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Valori limite delle normative anti inquinamento Euro 1 e 2. Si parla tanto delle norme Euro 1 e Euro 2, ma in pochi sanno quali sono i limiti che definiscono le classi di emissioni nocive delle due ruote. Nella tabella qui sotto, riportiamo i valori di riferimento:
La tabella mette a confronto i limiti stabiliti dalla
normativa 97/24 CE cap. 5, chiamati anche EURO 1 (quelli in vigore) con quelli previsti
per il 2002/2003. Il tetto fissato per la seconda fase dei motocicli è ancora in
discussione presso la Comunità europea che dovrebbe approvarli entro la fine dell'anno. Sono 60 i giorni disponibili per far ricorso al Giudice di Pace. Sui verbali di contravvenzione al Codice della Strada il ricorso al Giudice di Pace è previsto nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. La Corte di Cassazione ha invece giudicato inammissibile la discrepanza tra i termini concessi per pagamento o ricorso al prefetto (60 gg) e per opposizione al giudice di pace. La tesi secondo la quale il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito e da Cass. 20 gennaio 1999 n. 482, aveva un riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270: il decreto, tuttavia, non è stato convertito in legge, né riproposto ed ha perduto ogni efficacia sin dall'inizio.Da questo primo punto di vista, quindi, non è condivisibile. Essa, inoltre, interferisce con il termine per il pagamento in misura ridotta indicato dall'art. 202 del codice della strada, che è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione ed estingue l'azione amministrativa, e determina una preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di sessanta giorni, per proporre il ricorso al prefetto indicato dal successivo art. 203. Si deve quindi ritenere che l'opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di questo atto. Discende da ciò che, nel termine di sessanta giorni prima indicato, il sistema vigente offre al contravventore un ventaglio di possibilità: pagamento in misura ridotta della contravvenzione; proposizione del ricorso al prefetto; proposizione dell'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. Da queste premesse discende che, nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti al giudice, l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione della contravvenzione. Tribunale di Padova, Corte Cassazione Civile,Sentenza n° 10768 del 29/09/1999. Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza Il Tribunale di Padova si è pronunciato in merito ad un ricorso e ha sancito l'illegittimità dell'uso del Telelaser come strumento per accertare l'infrazione dei limiti di velocità secondo lo spirito dell'art. 142 del Codice della Strada.Si tratta di una sentenza molto importante, che analizza tutti gli aspetti della questione cogliendo le numerose incongruenze fra le prescrizioni di legge e l'uso del Telelaser. Ne riportiamo i punti più significativi. Non può dirsi che la velocità sia stata fissata in modo accertabile-verificabile, se non è accertabile- verificabile che la velocità si riferisca ad un certo veicolo. Se il collegamento tra una determinata velocità ed un determinato veicolo fosse rimesso alla sola percezione visiva dell'agente, non potrebbe dirsi accertabile-verificabile oggettivamente che quel determinato veicolo ha tenuto quella determinata velocità. Si sarebbe in presenza di una valutazione meramente soggettiva dell'agente, priva di alcuna verificabilità oggettiva. Si comprende allora che a ragione il cit. art. 345 reg. C.d.S. esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. Il legislatore ha voluto eliminare il rischio di errore disponendo che la misurazione avvenga mediante un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che consenta di accertare con certezza scientifica (intesa come verificabilità oggettiva ) la velocità tenuta da un determinato veicolo. Se così non fosse, non si comprenderebbe il senso dell'utilizzo di un'apparecchiatura ad hoc. Il citato art.345 reg. C.d.S., dopo avere previsto che le apparecchiature debbano fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, aggiunge inoltre il seguente inciso: "tutelando la riservatezza dell'utente". Anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro sia effettuato e conservato in modo tale da tutelare la riservatezza dell'utente. Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell'agente , non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente. Alla luce di questo e del fatto che il Telelaser non individua invece in modo accertabile (vale a dire verificabile oggettivamente), il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sui due display, l'omologazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto 8/9/97 n.4199 deve ritenersi illegittima per violazione del cit. art. 345, primo comma, reg. C.d.S. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.20/3/1865 n. 2248 all. E tale decreto va pertanto disapplicato. Nasce a Genova l'Associazione Due ruote in Città I 100.000 motociclisti urbani genovesi non aspettavano altro che una Associazione che li tutelasse e li rappresentasse. E nel dicembre scorso si è tenuta la prima Assemblea pubblica per avviare il lavoro dellaneonata associazione. L'Assemblea ha avuto come tema 'La città che si muove' per sottolineare come le due ruote si stiano rivelando una delle soluzioni possibili per risolvere il problema di un traffico sempre più caotico. Il tesseramento 1999 si è così aperto all'insegna della forte rivendicazione nei confronti del disinteresse e della discriminazione con cui il Comune tratta chi si muove su due ruote. La tessera costa solo 10.000 lire e l'obiettivo per il 1999 è raggiungere i 10.000 tesserati a Genova. Presto saranno aperte sedi nelle principali città della Liguria. L'Associazione ha per ora a disposizione un fax a cui è possibile rivolgersi con questo numero: 010/5702589. I motociclisti sono invitati a denunciare tutto ciò che non funziona per chi viaggia su due ruote in città in modo che l'associazione possa portare all'attenzione del Comune le proteste dei cittadini. Termini inerenti alla decisione del prefetto in presenza di ricorso.A fronte di un nuovo codicillo sfuggito ai più, per la
precisione il comma 3 dell'art. 18 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 sulla Gazzetta
Ufficiale 275 in pari data, che ha dimezzato i termini di cui all'art. 204 C.d.s. da 180 a
90 giorni, l'ordinanza prefettizia(di accoglimento o rigetto del ricorso) deve essere
emessa nel termine perentorio di complessivi 120 gg. (90+30) decorrenti dalla
presentazione del ricorso. Iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative E' consuetudine per gli enti impositori iscrivere a ruolo sanzioni amministrative senza averne diritto. Spesso non viene notificato neanche il primo avviso d'accertamento. Il comune di Roma, ad esempio, nell'iscrizione a ruolo si autodenuncia. Infatti, iscrivendo il tributo 5242, relativo all'importo della multa gravato dei compensi di riscossione, omette la richiesta del codice 5243, relativo alla soprattassa per l'omesso pagamento in sede d'accertamento. E' una prassi che garantisce comunque un certo ritorno per il comune, in quanto spesso l'ignaro automobilista paga riconoscendosi colpevole. E il gioco vale la candela, perché coloro che presentano ricorso ex art. 22 L. 689/81 non sono poi molti, e tra quelli che lo presentano sono ancora molti coloro che non rispettano i termini perentori di presentazione previsti dallo stesso articolo. Termini di prescrizione.Con la sentenza n. 198, depositata il 17 giugno 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, nellipotesi di identificazione delleffettivo trasgressore, avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di 150 giorni per la notifica della contestazione dalla data della vvenuta identificazione. Pertanto, se il verbale è stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data dellaccertamento della violazione, stabiliti dal Codice della Strada e, come innanzi specificato, ritenuti, dalla Consulta, come periodo massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze (organizzative per lamministrazione e difensive per il soggetto destinatario della contestazione), si può senzaltro produrre ricorso al prefetto (in carta semplice e tramite lOrgano verbalizzante) chiedendo larchiviazione del verbale in relazione alla suddetta sentenza che consigliamo di citare nell'eventuale ricorso. In caso di notifica oltre i centocinquanta giorni è necessario che la P.A. dimostri che l'identificabilità sia successiva alla rilevazione della sanzione e che ciò sia dovuto a cause a lei non imputabili (es. contraente di un contratto di noleggio di auto vettura). La sentenza della Corte Costituzionale 346/98 ha stabilito l'illegittimità costituzi onale di parte dell'art. 8 della legge 890/92, per cui non si può considerare notificato un atto amministrativo con la sola compiuta giacenza del primo avviso di ricevimento. Di conseguenza la P.A. deve provvedere ad inoltrare una seconda raccomandata con la quale si informa dell'invio dell'originario atto amministrativo. La patente di guida e' un documento di identita' ? Vi segnaliamo che, in merito alla patente di guida, le nuove
disposizioni riguardanti la stessa, introdotte con il D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella
G.U. del 26.10.1999, n. 252), non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione
giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di
pubblica sicurezza in materia. Possibilita' di presentare ricorso. Si sente parlare spesso della mancata indicazione della
possibilità di presentare ricorso avanti al Giudice di Pace nelle contravven zioni. Compiuta giacenza e notifica delle contravvenzioni E' L'art. 139 c.p.c. che dispone in merito alla
notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. Cass. Sez. II, sent. n. 2391 del 17-03-1999,
Bellini c. Vidano.
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