STATUTO APPROVATO
il 5/5/2005 dall'assemblea dei soci
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Art. 1 Denominazione |
E’ costituita in ROVIGO una associazione denominata: BOMBARDIERI DEL POLESENE a.s.d. con sede sociale presso la residenza del presidente pro-tempore.
L’ acronimo a.s.d. sta per
“associazione sportiva dilettantistica” in adeguamento al D.lgs.
4/12/97 n. 460 e ne costituisce peculiare distintivo ed a tale scopo sarà inserito in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima. |
Art. 2 Tipo di associazione |
L’associazione deve essere tassativamente apolitica, non perseguire
fini di lucro, non avere carattere commerciale-imprenditoriale ne fini politici.
Per i soci non sono consentiti benefici economici, vigendo il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano a favore di altre società che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. Eventuali proventi saranno commisurati alle spese di gestione, alla
ammortamento degli impianti ed alla copertura di spese per l’iscrizione ad altri enti o associazioni
ed alle quote di iscrizione per la partecipazione a gare e manifestazioni con l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I soci devono accettare consapevolmente e senza
riserve le norme contenute nel presente statuto. |
Art. 3 Scopi sociali
attività |
Gli scopi dell’associazione sono:
- riunire tutti coloro che desiderano praticare il tiro con armi ad
Avancarica,
sia originali che repliche, come attività sportiva dilettantistica;
- promuovere la conoscenza del tiro con armi ad avancarica e del contesto dello loro uso;
- promuovere ed organizzare il tiro con dette armi, in conformità con i vigenti
regolamenti della MLAIC Muzzle Loaders Associations
International Committee, della CNDA Consociazione Nazionale degli Archibugieri
e dell'UITS Unione Italiana Tiro a Segno anche
a fini benefici;
- informare i soci su argomenti di interesse comune promuovendo la diffusione
di testi e documenti sia d’epoca che attuali, organizzare visite di studio, approfondire gli aspetti
storici, tecnici, artistici, legali e culturali in genere, nonché tutelare, promuovere e valorizzare
quanto di interesse artistico e storico;
- tenere i collegamenti tra soci per consulenze, consigli e scambi di opinione;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni con carattere storico-rievocativo,
culturali interessanti il mondo delle armi antiche e della oplologia in genere;
- collaborare con enti e/o strutture pubbliche per ricerca scientifica, oplologica
e storica.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’associazione può partecipare o aderire
ad altre associazioni perseguenti il medesimo scopo o attività direttamente connesse. |
Art. 4 Distintivo e
colori sociali |
Lo stemma distintivo della società sarà il seguente:
bollo dei “BOMBARDIERI del POLESENE”, ricavato dalla bandiera appartenente
alla Compagnia di istanza a Rovigo.
I colori sociali sono: giallo oro, rosso porpora, azzurro e verde. |
Art. 5 Associati |
Diventano soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione,
senza alcun vincolo formale, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’
ammissione, la quota di associazione.
Cessa di appartenere alla società chi
entro il mese di gennaio non comunichi l'adesione per il
nuovo anno restituendo la scheda anagrafica, relativa al
registro soci, inviata dalla segreteria la quale riporta
dati personali tenuti in conformità della legge D.Lgs.196/2003
sulla pricacy, versando la quota sociale, o chi viene
radiato per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.
Si istituisce il libro dei soci, ove saranno indicati:
- data di iscrizione e numero della tessera;
- dati anagrafici;
- note specifiche per interessi, cariche sociali, titoli, attività, ecc.;
- qualifica di socio: fondatore/agonista/sostenitore/ordinario/onorario.
Sono soci: - fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo
della società;
- agonista coloro che partecipano
a competizioni sportive;
- sostenitore coloro che
sostengono l'attività culturale sportiva;
- ordinario le persone fisiche o giuridiche accettate dal Consiglio Direttivo
che pur essendo iscritte ad altre società, vogliono
usufruire dei servizi ed informazioni divulgate dalla
società senza obbligo di partecipare alle attività
sportive dilettantistiche o culturali; - onorari
le persone designate con decreto del Consiglio Direttivo distinte per particolari benemerenze.
La quota sociale viene comunicata
dal Consiglio Direttivo con l'invito dell'adesione, la
quale potrà variare anno per anno in conformità alle
esigenze della società, con la possibilità di chiedere
importi differenziati per ogni qualifica di socio.
La quota sociale
é intrasmissibile e non é rivalutabile.
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Art. 6 Organi sociali
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Gli organi sociali sono: - l’Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo
formato da cinque componenti; - il Presidente del Consiglio Direttivo che sarà anche il Presidente dell’Associazione; - il Segretario; - il Delegato alla CNDA; - il Revisore dei Conti. Dette cariche si intendono onorifiche e durano un quadriennio.
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Art. 7 Assemblea
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L’Assemblea riunisce gli associati, ne esprime la volontà, formula le direttive
per il raggiungimento delle finalità associative e delibera in merito al bilancio.
L’assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
Hanno il diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci,
anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l’approvazione dei bilanci e per deliberazioni
in merito alla responsabilità dei Consiglieri.
Nessun socio può rappresentare in assemblea più di due soci assenti, con delega
scritta.
L’assemblea
é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza
di questi, l’assemblea nomina il proprio Presidente uno
dei consiglieri presenti.
Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario e due Scrutatori.
Spetta al Presidente ed al Segretario dell’assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe, le quali devono o possono essere
presentate durante l'assemblea in copia originale, ed in genere il diritto di intervento dell’assemblea.
L’assemblea generale ordinaria verrà convocata a cura del Consiglio Direttivo
almeno una volta l’anno e sarà valida con qualsiasi numero di presenti. L’assemblea generale straordinaria
potrà essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un terzo dei soci, e sarà valida con la presenza di almeno il 20% degli associati.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria l’approvazione dei bilanci e di
quella straordinaria le modifiche dello Statuto e tutte le delibere di straordinaria amministrazione.
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Art. 8 Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea per il raggiungimento
degli scopi sociali.
E’ composto da cinque membri, in caso di dimissioni o di decesso di un consigliere,
assume la carica il primo dei non eletti, e così di seguito .
In caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede, alla prima
riunione, alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, nomina inoltre,
tra i soci, il Segretario ed il delegato alla CNDA UITS, le suddette cariche possono essere cumulabili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che sia richiesto da almeno uno dei suoi membri, e comunque una volta all’anno per deliberare
in ordine al Bilancio Consultivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su
carta intestata e conservato in apposito fascicolo,
il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dai Consiglieri ed eventualmente dal Segretario. |
Art. 9 Ineleggibilità
e sospensioni
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Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, coloro che abbiano
riportato condanne, regolarmente passate ingiudicate, per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo può deliberare per la sospensione o la radiazione del Socio nei confronti
del quale siano in corso procedimenti per delitti non colposi, per inadempienza dello Statuto o per
gravi motivi di origine morale. |
Art. 10 Elezioni del
Consiglio Direttivo
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Art.10/A DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto nelle Assemblee:
- ciascun associato maggiorenne, senza
regime di favore per la categoria di associati;
- hanno diritto di voto i soci iscritti
da almeno 12 mesi prima della data di celebrazione
dell'Assemblea;
- tutti i soci hanno diritto di essere
eletti, salvo per motivi riportati all'art. 9;
- non può candidarsi il socio che non sia
iscritto da almeno 12 mesi all'atto di comunicazione di
prossime elezioni - ogni associato ha diritto ad un voto
Art. 10/B ELEZIONI del CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo verrà eleto con le seguenti modalità: - tutti i soci potranno inviare la loro candidatura entro il 30 ottobre;
- la scheda con l’elenco dei candidati sarà resa nota ai soci entro il 30 novembre; - i consiglieri saranno nominati in base al maggior numero di suffragi;
in caso di parità di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; - il verbale di scrutinio sarà
conservato nel fascicolo dei verbali del Consiglio Direttivo. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti saranno fornite a titolo
gratuito e onorifico.
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Art. 11 Esercizio finanziario
bilancio
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L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1 gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo
provvede obbligatoriamente alla redazione del bilancio, sotto forma di rendiconto cronologico delle
entrate e delle spese atto ad esprimere con compiutezza ad analiticità le operazioni poste in essere,
eventualmente accompagnato da una relazione illustrativa se esigenze di trasparenza e maggior chiarezza
lo richiedono.
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Art. 12 Durata
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La durata dell’associazione e’ illimitata.
L’associazione può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione
dell’assemblea, ripetuta non prima di un mese, e voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione
sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3 C.190 L.23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
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Art. 13 Modifiche allo
statuto
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Le modifiche allo statuto devono essere proposte da almeno due terzi
degli associati o dal Consiglio Direttivo,
o per motivi di nuove normative di legge.
Devono essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza dei quattro quinti se in prima
convocazione, ed in seconda convocazione con quella di due terzi dei presenti, a condizione che i
soci fisicamente presenti rappresentino almeno il 20% degli associati. |
Art. 14 Divergenze
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In caso di divergenze o di controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra l’Associazione
e gli Associati, le medesime saranno decise, esclusa ogni altra giurisdizione, inappellabilmente
e senza formalità di procedure, da un Collegio Arbitrale formato da tre membri, di cui due nominati
dalle parti ed il terzo nominato dai due Arbitri già designati. |
Art. 15 Attività sociali
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I soci sono tenuti a collaborare tutte le volte che sarà necessario per l’espletamento delle
attività sociali, impegnandosi a fornire la massima collaborazione per l’espletamento delle attività
sociali; impegnandosi a fornire la massima collaborazione al Consiglio Direttivo ed alla Segreteria.
I programmi per le attività da realizzare saranno decisi sulla base delle proposte espresse dai soci. |
Art. 16 Finanziamento
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L’associazione provvede al conseguimento dei propri fini con le entrate costituite dalle
quote associative, da sottoscrizioni, contributi e sovvenzioni degli associati, di terzi o di enti
pubblici, patrocini, sponsorizzazioni, lasciati privati e proventi dei servizi resi nonché delle
attività istituzionali svolte. PER I CASI
NON PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO SI PROCEDERÀ A NORMA DI LEGGE.
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