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal fornitore esterno.

Risoluzione 13/E del 20 gennaio: imposte da corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile.

- Delibera 74/2008 l'Autorità per l'Energie Elettrica e il gas:  funzione chiave anche per lo “scambio sul posto”. Un sistema che consente all’utente una particolare forma di autoconsumo, permettendo che l’energia prodotta possa essere prelevata o consumata in un momento successivo.

DECRETO del 18 dicembre 2008 del Ministero Sviluppo Economico: incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24.12.2007, n. 244.

 

2009, Energie rinnovabili e nuove regole per i piccoli impianti scambio sul posto gestito uniformemente dal GSE - Delibera Autorità Energia Gas n. 74/08: le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW. Le domande per chi già usufruisce del servizio di scambio sul posto vanno presentate con istanza al GSE entro il 31.03.2009, grazie alla quale verrà stipulata nuova convenzione con lo stesso GSE.

 

Elettricità: più tutelati i produttori di energia da fonti rinnovabili

Sett. 2008: Approvato il Regolamento dell'A.E.E.G. per risolvere eventuali controversie sulle richieste di connessione alle reti.

I produttori da fonti rinnovabili sono maggiormente garantiti dall’elevata arbitrarietà dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione.

 

Pubblicato il decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008

“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. Premi volumetrici per pareti e solai - Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici, eolici e di cogenerazione - Agenzia nazionale per l’efficienza energetica

 

Energia da piccoli impianti: più semplice produrla Dall'AEEG nuove regole per lo scambio sul posto - TESTO INTEGRATO DELLO SCAMBIO SUL POSTO L’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario. Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. (da www.edilportale.it)

SOLARE TERMODINAMICO: Tariffe incentivanti da 0,22 a 0,28 €/ kWp, per 25 anni, in base alla percentuale della frazione solare. Soggetto erogatore il GSE. Incentivi cumulabili con finanziamenti in conto capitale eccedenti il 10% del costo dell'investimento, e in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 25% del costo dell'investimento.

 

 

 

area normativa

 

NORMATIVA NAZIONALE SULL'EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

(alcune normative sono state integrate e coordinate con quelle successivamente emanate per una più facile comprensione)

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE LINEE  GUIDA NAZIONALI PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE (G.U.R.I.  N°158 del 10.07.2009):

-  DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009

-  Allegati

 

Certificazione energetica degli edifici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 59 del 2.04.2009 di approvazione del Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Il Regolamento attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 192/2005, concernente il rendimento energetico in edilizia. Leggi i contenuti del DPR 59 del 2.04.2009.

Scarica la nuova sintesi A.N.I.T. sul DPR 59/09

 

 

 

area detrazioni fiscali

 

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI - FINANZIARIA 2007 E 2008

tutte le news sul 55% detrazione fiscale per interventi riqualificazione energetica edifici

 

DECRETO MINISTERIALE (SVILUPPO ECONOMICO) APPLICATIVO FINANZIARIA 2007 SU EDIFICI (Decreto del 19 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26/02/2007) - detrazione del 55% IRPEF in 3 anni per interventi di efficienza energetica nell'edificio (accompagnato da attestazione di qualificazione energetica edificio).  

 

Decreti applicativi Finanziaria 2007 su: 1)Edifici - 2)Motori e Inverter - 3)Fotovoltaico - 4)Bioedilizia - 5)Sintesi Cogenerazione (a cura del Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Sconto 55% su infissi e pannelli solari "senza attestato energetico"

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione dei pannelli solari termici non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.

Prorogata anche fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Arriva la correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi.
Provvedimenti inseriti nell'Emendamento  - approvato dalla Commissione Bilancio e dal Senato – che modifica l’articolo 2, comma 14 del disegno di legge Finanziaria 2008.

         

          CIRCOLARI E RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO

Detrazione 55% (Legge Finanziaria): tetto massimo riferito al singolo edificio

L’agevolazione spetta a ciascuno dei fabbricati, anche se sono accatastati nella stessa particella

 

Detrazione 55% Irpef per interventi di risparmio energetico nell'edilizia:

l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha redatto un quadro riepilogativo delle modalità operative del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. 

 

Finanziaria 2008 sull'efficienza energetica edifici:

- riduzione ICI dal 2009 (per 3 anni) per chi installa impianti da fonte rinnovabile

- proroga detrazione Irpef 55% per riqualificazione energetica edifici fino al 2010

- correzione tabella trasmittanza termica

- eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari

- detrazione 55% anche per sostituzione impianti climatizzazione invernale non a condensazione fino al 2009

- obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni dal 1° gennaio 2009

 

Ristrutturazioni edilizie e detrazioni del 55%: dalla Circolare Ag. Entrate n. 12/E del 19.02.08 le risposte

L’IVA agevolata del 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Per il riconoscimento dell’agevolazione non è più richiesto che

il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Detrazione 55% per il risparmio energetico: no ai Comuni

Non essendo soggetti passivi di Ires, i Comuni non usufruiscono della detrazione del 55% per il risparmio energetico, prevista dalla Finanziaria 2007 (come da Risoluzione 33/E del 5 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate)

 

Detrazione 55% interventi efficienza energetica edifici: pubblicato decreto attuativo su G.U.R.I.

I nuovi allegati: F, G e H.   Il nuovo sito www.acs.enea.it per l’invio documentazione degli interventi eseguiti nel 2008

 

Luglio 2008 > Agenzia delle Entrate: una nuova guida alle detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico, aggiornata con la Finanziaria 2008 e il Decreto interministeriale 7 aprile 2008

 

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008 = non è possibile usufruire della detrazione del 55% delle spese per la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente, a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n.299/E del 14 luglio 2008 = la detrazione del 55% non si applica all’intero costo di realizzazione di un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda dei  pannelli solari e che utilizza l’acqua calda prodotta dai pannelli anche per integrare il riscaldamento invernale.

 

DETRAZIONE 55% - Agenzia delle Entrate: una nuova guida alle detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico, aggiornata con la Legge Finanziaria 2008 e il Decreto ministeriale 7 aprile 2008

 

Dall'A.N.I.T. un quadro riepilogativo sugli incentivi previsti per il 2007 e per il triennio 2008-2010      

SINTESI DEL DLGS. 311 - VERIFICHE DA RISPETTARE - REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI - LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - FINANZIARIA 2008: CONTRIBUTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA - INCENTIVI 2007: REGOLE PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI - RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.   Modello - pdf     Istruzioni - pdf

 

 

area incentivi pubblici (conto energia)

 

INCENTIVI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI   (CONTO ENERGIA 2007)

FOTOVOLTAICO: il Decreto "CONTO ENERGIA" (Gazzetta ufficiale 23/02/2007 n. 45) - incentivazione della produzione di energia elettrica per 20 anni con impianti fotovoltaici.  

 

SICILIA:  Circolare A.R.T.A. n. 28553 del 15-04-2008  per gli impianti fotovoltaici in Sicilia

niente procedura VIA per impianti fotovoltaici sotto 20 Kwp (solo valutazione incidenza in Zone Protezione Speciale)......

 

Ad un anno dal Conto Energia, le regioni a confronto sul fotovoltaico

 

NEWS Gennaio 2008: sul FOTOVOLTAICO dalla Finanziaria 2008

(Legge n. 244 del 24.12.2007)

 

Articolo 2 - Comma 173: “Fotovoltaico: una maggiore incentivazione per gli Enti Locali dalla Finanziaria 2008” Ne risulta un notevole incremento dell’incentivo, visto che un solo passaggio di colonna [da b2 a b3, ad esempio] comporta un incremento di tariffa di un valore pari a circa il 10%. L’incremento diventa del 20%, nel passaggio dalla tipologia b1 alla b3.

 

Articolo 1 - Comma 6: “I Comuni possono disporre delle aliquote ICI agevolate per chi installa pannelli solari per la produzione di energia elettrica o per la produzione di acqua calda”. A decorrere dall’anno di imposta 2009, i Comuni possono fissare un’aliquota agevolata dell’ICI (inferiore al 4 per mille) a favore dei soggetti passivi che installano impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sul proprio immobile.

 

Articolo 2 - Comma 174: “Fotovoltaico: semplificazione delle procedure autorizzative per gli Enti Locali”. Modificata la Legge 387/2003 in merito alle procedure autorizzative per gli Enti Locali. L'autorizzazione per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico per il complesso degli impianti.

 

Articolo 1 comma 289 (per i  regolamenti edilizi) : dal 1º gennaio 2009 i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento (art. 1 comma 289,  Finanziaria 2008).

 

Articolo 2 comma 161 (GURI 300 del 28.12.2007): soglie per Autorizzazione Unica  (per il fotovoltaico fino a 20 Kwp solo DIA)

 

Articolo 2 comma 164 (GURI 300 del 28.12.2007) - Priorità di allaccio alla rete  "Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."

 

2008: Dall'AEEG nuove regole per lo scambio sul posto  - TESTO INTEGRATO DELLO SCAMBIO SUL POSTO

 

NEWS DIC. 2007 - TARIFFA INCENTIVANTE PER TUTTA L'ENERGIA PRODOTTA!  

Con la circolare n. 66/E (6-12-2007) l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha reso noto quanto segue: "Il decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, infatti, nel modificare il precedente decreto ministeriale non prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007)".

 

Fotovoltaico, tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta

Dall'Agenzia delle Entrate una precisazione sulla disciplina del vecchio e del nuovo Conto energia

 

Sito del GSE sulle procedure per accedere agli incentivi del CONTO ENERGIA

Atlante italiano della radiazione solare (ENEA)

 

 

Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici

Il trattamento fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici è diversificato a seconda della tipologia dei soggetti responsabili dell'impianto stesso (circolare n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 19 luglio 2007).
- persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce ed utilizza in tutto o in parte l'energia  prodotta, destinando l'eventuale eccedenza allo scambio sul posto o alla vendita (paragrafi 9.1 e 9.2);
- persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di una attività commerciale  (paragrafo 9.3);
-
persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che produce e utilizza  in tutto o in parte l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività (paragrafi 9.4, 9.5, 9.6).

 

DELIBERE DELL'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA E GAS IN MERITO

Certificati verdi: approvate procedure per qualificare gli impianti

attuazione di 2 decreti del 24 ottobre 2005 sull'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili

 

 

 

area bandi vari

 

PROGETTI  -  BANDI -  COFINANZIAMENTI  NAZIONALI/REGIONALI  (SICILIA)

PER  L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'USO DELLE FONTI RINNOVABILI

 

Giugno 2010: Bando ministeriale per efficienza energetica negli ambienti scolastici (circolare n. 7667). Destinatari: le scuole del I e II Ciclo e gli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici, siti nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

 

Gennaio 2009: il Ministero dell’Ambiente ha emanato un bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. Gli studi finanziati attraverso il bando: rivolti alla realizzazione di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabili e interventi sui sistemi di locomozione e infrastrutture per il miglioramento della qualità ambientale in aree urbane. Per l’attuazione del programma sarà utilizzato un apposito Fondo previsto dal Ministero dell’Economia per un importo di 10 milioni di euro. I progetti di ricerca dovranno avere durata non inferiore a 1 anno e non superiore ai 24 mesi.

Per le isole minori: bando del Ministero Ambiente per finanziare progetti nel settore delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e nel settore della mobilità sostenibile (fino all'80% senza Iva)  - Le istanze potranno essere presentate (G.U. n.61 del 12 marzo 2008) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.  Per maggiori informazioni: bandoisole@minambiente.it

FOTOVOLTAICO  PER GLI ENTI PUBBLICI SICILIANI:

Per impianti fotovoltaici superiori a 20  Kwp in Sicilia è necessario inviare richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e seguire le indicazioni del Decreto Regionale (Ass. Territorio e Ambiente) del maggio 2006

 

Per gli enti che si accingono alla progettazione di impianti fotovoltaici si allegano le:

Linee Guida/ bozza per la redazione di un Capitolato Speciale d'Appalto TIPO per la progettazione e l'installazione di impianti fotovoltaici "grid connected" (connessi in rete) in edifici pubblici

 

Vedi anche i due bandi pubblici (Ministero Difesa e Comune di Scalea):

 

Concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici in caserme del Ministero della Difesa (bando e disciplinare gara).       

Tariffa incentivante con Iva se chi utilizza l’impianto non lo ha realizzato (iva 10%).

 

Bando di gara di affidamento concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione della rete di impianti fotovoltaici nel Comune di Scalea.

 

 

3 bandi (Ministero Ambiente) per pubbliche amministrazioni ed enti locali, per il cofinanziamento di interventi che prevedono l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare, in attuazione del DM n. 1384 del 22 dicembre 2006     (GU n. 126 del 1-6-2007):

"Il sole negli Enti pubblici" (solare termico) -    info: ilsoleneglientipubblici@minambiente.it

"Il sole a scuola" (fotovoltaico e audit energetico) - info: ilsoleascuola@minambiente.it

"Il fotovoltaico nell’architettura" (fotovoltaico) -   info:  fotovoltaicodipregio@minambiente.it

 

SICILIA - contributi per impianti solari termici (finanziamento del costo di investimento)

Bando nella G.U.R.S. del 25.05.2007, pagina 42 (decreto del 16 aprile 2007 Assessorato Industria): 

per collettori piani vetrati (con o senza serbatoio accumulo)  =  € 300 + (160,00 x superficie); 

per collettori a tubi sottovuoto  =  € 300 + (240,00 x superficie); 

per collettori con accumulo integrato  =  €  270,00 x superficie. 

INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI

E PER L'USO DELLE FONTI RINNOVABILI

 

FINANZIARIA 2007 SINTESI agevolazioni  fiscali per il risparmio energetico negli edifici

 

Energia-clima, Piano del Governo

 

Legge n. 296 del 27.12.2006  (Finanziaria 2007)

 

DECRETO MINISTERIALE (SVILUPPO ECONOMICO) APPLICATIVO DELLA FINANZIARIA SUGLI EDIFICI

 

Raccomandazioni CTI-R 03/3 richiamate dal decreto Min.Sviluppo Economico (da scaricare dal sito del Comitato termotecnico Italiano) da utilizzare per la procedura semplificata relativa alla attestazione di qualificazione energetica dell'edificio

 

sito ENEA dedicato all'efficienza energetica

 

 

FOTOVOLTAICO

 

il Decreto Ministeriale

sul "CONTO ENERGIA"

(Gazzetta ufficiale 23/02/2007 n. 45)

 Incentivi in conto energia per 20 anni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

 

Atlante italiano della radiazione solare (ENEA)

 

informazioni pratiche sul nuovo Conto Energia dal Ministero dell'Ambiente

_______

 

A U T O R I Z Z A Z I O N I

 

NORMATIVA NAZIONALE SULLE AUTORIZZAZIONI PER REALIZZARE IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI :

 

DECRETO del 18 dicembre 2008 del Ministero Sviluppo Economico: incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24.12.2007, n. 244.

 

Decr. Leg.  29.12.2003, n. 387

 

Istanza all'Assessorato Regionale Industria - Servizio II (di Via Ugo La Malfa 87/89 90146 - Palermo,  Tel. 091.7070679/680) tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del  D. Lgs. 387/2003.

DAL 23 GENNAIO 2008

TRANNE PER GLI IMPIANTI FINO A 20 KWP IN SITI ESENTI DA VINCOLI  !

_________

 

NORMATIVA REGIONE SICILIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:

Decreto Reg.le Assess.to Territorio e Ambiente del 17 maggio 2006

e

sostituzione schema

di istanza da presentare

 

I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici devono fare richiesta ai seguenti enti:

all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente (Servizio 2 VAS-VIA Via Ugo la Malfa n. 169 - Palermo),

p.c. Al comune di .....................,

Alla Provincia regionale di ..........,

Alla Sopr.za per i beni culturali ed ambientali di ........., All'Assessorato reg.le Industria....

della

"istanza di esclusione dalla procedura di verifica ambientale (art. 5 DPR 1996) per l’ottenimento della Autorizz.ne Unica (ai sensi del D. Lgs 387/2003)",

utilizzando il modello 2 allegato B (allegato al Decreto), per gli impianti in zone consentite (cioè non in zone sensibili) con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW, in cui i soggetti responsabili, esercitino lo scambio sul posto e/o la cessione in rete dell'energia, configurati come integrati, sul suolo e retrofit:

  • Impianti applicati su strutture esistenti senza modificarne in maniera sostanziale forme e dimensioni
  • Pensiline di nuove costruzioni
  • Impianti installati su strutture facilmente removibili anche in zone ricadenti in zone classificate verde agricolo che non necessitano di fondazioni e che non modificano in maniera permanente l’assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del sito.

La procedura d'esclusione si concluderà con l'emissione del provvedimento d'esclusione, ovvero - qualora le caratteristiche del progetto lo richiedessero, con la comunicazione di necessità di assoggettamento alle procedure di verifica.

In carenza di riscontro, entro 60 giorni dalla presentazione dall'istanza, rilevabile dal timbro d'ingresso al protocollo dell' Assessorato, l'esclusione sarà da ritenersi assentita con l'istituto del silenzio/assenso.

DAL 23 GENNAIO 2008

TRANNE PER GLI IMPIANTI FINO A 20 KWP IN SITI ESENTI DA VINCOLI !

 

INFATTI

DECRETO CONTO ENERGIA 2007   (ART. 5 COMMA 7):

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003,

ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.

 

 

____________________

 

 

RICHIESTA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER 20 ANNI

 

soggetto al quale presentare la domanda per le tariffe incentivanti del CONTO ENERGIA

 

vai al sito del GSE sulle procedure per accedere agli incentivi del CONTO ENERGIA

 

_______________

 

 

Fotovoltaico, accordo tra le banche e il GSE

Per agevolare i titolari di impianti fotovoltaici, il Gse ha sottoscritto un accordo quadro con diversi Istituti di Credito. Attualmente sono 22 le banche che hanno già aderito all'iniziativa:

Banca Arditi Galati, Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio in Bologna, Credito Cooperativo Valdinievole, Banca di Palermo, Banca Popolare di Sondrio, Banca Reggiana, Banca Sella, Banca Sella Nord Est, Flashbank, Friulcassa Cassa di Risparmio Regionale, MPS Banca per l’Impresa, Intesa Sanpaolo, Sanpaolo Banca dell’Adriatico, Sanpaolo Banco di Napoli, SelmaBipiemme Leasing, UniCredit Banca.

 

In particolare, tale accordo intende semplificare i rapporti fra il GSE e gli Istituti Finanziatori relativamente alla gestione della cessione dei crediti nascenti dalla stipula della Convenzione tra il soggetto responsabile e il GSE e potrà essere esteso agli altri Istituti di Credito che ne faranno richiesta.
Per ulteriori informazioni riguardo ai finanziamenti, clicca sul nome della Banca. Accederai direttamente alla pagina dedicata al fotovoltaico.

 

_______________

 

Incentivazione del fotovoltaico e ruolo del GSE - Presentazione  sull'attuale meccanismo di incentivazione

fotografie di impianti realizzati

_______________

 

 

Per gli Enti Pubblici

 

Linee Guida  - bozza per la redazione di un Capitolato Speciale d'Appalto TIPO per la progettazione e l'installazione di impianti fotovoltaici "grid connected" (connessi in rete) in edifici pubblici

 
 

 

 

poche facili regole per far diventare la casa energeticamente

efficiente

 

Scegli solo elettrodomestici di classe  A + +    o     A +

Non lasciare gli elettrodomestici in stand by: così facendo riuscirai a risparmiare anche il 25% dei consumi di energia elettrica

Fai controllare ogni anno la caldaia: se la caldaia è anche minimamente sporca la sua efficienza cala drasticamente

Regola il termostato, in modo che sia acceso solo per riscaldare quando ce ne è veramente bisogno

Usa i riduttori del flusso dell’acqua: ti permetteranno di ridurre del 50% la qualità dell’acqua uscita dal lavandino

Monta dei doppi vetri e isola il cassonetto: in questo modo eviterai che l’aria calda esca dalla casa e che l’aria fredda esterna entri

Usa lampadine ad alta efficienza: hanno una efficienza da 4 a 10 volte superiore rispetto a quelle normali

Utilizza la lavatrice solo a carico pieno

Regola il frigorifero e il congelatore: tra i 5 e i 6 gradi il frigorifero e tra i -18 e -15 il congelatore

Sostituisci lo scaldabagno elettrico con quello a gas/metano

 
 

top

 

 

 

 

 

 

Certificazione energetica edifici: le normative regionali.

In attesa delle linee guida nazionali, molte Regioni hanno emanato una propria disciplina

 


 

NOVITA' IMPOSTE DAL DECRETO LGS. n. 311/2006

SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

PRINCIPALI NOVITA'

  • Il decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 (che modifica il precedente decreto n. 192/2005), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio, estende, a partire:

    • dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, in caso di compravendita.

    • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. 

    • Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

  • Fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione (con un prossimo decreto), l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente. 

  • Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti. La detrazione del 55% dell'IRPEF si applica pure ai costi sostenuti per l'acquisizione della certificazione energetica.

  • Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

  • In vigore dal 1° gennaio 2008 i nuovi livelli di isolamento termico. Dal 1° gennaio 2010, viene introdotto un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.

  • Per i nuovi edifici (di qualsiasi tipo) diventa obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con un decreto ministeriale.

  • Agevolato l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento.

  • Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.

  • COMPITI DELLE REGIONI - Obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare. Entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.

METODOLOGIA NAZIONALE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

L’obiettivo nazionale è mettere a disposizione uno strumento condiviso, per i certificatori e i progettisti.  Il decreto “correttivo” (n. 311/2006) demanda alle Regioni l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto stesso.  Su questo fronte la direttiva 2002/91/CE prevede la possibilità di calcolare il rendimento energetico degli edifici in base a una metodologia, che può anche essere differenziata a livello regionale”, ma sottolinea anche come ogni interpretazione locale debba fare riferimento a “un’impostazione comune” allo scopo di creare un contesto omogeneo che renda l’informazione sul rendimento energetico degli edifici “un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario”. Nella direttiva si fa riferimento allo sviluppo di metodologie di calcolo che portino ad una armonizzazione delle procedure a livello comunitario. In questi anni sono state elaborate una serie di norme di riferimento per gli stati europei.

 

Le norme tecniche UNI di riferimento (elencate nell'allegato "M" al D. Lgs. 311/2006):

 

FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO

  • UNI EN 832  calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento (norma  per gli edifici residenziali e norma UNI EN ISO 13790 per gli altri edifici),

  • UNI EN ISO 10077-1 calcolo della trasmittanza termica di finestre e chiusure - Metodo semplificato  

  • UNI EN ISO 10077-2 prestazione termica di finestre porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai

  • UNI EN 13789 calcolo del coefficiente di perdita per trasmissione per determinare la prestazione termica degli edifici 

  • UNI EN 13465 calcolo delle portate d’aria negli edifici residenziali per la ventilazione 

  • UNI EN ISO 6946 componenti ed elementi per l'edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo calcolo

  • UNI 10339 impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. regole per la richiesta dell'offerta

  • UNI 10347 riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo  - ABROGATA

  • UNI 10348 riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodi di calcolo - ABROGATA

  • UNI TS 11300 parte 1 e parte 2 (norma del 2008 - non è tra quelle dell'allegato M) certificazione energetica edifici

  • UNI 10349 riscaldamento e raffrescamento degli edifci - dati climatici

  • UNI 10379-05 riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato

  • UNI EN 13465 ventilazione degli edifici - metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali

  • UNI EN 13779 ventilazione negli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento

  • UNI EN 13789 prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodi di calcolo

  • UNI EN ISO 13370 prestazione termica  degli edifici - Trasferimento di calore attraverso  il terreno - Metodi di calcolo

PONTI TERMICI

  • UNI EN ISO 10211-1, ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Metodi generali di calcolo.

  • UNI EN ISO 10211-2, ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari.

  • UNI EN ISO 14683, ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto

VERIFICHE DI CONDENSA

  • UNI EN ISO 13788 prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. temperatura superficiale interna per evitare  l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale - Metodo di calcolo

  • UNI EN ISO 15927-1 prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - medie mensili dei singoli elementi metereologici

VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO

  • UNI EN ISO 13786 prestazione termica dei componenti per l'edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo

SCHERMATURE SOLARI ESTERNE

  • UNI EN ISO 13561 tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)

  • UNI EN ISO 13659 chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)

  • UNI EN  14501 benessere termico e visivo, caratteristiche prestazionali e classificazione

  • UNI EN  13363.01 dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato

  • UNI EN  13363.02 dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato

BANCHE DATI

  • UNI 10351 materiali da costruzione - conduttività termica e permeabilità al vapore

  • UNI 10355 murature e solai - valori della resistenza termica e metodo di calcolo

  • UNI EN 410 vetro per edilizia - determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate

  • UNI EN 673 vetro per edilizia - determinazione della trasmittanza termica (valore U) - metodo di calcolo

  • UNI EN ISO 7345  isolamento termico

 

REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI (ALLEGATO "C"  AL D. LGS. 311/2006)

 

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

 

edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in  KWh/m² anno

Rapporto di forma edificio S/V

zona  climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

<=0,9

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

 

Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1.01.2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in KWh/m² anno 

Rapporto di forma edificio S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

9,5

9,5

14

14

23

23

37

37

52

52

<=0,9

41

41

55

55

78

78

100

100

133

133

 

Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1.01.2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in KWh/m² anno 

Rapporto di forma edificio S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

8,5

8,5

12,8

12,8

21,3

21,3

34

34

46,8

46,8

<=0,9

36

36

48

48

68

68

88

88

116

116

 

tutti gli altri edifici

 

Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in KWh/m² anno 

Rapporto di forma edificio S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

2,5

2,5

4,5

4,5

7,5

7,5

12

12

16

16

<=0,9

11

11

17

17

23

23

30

30

41

41

 

Tabella 2.2 Valori limite, applicabili dal 1.01.2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in KWh/m² anno 

Rapporto di forma edificio S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

2,5

2,5

4,5

4,5

6,5

6,5

10,5

10,5

14,5

14,5

<=0,9

9

9

14

14

20

20

26

26

36

36

 

Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1.01.2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in KWh/m² anno 

Rapporto di forma edificio S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

 a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000 GG

oltre 3000 GG

<=0,2

2

2

3,6

3,6

6

6

9,6

9,6

12,7

12,7

<=0,9

8,2

8,2

12,8

12,8

17,3

17,3

22,5

22,5

31

31

 

   

TRASMITTANZE TERMICHE  (ALLEGATO "C"  AL D. LGS. 311/2006)

 

Tabella 2.1 (allegato C del D.Lgs 311/2006) - Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m²K

Zona climatica

dall'1 gennaio 2006   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2008   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2010   U (W/m²K)

A

0,85

0,72

0,62

B

0,64

0,54

0,48

C

0,57

0,46

0,4

D

0,5

0,4

0,36

E

0,46

0,37

0,34

F

0,44

0,35

0,33

 

 

 

Tabella 3.1 (allegato C del D.Lgs 311/2006) - Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m²K

Zona climatica

dall'1 gennaio 2006   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2008   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2010   U (W/m²K)

A

0,80

0,42

0,38

B

0,60

0,42

0,38

C

0,55

0,42

0,38

D

0,46

0,35

0,32

E

0,43

0,32

0,30

F

0,41

0,31

0,29

 

 

 

Tabella 3.2 (allegato C del D.Lgs 311/2006) - Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di pavimento espressa in W/m²K

Zona climatica

dall'1 gennaio 2006   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2008   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2010   U (W/m²K)

A

0,80

0,74

0,65

B

0,60

0,55

0,49

C

0,55

0,49

0,42

D

0,46

0,41

0,36

E

0,43

0,38

0,33

F

0,41

0,36

0,32

 

 

 

Tabella 4a. (allegato C del D.Lgs 311/2006) - Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K

Zona climatica

dall'1 gennaio 2006   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2008   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2010   U (W/m²K)

A

5,5

5,0

4,6

B

4,0

3,6

3,0

C

3,3

3,0

2,6

D

3,1

2,8

2,4

E

2,8

2,4

2,2

F

2,4

2,2

2,0

 

 

 

Tabella 4b. (allegato C del D.Lgs 311/2006) - Valori limite della trasmittanza termica U  dei vetri  espressa in W/m²K

Zona climatica

dall'1 gennaio 2006   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2008   U (W/m²K)

dall'1 gennaio 2010   U (W/m²K)

A

5,0

4,5

3,7

B

4,0

3,4

2,7

C

3,0

2,3

2,1

D

2,6

2,1

1,9

E

2,4

1,9

1,7

F

2,3

1,7

1,3

 

Esempi per il calcolo della trasmittanza di solai, pareti perimetrali, serramenti, ponti termici (dal sito dell'efficienza energetica dell'ENEA)

 

- dati climatici utili nei calcoli -

 

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA E DEI GRADI GIORNO - Art. 2 (DPR 412/93 integrato con il DPR 551/1999)Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 

Per conoscere i GRADI GIORNO di tutti i comuni italiani, un riferimento utile è il sito  www.comuni-italiani.it cercando all'interno di ogni città i dati climatici.

TEMPERATURA DELL' ARIA DI PROGETTO DELLE CITTA' ITALIANE  (DM 27/07/2005)

Torino -8 | Vicenza -5 | Rieti -3 | Alessandria -8 | Vicenza (zona altopiani) -10 | Viterbo -2 | Asti -8 | Trieste -5 | Napoli 2 | Cuneo -10 | Gorizia -5 | Avellino -2 | Alta valle cuneese -15 | Pordenone -5 | Benevento -2 | Novara -5 | Udine -5 | Caserta 0 | Vercelli -7 | Bassa Carnia -7 | Salerno 2 | Aosta -10 | Alta Carnia -10 | L'Aquila -5 | Valle d'Aosta -15 | Tarvisio -15 | Chieti 0 | Alta Valle d'Aosta -20 | Bologna -5 | Pescara 2 | Genova 0 | Ferrara -5 | Teramo 0 | Imperia 0 | Forlì -5 | Campobasso -4 | La Spezia 0 | Modena -5 | Bari 0 | Savona 0 | Parma -5 | Brindisi 0 | Milano -5 | Piacenza -5 | Foggia 0 | Bergamo -5 | Provincia di Piacenza -7 | Lecce 0 | Brescia -7 | Ravenna -5 | Taranto 0 | Como -5 | Reggio Emilia -5 | Potenza -3 | Provincia di Como -7 | Ancona -2 | Matera -2 | Cremona -5 | Ascoli Piceno -2 | Reggio Calabria 3 | Mantova -5 | Macerata -2 | Catanzaro -2 | Pavia -5 | Pesaro -2 | Cosenza -3 | Sondrio -10 | Firenze 0 | Palermo 5 | Alta Valtellina -15 | Arezzo 0 | Agrigento 3 | Varese -5 | Grosseto 0 | Caltanissetta 0 | Trento -12 | Livorno 0 | Catania 5 | Bolzano -15 | Lucca 0 | Enna -3 | Venezia -5 | Massa Carrara 0 | Messina 5 | Belluno -10 | Pisa 0 | Ragusa 0 | Padova -5 | Siena -2 | Siracusa 5 | Rovigo -5 | Perugina -2 | Trapani 5 | Treviso -5 | Terni -2 | Cagliari 3 | Verona -5 | Roma 0 | Nuoro 0 | Verona (zona lago) -3 | Frosinone 0 | Sassari 2 | Verona (zona montagna) -10 | Latina 2 |

 


Documenti utili per la redazione della certificazione energetica degli edifici che possono essere consultati sul web.


CORSI DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

IN ATTESA DEL PROSSIMO DECRETO SULLE LINEE GUIDA PER I CRITERI DI CERTIFICAZIONE

 

I corsi ad oggi realizzati da vari soggetti nazionali non abilitano automaticamente alla qualifica di certificatore di efficienza energetica degli edifici ai sensi dell'attuale normativa e del prossimo decreto ministeriale sulle linee guida per i criteri di certificazione.

Tali corsi informano e formano il professionista:

  • sulle norme da rispettare ai fini della certificazione energetica,

  • sull'innovazione dei materiali per l'isolamento termico dell'involucro edilizio nel rispetto delle trasmittanze imposte dai vigenti decreti legislativi,

  • dando idee per una progettazione ed esecuzione intelliggente volte al risparmio energetico nell'edificio.

Il prossimo decreto ministeriale (in attesa per l'autunno) individuerà le modalità e i criteri per l'accreditamento dei soggetti professionisti che saranno impegnati nella certificazione energetica degli edifici.

 




 

 

top

FINANZIARIA 2007

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl.to ord. n. 244

 

DECRETO MINISTERIALE (SVILUPPO ECONOMICO) APPLICATIVO FINANZIARIA SU EDIFICI

Riduzione del 55% dell'Irpef per spese di riqualificazione energetica degli immobili esistenti

IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO RIPORTANTE LE LINEE GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PER FRUIRE DEL 55% DI RIDUZIONE DELL’IRPEF PREVISTA DALLA FINANZIARIA 2007, IL TECNICO INCARICATO PUO’ RILASCIARE L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA SEGUENDO LO SCHEMA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PREVISTA DAL DECRETO del 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) – pubblicato in G.U. n. 47 del 26/02/2007.

Luglio 2008 > Agenzia delle Entrate: una guida alle detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico, aggiornata con la Legge Finanziaria 2008 e il Decreto ministeriale 7 aprile 2008

novembre 2007: Sconto 55% su infissi e pannelli solari "senza attestato energetico"

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.

Emendamento  - approvato dalla Commissione Bilancio – che modifica l’articolo 2, comma 14 del disegno di legge Finanziaria 2008 all’esame del Senato in questi giorni.

Proroga anche fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Arriva altresì la correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi.

         (news 7 novembre 2007 da  www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=10724&iDCat=27).

 

zona climatica

strutture opache verticali U (W/m² K)

Strutture opache orizzontali U(W/m²K)

Finestre comprensive di infissi U(W/m²K)

Coperture 

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

LA FINANZIARIA SUGLI EDIFICI IN SINTESI

 

OBIETTIVO (art. 2): Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto.

 

DETRAZIONI PER (art. 3):

a)       interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1.       fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2.       fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

3.       demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

b)       interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

1.       miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

2.       miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c)       interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1.       fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

2.       smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

d)       prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

Procedura per richiedere le detrazioni:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;

  • trasmettere all’E.N.E.A. entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica;

  • effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

  • conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.
     

DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE

 

Applicazione web per la compilazione e l'invio online della documentazione prevista dal "Decreto edifici" in attuazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria e dal "Decreto motori" in attuazione dei commi 358 e 359 della Finanziaria

 

Il sito ENEA dedicato all'efficienza energetica informa sugli incentivi e sulle procedure per ottenerli.


Nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.
Gli unici documenti da inviare sono copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata nell'allegato E al decreto - all'ENEA, o attraverso il sito internet www.acs.enea.it (dopo il 30 aprile 2007) ottenendo ricevuta informatica, o tramite raccomandata semplice all'indirizzo ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.

 

Dal sito dell'ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html)

esempi di razionalizzazione energetica dell'involucro edilizio 

opuscoli pubblicati a cura dell'ENEA sulle tecnologie efficienti

opuscoli dell'ENEA  per ampliare i temi incentivati dalla Finanziaria 2007

-  risparmio energetico nella casa
 

 

Maggio 2007: la Commissione Attività produttive della Camera, nella seduta del 16 maggio 2007, ha approvato un emendamento al disegno di legge Bersani, che sostituisce il comma n. 349 della Finanziaria, indicando come unico riferimento per le procedure di accesso all’agevolazione il DM 19 febbario 2007 (decreto edifici) che richiede soltanto l’invio della comunicazione all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Verrebbe ad essere cancellato quindi l’attuale riferimento al DM del 18 febbraio 1998, n. 41, che invece prevede l’obbligo dell’invio a Pescara della comunicazione preventiva, e al quale fa invece riferimento il comma 387 della Finanziaria, relativo alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie.

 

Circolare del 31/05/2007 n. 36 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-345-346 e 347 della Finanziaria 2007.

 

Per tecnico abilitato - si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

 

Attestato di certificazione e di qualificazione energetica - da redigere, successivamente alla esecuzione degli interventi, secondo le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005.
 

Cumulabilità delle agevolazioni - Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
 

Allegati al Decreto:

§        ALLEGATO A - ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (dati riferiti alla situazione successiva agli interventi). Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all’allegato B al decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 richiamate (da scaricare dal sito del Comitato termotecnico Italiano).  

§    ALLEGATO B Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

§       ALLEGATO C Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (ZONE CLIMATICHE)

§      ALLEGATO D - Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

§      ALLEGATO E - Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre  2006, n. 296

 

NOTA PER I TECNICI CHE OPERANO NEL COMUNE DI PALERMO

Il Comune di Palermo non ha approvato ad oggi alcuna metodologia specifica di calcolo per la redazione della  certificazione energetica dell'edificio (di cui al D. Lgs n. 192/2005 integrato con il D. Lgs. n. 311/2006 ed altresì in riferimento al Decreto del 19 febbraio 2007, attuativo della Finanziaria 2007, per la detrazione IRPEF del 55% per interventi di riqualificazione energetica dell'edificio).

 

 

 

INTERVENTI E PRESTAZIONI DA CONSEGUIRE - REQUISITI DA RISPETTARE

 

INTERVENTI

PRESTAZIONE DA CONSEGUIRE

O REQUISITI DA RISPETTARE

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

I valori dell`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale1 inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all`Allegato C del Decreto 19 febbraio 2007

Interventi sull`involucro di edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l`esterno e verso vani non riscaldati

I valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all`Allegato D (cfr. Allegato 6) del Decreto 19 febbraio 2007

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita`

-

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Determinato secondo quanto previsto all'allegato I del D. Lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni (art. 5, comma 3).  

 

 

Per quanto riguarda gli interventi sull'involucro, il Decreto non riporta tra gli interventi quelli che riguardano le strutture opache orizzontali (peraltro contenute all'art. 1, comma 345 della Finanziaria 2007, legge 296/2006), in quanto i valori delle trasmittanze per i pavimenti e le coperture, così come riportati nella tabella 3 alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono errati.  Si attende a breve una modifica di tale tabella e conseguente decreto attuativo.

 

SULLE TRASMITTANZE TERMICHE

Maggio 2007: Un emendamento al decreto Bersani (in discussione in questi giorni), corregge l’errore contenuto nella tabella allegata al comma 345 della Finanziaria, relativo alle strutture opache orizzontali, che riporta un’inversione dei valori delle trasmittanze nelle colonne delle coperture e dei pavimenti. A causa di questo errore, il DM 19 febbraio 2007 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre. L'errore sta per essere ufficialmente rettificato, e dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.  L’emendamento approvato la scorsa settimana sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla Finanziaria con la nuova tabella corretta. In realtà i valori sono gli stessi, si è proceduto soltanto ad scambiare tra loro le intestazioni delle colonne Coperture e Pavimenti.  Il disegno di legge cui gli emendamenti fanno riferimento ha terminato l’esame da parte delle Commissioni ed inizia oggi l’esame dell’Assemblea.

NEWS Giugno 2007: Nuova Tabella allegata al comma 345 della Finanziaria 2007, come modificata dall’art. 47 del ddl "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale" (A.C. 2272-bis)

zona climatica

strutture opache verticali U (W/m² K)

Strutture opache orizzontali U(W/m²K)

Finestre comprensive di infissi U(W/m²K)

Coperture 

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

 

    TABELLA DEGLI INTERVENTI, SPESE DETRAIBILI E VALORE DI DETRAZIONE

 

INTERVENTO

SPESE DETRAIBILI

VALORE MASSIMO DI DETRAZIONE

Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell`Allegato C, del Decreto

(art.1, c. 344, legge 296/2006)

RIENTRANO TUTTE LE SPESE (COMPRESE QUELLE DI SEGUITO ELENCATE) SOSTENUTE PER INTERVENTI CHE COMPLESSIVAMENTE CONSENTANO DI OTTENERE UN VALORE LIMITE DI FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA ANNUO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INFERIORE DI ALMENO IL 20% RISPETTO AI VALORI RIPORTATI NELL`ALLEGATO C DEL DECRETO

100.000 euro

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi

(art.1, c. 345, legge 296/2006)

Interventi su elementi opachi costituenti l`involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie (art. 3, comma 1, lett. a del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:

      - fornitura e posa in opera di:

                        1. materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti,

                        2. materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

         - demolizione e ricostruzione dell`elemento costruttivo interessato dall`intervento.

 ---------------------------------------------------------------

Interventi su finestre, comprensive degli infissi (art. 3, comma 1, lett. b del D. 19/02/2007) realizzati attraverso:

           - fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

            - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.

60.000 euro

           INTERVENTO                                  SPESE DETRAIBILI                                 VALORE       

                                                                                                                                      MASSIMO DI

                                                                                                                                      DETRAZIONE

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università

(art. 1, c. 346, legge 296/2006)

Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:

          - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento

60.000 euro

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (a).

(art. 1, c. 347, legge 296/2006)

Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:

          - smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

           - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

 In tale caso, sono detraibili anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a:

  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione;

  • sistemi di trattamento dell'acqua;

  • dispositivi di controllo e regolazione;

  • sistemi di emissione

30.000 euro

(a) Rientra la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Diversamente, è escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi  

Esempi per il calcolo della trasmittanza di solai, pareti perimetrali, serramenti, ponti termici (dal sito dell'efficienza energetica dell'ENEA)

DATI UTILI AL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE/ATTESTATO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI NELLA CITTÀ DI PALERMO:

§         Zona climatica: B (DPR 412/93) - Temperatura aria di progetto: 5 (DM 27/07/2005) -   Gradi giorno (GG): 751


top

 

Fonti rinnovabili: il fotovoltaico e gli incentivi

DECRETO CONTO ENERGIA (2007)     Gazzetta ufficiale 23/02/2007 n. 45

IL CONTO ENERGIA SPIEGATO DAL GSE NELLA RIVISTA "ELEMENTI"

 

Atlante italiano della radiazione solare (ENEA)

 

Novità fondamentale:

si realizza l'impianto fotovoltaico,

si connette alla rete di distribuzione dell'energia elettrica

e successivamente si inoltra richiesta della tariffa incentivante al Gestore di Servizi Elettrici

 

 

 

 

 

 

Tariffe incentivanti per 20 anni differenziate per:

(1) impianti al suolo o diverso dalle successive tipologie (art. 2 comma 1, lettera b1 del decreto)

(2) impianti architettonicamente parzialmente integrati (art. 2 comma 1, lettera b2 del decreto)

(3) impianti architettonicamente integrati con l'edificio  (art. 2 comma 1, lettera b3 del decreto)

                          (1)     (2)      (3)

da 1 a 3 kwp:    0,40 - 0,44 - 0,49  €uro / kwh

da 3 a 20 Kwp:  0,38 - 0,42 - 0,46  €uro / kwh

da 20 Kwp:       0,36 - 0,40 - 0,44  €uro / kwh

 

FOTO DEGLI IMPIANTI NON INTEGRATO, PARZIALMENTE INTEGRATO E INTEGRATO ARCHITETTONICAMENTE

da 1 a 3 kwp: 0,40 €uro / kwh           da 3 a 20 Kwp:0,38 €uro / kwh            da 20 Kwp: 0,36 €uro / kwh

 


 

 da 1 a 3 kwp:0,44 €uro / kwh          da 3 a 20 Kwp: 0,42 €uro / kwh         da 20 Kwp: 0,40 €uro / kwh

 


da 1 a 3 kwp: 0,49  €uro / kwh             da 3 a 20 Kwp:  0,46  €uro / kwh              da 20 Kwp: 0,44  €uro / kwh

 


 

Incentivazione del fotovoltaico e ruolo del GSE -  Presentazione  sull'attuale meccanismo di incentivazione. Indicate  le tipologie degli impianti ammessi all’incentivazione (art. 2): non integrato, parzialmente integrato, integrato

La tariffa incentivante dell’impianto è determinata altresì dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo).

La tariffa può essere incrementata del 5 % in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4.

La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica dell'edificio.

Novità fondamentali del Decreto:

  • L’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare ammonta a  3000 MW entro il 2016.

  • Incremento del 5% delle tariffe incentivanti (art. 6 comma 4)

    • per le scuole pubbliche e gli ospedali pubblici

    • per gli impianti integrati negli edifici e installati in sostituzione di coperture contenenti amianto

    • per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

    • per impianti non integrati, ricadenti nelle righe B e C (maggiori di 3 kW), il cui soggetto responsabile acquisisce (per l’impianto fotovoltaico) - il titolo di autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999.

          Gli incrementi non sono tra loro cumulabili.

  • Previsto un ulteriore aumento dell’incentivo, da un minimo dal 10% e fino al 30%, per gli impianti fino a 20 Kwp e operanti in regime di scambio sul posto, che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati (certificato di efficienza energetica dell'edificio).

    Consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10% e premio massimo pari al 30%).

    Procedura da seguire:

    1. Il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche (ante e post intervento migliorativo).

    2. GSE verifica la completezza della documentazione tecnica inviata dal soggetto responsabile e comunica al soggetto responsabile il riconoscimento del premio.

    3. Il riconoscimento del premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.

 

  • VARIAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI NEL TEMPO (art. 6)

    • L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe anni 2007 e 2008 riportate nel DM).

    • Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento degli anni 2007 e 2008, per ciascuno degli anni successivi al 2008.

    • Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.

    • Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.

     

  • CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA’ (art. 9)

    1. Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM:

      • contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%.

      • certificati verdi e titoli di efficienza energetica.

    2. Per le scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità.

    3. Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con la detrazione fiscale.

    4. Sono escluse dalle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati per obblighi di legge (n° 192/2005 e n° 296/2006), che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010.

     

     

AVVISO DAL GSE DOPO LA RICEZIONE DELLE PRIME 100 RICHIESTE DI ACCESSO ALLE TARIFFE

News del 20/07/2007     www.grtn.it/news/procedure/leggi_news.asp?IdNews=7545
L'esame delle prime cento richieste di accesso agli incentivi previsti dal nuovo Conto energia per il fotovoltaico, ha evidenziato che la maggior parte delle domande non è risultata idonea per il riconoscimento della tariffa. Ricordiamo che nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o presenti inesattezze tecniche, il GSE sospende la pratica richiedendo l'ulteriore documentazione necessaria. In questo caso il titolare dell'impianto ha 90 giorni di tempo per integrare la richiesta con la documentazione precisata del GSE, pena l'esclusione dall'incentivazione. Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

  • la richiesta di tariffa incentivante, la scheda tecnica finale d'impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e l'eventuale richiesta del premio abbinato al risparmio energetico devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it) e firmate in originale;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

  • la documentazione finale di progetto deve contenere almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell'impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare l'impianto in una delle tipologie descritte all'art. 2 comma 1 lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime lettere b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.

  • il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve attestare i risultati delle prestazioni dell'impianto. Tale obbligo è esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli con potenza superiore a 50 kWp, come prescritto dai precedenti decreti ministeriali.

 

 

top

 

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 

Fase 1 - Autorizzazioni da ottenere per la realizzazione dell'impianto

SICILIA: Circolare A.R.T.A. n. 28553 del 15-04-2008 per gli impianti fotovoltaici in Sicilia niente procedura VIA per impianti fotovoltaici sotto 20 Kwp (solo valutazione incidenza in Zone Protezione Speciale)......

 

Con l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dai comuni) si ha possibilità di verificare ufficialmente ed immediatamente l'esistenza di vincoli sul sito ove si intende realizzare l'impianto fotovoltaico (vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali, idrogeologici nel caso di impianto a terra, sito ricadente all'interno di riserve e parchi naturali, ecc.).

 

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

 

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

 

Ufficio competente:

Assessorato Regionale Industria - Servizio II (di Via Ugo La Malfa 87/89 90146 - Palermo,  tel. 091.7070679/680)

 

 

INOLTRE:

 

Riguardo alle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale si richiama l'articolo 5 del decreto sul Conto Energia (2007):

- comma 7: "ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006."

- comma 8: gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), e gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW (ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 504/1995) sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 3.09.1999), semprechè non ubicati in aree protette.

- comma 9: anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
 

 

NORMATIVA REGIONALE

 

La seguente normativa regionale disciplina l'ottenimento di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica dalla fonte solare in Sicilia:

Decreto Regionale del 17 maggio 2006

Decreto Regionale del 17 maggio 2006 (sostituzione di schema di istanza da presentare)

Circolare A.R.T.A. n. 28553 del 15-04-2008 per gli impianti fotovoltaici in Sicilia (niente procedura VIA per impianti fotovoltaici sotto 20 Kwp, solo valutazione incidenza in Zone Protezione Speciale).

--------

 

Fase 2 - Procedure per realizzazione impianto e accesso alle tariffe incentivanti

(art. 5 decreto Conto Energia)

  • Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete (ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 387/2003).

  • Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica...

  • A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.

  • Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
    soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.

  • Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto
    all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. Le modalita' di erogazione della tariffa sono fissate nel provvedimento.

 

Sito del GSE sulle procedure per accedere agli incentivi del CONTO ENERGIA

 

L'11 aprile 2007 è stata emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la delibera 90/07 che definisce le modalità operative per accedere al nuovo Conto Energia sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
 

L’AEEG ha definito le procedure da seguire per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici (che costituiscono parte rilevante della generazione distribuita);
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.

L’Allegato alla delibera prevede che:

  • il responsabile invia al GSE la richiesta corredata dalla documentazione necessaria;

  • il GSE predisporrà un portale informativo nel quale registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i modelli cartacei da inviare, debitamente sottoscritti, al GSE. Tali modelli potranno essere compilati a mano fino a quando il portale non sarà operativo.

  • Il GSE, dopo aver verificato la completezza della richiesta, comunica al responsabile dell’impianto l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante. In caso di esito positivo, all’impianto verrà assegnato un numero identificativo. Una procedura analoga, con appositi modelli, è prevista per la richiesta del premio.

La tariffa incentivante e il premio vengono riconosciuti per 20 anni. Il pagamento delle tariffe e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente o mensilmente dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante, eventualmente maggiorata dal premio.
Il GSE eseguirà verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo sopralluoghi a campione, anche avvalendosi di soggetti terzi abilitati, enti di ricerca, di certificazione e istituti universitari. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e del premio, con esclusione degli interessi legali.
Per il monitoraggio tecnologico previsto dal DM 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al GSE le informazioni relative ai costi dell’impianto e della sua manutenzione.
Dell’Allegato fanno parte i moduli per la richiesta delle tariffe incentivanti relativa agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007, e agli impianti entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore della suddetta delibera ed il 1° ottobre 2005; i modelli per redigere la Scheda tecnica finale di impianto e quelli per richiedere il premio.

L'AEEG ha emanato altre delibere:

  • “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione” (delibera 88/07) che definisce criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta, un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi);

  • “Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 KV” (delibera 89/07) che prevede:

    • un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione;

    • una riduzione del 50% per i privati e del 40% per le imprese dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.

 

-------

La disciplina fiscale delle tariffe incentivanti  (www.agenziaentrate.it - www.fiscooggi.it)

Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti non commerciali o ai condomìni che utilizzano pannelli solari, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, non formano reddito imponibile se l’energia è destinata esclusivamente agli usi “domestici”.

Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito di un’attività commerciale, l’incentivo è rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. In nessun caso, poi, il contributo rientra nel campo di applicazione Iva, perché le somme erogate rappresentano un “contributo a fondo perduto” percepito in assenza di una controprestazione.

Con la circolare 46/E, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del cosiddetto “incentivo in conto energia” corrisposto dal gestore dei servizi elettrici, Gse spa, a chi usa un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, come stabilito dal decreto legislativo emanato, nel 2003, in attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (Dlgs n. 387/2003). In particolare, la circolare illustra la disciplina Iva, Irap e imposte dirette applicabile alle tariffe incentivanti ricevute per l’energia prodotta e ai ricavi derivanti dalla vendita.

Tariffa incentivante
Quale “contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico” - spiega la circolare - le somme ricevute non sono mai rilevanti ai fini Iva, mentre rilevano ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa (si considera tale anche l’impianto che, per la sua collocazione separata, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente). In questo caso, la tariffa incentivante costituisce un contributo in conto esercizio e in quanto tale concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza, anche ai fini Irap. Quanto poi all’applicazione della ritenuta d’acconto, l’Agenzia sottolinea che il gestore dei servizi elettrici è tenuto a operarla (nella misura del 4%) sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto a farlo nei confronti di chi non svolge attività commerciale.

Ricavi derivanti dalla vendita di energia
Sono sempre da assoggettare ad Iva, tranne nel caso in cui derivano dall’utilizzo, da parte di una persona fisica o ente non commerciale, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di un impianto con potenza fino a 20 Kw. Ai fini delle imposte dirette, in quest’ultimo caso vanno considerati “redditi diversi” (attività commerciale non esercitata abitualmente), mentre concorrono, come componenti positivi di reddito, alla determinazione della base imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap quando la vendita dell’energia prodotta in eccesso è effettuata nell’ambito di un’attività di impresa.

Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la circolare contiene un riepilogo della normativa sugli incentivi in conto energia e ricorda i criteri per la determinazione della tariffa.
 

 


 

 

top

  NORMATIVA NAZIONALE SULLE AUTORIZZAZIONI

PER REALIZZARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17

---   articoli 2 e 12 estratti dal Decreto 387/2003   ---

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;


b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);


c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b)
;


d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;


e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);


f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche' l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;


g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);


i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;


l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;


m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;


n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;


o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

 


 

 

Decreto del 22/12/2006 del Ministero dello Sviluppo Economico

Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(Gazzetta ufficiale 03/01/2007 n. 2)

 

Un programma di interventi per il risparmio energetico relativamente alle utenze pubbliche, come previsto da un precedente decreto del 2004 (Ministero dello Sviluppo Economico), che indicava gli obiettivi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, in attuazione del Dlgs 79/1999 (DM elettrico).
Il decreto, che fa riferimento anche al Dlgs n. 192/2005, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, prevede l’effettuazione di diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva dei conseguenti interventi, e definisce la ripartizione delle risorse tra le Regioni e Province Autonome.
Le risorse destinate a tali attività sono pari a 8.507.015,37 euro (di cui Euro 634.258,45 per la Sicilia), ripartite tra le Regioni e Province autonome; successivamente le Regioni le assegneranno con procedure di evidenza pubblica.

I soggetti aggiudicatari, che eseguiranno gli interventi per i quali sono state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, potranno richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di valore pari alla riduzione dei consumi conseguita.
Sono ammesse all’effettuazione delle diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva degli interventi le seguenti tipologie di utenze energetiche:
a) scuole pubbliche - b) sistemi idrici - c) illuminazione pubblica - d) edifici pubblici o ad uso pubblico - e) edifici ad uso residenziale - f) ospedali, cliniche, case di cura.
La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le misure e gli interventi di riduzione dei consumi è demandata alle Regioni e Province autonome secondo i seguenti criteri:
a) rappresentatività delle utenze energetiche; - b) valenza energetico-ambientale degli interventi;
c) entità dei consumi e dei possibili risparmi; - d) replicabilità e visibilità degli interventi;
e) immediatezza dell’intervento.

Il programma riporta, inoltre, i costi tipici indicativi per l’esecuzione di diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi, con preciso riferimento alle attività descritte nell’allegato 1.

 

COSTI TIPICI INDICATIVI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE
Tipologia                                  Costo tipico indicativo
------------------------------------------------------------------------------------
Scuole pubbliche                                  fino a 20.000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
Sistemi idrici                                        fino a 30.000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
Illuminazione pubblica                           fino a 40.000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
Edifici pubblici o ad uso pubblico           fino a 60.000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
Edifici ad uso residenziale                     fino a 20.000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
Ospedali, cliniche, case di cura,

strutture  adibiti a ricovero o cura

di minori o anziani e assimilabili             fino a 60.000 euro

------------------------------------------------------------------------------------
Le Regioni e Province autonome hanno 180 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto (a decorrere dal 3.01.2007), per comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, la lista degli interventi finanziabili, indicandone la collocazione e le caratteristiche, e l’eventuale importo di cofinanziamento. Per la progettazione esecutiva si applicano le disposizioni del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici). Il monitoraggio e la diffusione dei risultati del programma sono affidati all’ENEA.

Regione Sicilia, comunicato stampa 2 marzo 2007: un tavolo tecnico per monitoraggio consumi in strutture sanitarie


top

IL COMUNE DI PALERMO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Variante Generale al P.R.G. - Norme per l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici

1. Finalità ed ambito d’applicazione

1) Il presente titolo, in accordo gli articoli 1, 4, 5 8, 25 e seg. della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa norme e criteri generali o tecnico - costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili ed assimilate definire secondo il comma 3, art. 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, permettere un uso sempre più efficace dell’energia negli edifici e permettere una integrazione sempre maggiore tra le risorse energetiche, l’assetto del territorio e la sostenibilità ambientale.

2) Tali criteri informano la progettazione dell’edilizia sovvenzionata - convenzionata nonché quella pubblica e privata, sia di nuova costruzione sia di recupero di edifici esistenti, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché la progettazione, la modifica, l’installazione, l’esercizio e manutenzione degli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi esterni ed interni adibiti al mantenimento degli standard di benessere psicofisico (climatizzazione, invernale ed estiva, illuminazione) all’interno degli edifici stessi.

2. Zona climatica del Comune di Palermo

Il Comune di Palermo appartiene alla Zona B: presentando un numero di gradi giorno pari a 751, come da allegato A del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

3. Classificazione edifici

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili

E.1. (1.1.) Abitazioni adibite a residenza plurifamiliare con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme.

E.1. (1.2) Abitazioni adibite a residenza mono o bifamiliare con carattere continuativo.

E.1. (2.1) Abitazioni adibite a residenza plurifamiliare con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.

E.1 (2.2.) Abitazioni adibite a residenza mono o bifamiliare con occupazione saltuaria, quali case per vacanza, fine settimana e simili.

E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili

Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

E. 3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili.

Nonché quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili.

E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi.

E 4 (2) Quali mostre, musei e biblioteche, e luoghi di culto

E 4 (3) Quali bar, ristoranti, sale da ballo

E. 5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

E 5 (1) Quali negozi, magazzini di vendita al minuto

E 5 (2) Supermercati, magazzini di vendita all’ingrosso, ipermercati, esposizioni

E. 6 Edifici adibiti ad attività sportive

E 6 (1) Piscine, saune esaminabili

E 6 (2) Palestre e assimilabili

E 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive

E 7 Edifici adibiti alle attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

E 8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

E 8 (1) Piccole imprese e artigiani

E 8 (2) Capannoni industriali e assimilabili

Qualora un edificio sia costruito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete

4. Requisiti per la progettazione degli edifici

Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 gli edifici dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1) durante il periodo estivo, compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, il valore massimo della temperatura operante dell’ambiente più sfavorito, definita secondo la norma contenuta nell’allegato A1, calcolata in assenza di impianti di climatizzazione, non deve superare il valore massimo della temperatura esterna;

2) il livello di illuminamento naturale degli ambienti di nuovi edifici o ristrutturati deve essere contenuto entro i valori normati nell’allegato tecnico A1 "Parametri energetici relativi al regolamento edilizio del Comune di Palermo" in relazione alla destinazione d’uso ed alla localizzazione;

3) al fine di garantire che il controllo della radiazione solare non impedisca la ventilazione naturale e non determini una domanda aggiuntiva di illuminazione artificiale:

a) è auspicabile l’uso di persiane esterne a doppio battente con elementi orizzontali regolabili;

b) è sconsigliato l’adozione di vetri riflettenti (con coefficiente di trasmissione luminosa nel visibile inferiore al valore previsto in allegato A1) almeno per una superficie corrispondente a quella imposta dai rapporti illuminante vigenti.

4) Negli edifici di nuova costruzione vanno previste tutte le soluzioni che consentano la ventilazione naturale. In tal senso, per ogni alloggio è auspicabile la presenza di almeno due fronti dotati di aperture e, in ragione di comprovati impedimenti, possono essere contemplate aperture su vani comuni condominiali (cavedi, scale ecc.).

5) Le aperture vetrate degli edifici dovranno essere dotate di vetri camera con almeno due lastre separate da intercapedine. E’ prevista una deroga nel caso sia comprovata la necessità di soddisfare altri requisiti funzionali (esempio: adozione di cristalli antisfondamento quando necessari).

5. Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e promozione dell’uso razionale dell’energia

1) Come previsto dall’art. 26 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica.

2) Per gli edifici di proprietà privata, qualunque ne sia la destinazione d’uso vale il comma 1 del presente articolo.

3) A meno di insormontabili e documentati impedimenti di natura tecnica, economica o funzionale, da valutare in sede di approvazione di progetto da parte della C.E. gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 30 gradi e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 Dicembre) un grado di ombreggiamento, a causa degli edifici circostanti, contenuto entro i valori normati dell’allegato A1.

4) Non sono da computare ai fini del volume edificabile e dei distacchi aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di cm 30 per quelli di nuova costruzione.

5) Non sono da computare ai fini del volume edificabile verande o serre solari disposte su fronti orientati a sud con un margine di tolleranza di 30 gradi.

6) Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] il sistema di distribuzione dell’acqua calda di ciascun appartamento deve prevedere le utenze lavabiancheria e lavastoviglie, quando queste siano previste per il sistema di distribuzione di acqua fredda.

7) Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] con tetto piano deve essere prevista una tubazione, ben isolata, di collegamento fra il collettore di distribuzione dell’acqua calda di ciascun appartamento e il tetto dell’edificio per l’eventuale installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda.

8) Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] con tetto piano deve essere prevista una coppia di tubi ben isolati che collega l’appartamento al tetto, per l’eventuale installazione di un impianto di condizionamento estivo

9) Negli edifici adibiti a residenza [E1 (1.1.), E.1 (1.2), E1 (2.1), E.1. (2.2.)] devono essere privilegiati gli impianti di riscaldamento centralizzati con contatore di calore per appartamento

10) Per le seguenti categorie di edifici si indicano le tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e di risparmio energetico da adottare, a meno che non venga dimostrata con apposita relazione, l’impossibilità tecnica o l’assenza di convenienza economica 1:

E.1 (1), E 1 (3) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili:

c) Sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per gli usi igienici e sanitari, con superficie non inferiore al valore indicato nell’Allegato A1.

d) Impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento.

e) Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas.

f) Impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente.

E. 2, E.3 (1) E.5 (2) Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunione

a) Sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.

b) Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas.

c) Impianti di cogenerazione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento.

d) Impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quella di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente.

E. 3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura

a) Sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.

b) Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento.

E 6 Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive

a) Pompe di calore, ove possibile azionate da motore alimentato a gas, destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria - ambiente e per riscaldamento aria - ambiente, acqua - vasche e acqua – docce.

b) Pannelli solari piani per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all’aperto.

c) Pannelli solari piani per il riscaldamento dell’acqua delle piscine.

E 7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.

10) Gli obblighi di cui al precedente punto 10 decadono qualora l’edificio sia progettato al fine di sfruttare tecniche e tecnologie di riscaldamento e raffrescamento naturale o "passivo", e venga dimostrato che:

a) nel periodo invernale il consumo di energia primaria è inferiore a quella prevista dal "fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale" calcolato come indicato nel comma 7 dell’art. 8 del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993 della percentuale indicata nelle norme contenute nell’allegato A1;

b) nel periodo estivo il valore massimo della temperatura operante nell’ambiente più sfavorito, calcolata in assenza di impianto di climatizzazione, sia inferiore a quello indicato nel comma 1 del precedente punto 4, della percentuale indicata nelle norme contenute nell’allegato A1.

11) Così come previsto dall’art. 56 della Legge 5 agosto 1978 n° 457, il contributo di concessione viene ridotto di una percentuale proporzionale ai rendimenti specifici e globali:

a) il contributo di concessione viene ridotto di una percentuale proporzionale al minore consumo di energia primaria rispetto a quella prevista dal "fabbisogno normalizzato per la climatizzazione invernale" calcolato come indicato nel comma 7 dell’art. 8 del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993; tale riduzione del contributo verrà regolamentata secondo l’allegato A1.

Tale riduzione non viene concessa nel caso in cui la temperatura operante interna estiva sia maggiore del valore calcolato secondo la procedura in allegato A1;

b) il contributo in concessione viene ridotto di una percentuale proporzionale alla temperatura operante interna estiva secondo quanto indicato nella apposita norma contenuta nell’allegato A1;

c) il contributo di concessione per gli edifici di categoria E.2, E.3 ed E.5(2) è ridotto proporzionalmente al minor consumo elettrico per l’illuminazione secondo quanto indicato nelle apposite norme contenute in allegato A1;

d) il contributo di concessione viene ridotto proporzionalmente alla produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica secondo quanto indicato nelle apposite norme contenute nell’allegato A1;

6. Presentazione dei progetti

Ferme restando le imposizioni previste dalla Legge 10/91 e dal DPR 412/93 in merito alla presentazione della documentazione tecnica, è resa altresì obbligatoria la redazione di una "Relazione tecnica comprovante la rispondenza del progetto alle norme per l’uso efficiente dell’energia del Regolamento Edilizio del Comune di Palermo".

7. Norme finali e transitorie

1) Per quanto non previsto e non specificato nel presente titolo si rinvia al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052, al D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2) Tali norme potranno essere suscettibili di cambiamento all’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 1.2 dell’articolo 30 e comma 1 dell’articolo 32 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10.