Associazione Difesa Diritti Handicappati |
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Statuto ADDHA , approvato con delibera dell’assemblea dei soci del 10/11/2000.
Art.1 E’ costituita l’associazione di volontariato denominata "ADDHA associazione difesa diritti handicappati (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)" , ai sensi della legge 266/91, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale , umana , civile e culturale . Art.2 L’associazione ha sede attualmente in Roma in via Lungro 3 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’ associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale. Art.3 La durata dell’associazione è illimitata. Art.4 L’ADDHA associazione difesa diritti handicappati è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro , democraticità della struttura , elettività e gratuità delle cariche sociali. L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali e ha per scopo l’elaborazione , promozione , realizzazione di progetti di solidarietà sociale , tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della costituzione italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul rispetto della dimensione umana , culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
Art.5 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto, compresi i portatori di handicap , istituzioni pubbliche o private che vogliano apportare il loro contributo alla risoluzione delle problematiche dell’handicap collaborando per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche , sia le associazioni di fatto , mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide , senza obbligo di motivazione , il direttivo.
I soci possono essere : -soci fondatori. Sono soci fondatori tutti coloro che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. -soci operativi. Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso. -soci onorari. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte per effettiva per espresso parere normativo. -soci sostenitori o promotori. Sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimento in denaro o in natura. I soci onorari ed i soci sostenitori o promotori partecipano come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci. Art.6 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Art.7 La qualità di socio si perde per: -mancato pagamento della quota sociale ; la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato pagamento della quota sociale annuale. -dimissioni ; ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo ; tale recesso avrà decorrenza immediata.Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. -espulsione ; il consiglio direttivo delibera l’espulsione , previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se possibile e richiesto dallo stesso , per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa. I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Art.8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali ai quali è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite: a)dalle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo. b)da eventuali proventi derivanti da attività associative , manifestazioni , iniziative. c)da ogni altro contributo , compresi donazioni , lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni , che soci , non soci , enti pubblici o privati , diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. d)contributi di organismi internazionali. e)entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art . comma 2 legge 266/91 e successive modificazioni. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: -beni mobili e immobili; -donazioni lasciti o successioni; Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Art.9 Sono organi dell’associazione: a)l’assemblea dei soci; b)il consiglio direttivo; c)il collegio dei revisori; d)il presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Art.10 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha il compito di: a)ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo; b)di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa. Art.11 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal presidente dell’associazione , dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata , mediante comunicazione scritta spedita agli associati , o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione , o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione , o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno , la data , il luogo e l’ora dell’adunanza , sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Art.12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale . Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta . Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la validità delle deleghe . Si adotta lo scrutinio segreto quando si tratta di deliberare su persone e per il rinnovo delle cariche sociali. Art.13 Ogni socio ha diritto ad un voto . Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione ed il parere favorevole del consiglio direttivo. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o , in assenza di quest’ultimo da un membro del consiglio direttivo designato dalla stassa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento , da persona nominata dall’assemblea. I verbali dell’assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea , sia ordinaria che straordinaria , impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori redatto e firmato dal presidente e dal segretario. Art.14 Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad undici , incluso il presidente , che è eletto dall’assemblea direttamente. L’assemblea elegge il consiglio direttivo , determinando di volta in volta il numero dei componenti . Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria , l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione , l’assunzione di eventuale personale dipendente , di predisporre il bilancio dall’associazione sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea , di stabilire le quote annuali dovute dai soci , il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.. Art.15 Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente , il tesoriere ed il segretario. Sarà facoltà del consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che , conformandosi alle norme del presente statuto , dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Art.16 I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri , il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima votazione seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà , il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Art.17 Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra la necessità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima ; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano , a mezzo fax , posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Art.18 Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o , in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua assenza o impedimento , da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art.19 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione ; tutti i libri vengono tenuti dal segretario. Art.20 Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni . La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Il presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti , ancorché ricadenti nella competenza del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli , anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al presidente: -predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione. -redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione. -vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione. -determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza , efficacia , funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati. -emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Il presidente individua , istituisce e presiede comitati operativi , tecnici e scientifici determinandone la durata , le modalità di funzionamento , gli obiettivi ed eventuali compensi. Per i casi di indisponibilità ovvero assenza o qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente. Art.21 L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di probiviri , in numero massimo di tre , cui demandare secondo modalità da stabilirsi , la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati . Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili. Art.22 Il collegio dei revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è eletto dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea , verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo , dell’operato dell’associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controllori sono trascritti in apposito registro . Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente. Art.23 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Art.24 In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma , su proposta del consiglio direttivo approvata dall’assemblea , sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art.25 Per quanto non contenuto nel presente statuto , valgono le norma del codice civile. Registrato in Roma il 30/03/2001.
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