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Valori limite delle normative anti inquinamento Euro 1 e 2.

Si parla tanto delle norme Euro 1 e Euro 2, ma in pochi sanno quali sono i limiti che definiscono le classi di emissioni nocive delle due ruote. Nella tabella qui sotto, riportiamo i valori di riferimento:

    EURO 1 EURO 2
CICLOMOTORI      
  CO 6 g/km 1 g/km
  HC+NOx 3 g/km 1,2 g/km
MOTOCICLI a 2 TEMPI      
  CO 8 g/km 5,5 g/km
  HC 4 g/km 1,2 g/km
  NOx 0,1 g/km 0,3 g/km
MOTOCICLI A 4 TEMPI      
  CO 13 g/km 5,5 g/km
  HC 3 g/km 1,2 g/km
  NOx 0,3 g/km 0,3 g/km

La tabella mette a confronto i limiti stabiliti dalla normativa 97/24 CE cap. 5, chiamati anche EURO 1 (quelli in vigore) con quelli previsti per il 2002/2003. Il tetto fissato per la seconda fase dei motocicli è ancora in discussione presso la Comunità europea che dovrebbe approvarli entro la fine dell'anno.

Sono 60 i giorni disponibili per far ricorso al Giudice di Pace.

Sui verbali di contravvenzione al Codice della Strada il ricorso al Giudice di Pace è previsto nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. La Corte di Cassazione ha invece giudicato inammissibile la discrepanza tra i termini concessi per pagamento o ricorso al prefetto (60 gg) e per opposizione al giudice di pace.

La tesi secondo la quale il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito e da Cass. 20 gennaio 1999 n. 482, aveva un riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270: il decreto, tuttavia, non è stato convertito in legge, né riproposto ed ha perduto ogni efficacia sin dall'inizio.

Da questo primo punto di vista, quindi, non è condivisibile.

Essa, inoltre, interferisce con il termine per il pagamento in misura ridotta indicato dall'art. 202 del codice della strada, che è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione ed estingue l'azione amministrativa, e determina una preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di sessanta giorni, per proporre il ricorso al prefetto indicato dal successivo art. 203.

Si deve quindi ritenere che l'opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di questo atto. Discende da ciò che, nel termine di sessanta giorni prima indicato, il sistema vigente offre al contravventore un ventaglio di possibilità: pagamento in misura ridotta della contravvenzione; proposizione del ricorso al prefetto; proposizione dell'opposizione davanti all'autorità giudiziaria.

Da queste premesse discende che, nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti al giudice, l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione della contravvenzione.

Tribunale di Padova, Corte Cassazione Civile,
Sentenza n° 10768 del 29/09/1999.

Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza

Il Tribunale di Padova si è pronunciato in merito ad un ricorso e ha sancito l'illegittimità dell'uso del Telelaser come strumento per accertare l'infrazione dei limiti di velocità secondo lo spirito dell'art. 142 del Codice della Strada.

Si tratta di una sentenza molto importante, che analizza tutti gli aspetti della questione cogliendo le numerose incongruenze fra le prescrizioni di legge e l'uso del Telelaser. Ne riportiamo i punti più significativi.

Non può dirsi che la velocità sia stata fissata in modo accertabile-verificabile, se non è accertabile- verificabile che la velocità si riferisca ad un certo veicolo. Se il collegamento tra una determinata velocità ed un determinato veicolo fosse rimesso alla sola percezione visiva dell'agente, non potrebbe dirsi accertabile-verificabile oggettivamente che quel determinato veicolo ha tenuto quella determinata velocità. Si sarebbe in presenza di una valutazione meramente soggettiva dell'agente, priva di alcuna verificabilità oggettiva.

Si comprende allora che a ragione il cit. art. 345 reg. C.d.S. esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. Il legislatore ha voluto eliminare il rischio di errore disponendo che la misurazione avvenga mediante un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che consenta di accertare con certezza scientifica (intesa come verificabilità oggettiva ) la velocità tenuta da un determinato veicolo. Se così non fosse, non si comprenderebbe il senso dell'utilizzo di un'apparecchiatura ad hoc.

Il citato art.345 reg. C.d.S., dopo avere previsto che le apparecchiature debbano fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, aggiunge inoltre il seguente inciso: "tutelando la riservatezza dell'utente". Anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro sia effettuato e conservato in modo tale da tutelare la riservatezza dell'utente. Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell'agente , non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente. Alla luce di questo e del fatto che il Telelaser non individua invece in modo accertabile (vale a dire verificabile oggettivamente), il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sui due display, l'omologazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto 8/9/97 n.4199 deve ritenersi illegittima per violazione del cit. art. 345, primo comma, reg. C.d.S.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.20/3/1865 n. 2248 all. E tale decreto va pertanto disapplicato.

Nasce a Genova l'Associazione Due ruote in Città

I 100.000 motociclisti urbani genovesi non aspettavano altro che una Associazione che li tutelasse e li rappresentasse. E nel dicembre scorso si è tenuta la prima Assemblea pubblica per avviare il lavoro dellaneonata associazione. L'Assemblea ha avuto come tema 'La città che si muove' per sottolineare come le due ruote si stiano rivelando una delle soluzioni possibili per risolvere il problema di un traffico sempre più caotico. Il tesseramento 1999 si è così aperto all'insegna della forte rivendicazione nei confronti del disinteresse e della discriminazione con cui il Comune tratta chi si muove su due ruote.

La tessera costa solo 10.000 lire e l'obiettivo per il 1999 è raggiungere i 10.000 tesserati a Genova.

Presto saranno aperte sedi nelle principali città della Liguria. L'Associazione ha per ora a disposizione un fax a cui è possibile rivolgersi con questo numero: 010/5702589.

I motociclisti sono invitati a denunciare tutto ciò che non funziona per chi viaggia su due ruote in città in modo che l'associazione possa portare all'attenzione del Comune le proteste dei cittadini.

Termini inerenti alla decisione del prefetto in presenza di ricorso.

A fronte di un nuovo codicillo sfuggito ai più, per la precisione il comma 3 dell'art. 18 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 sulla Gazzetta Ufficiale 275 in pari data, che ha dimezzato i termini di cui all'art. 204 C.d.s. da 180 a 90 giorni, l'ordinanza prefettizia(di accoglimento o rigetto del ricorso) deve essere emessa nel termine perentorio di complessivi 120 gg. (90+30) decorrenti dalla presentazione del ricorso.
Il rispetto del predetto termine è un requisito di legittimità del procedimento sanzionatorio previsto dal C.d.S.; pertanto, la sua inosservanza rende annullabile (su ricorso dell'interessato al GDP) l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, per violazione di legge.

Iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative

E' consuetudine per gli enti impositori iscrivere a ruolo sanzioni amministrative senza averne diritto. Spesso non viene notificato neanche il primo avviso d'accertamento. Il comune di Roma, ad esempio, nell'iscrizione a ruolo si autodenuncia. Infatti, iscrivendo il tributo 5242, relativo all'importo della multa gravato dei compensi di riscossione, omette la richiesta del codice 5243, relativo alla soprattassa per l'omesso pagamento in sede d'accertamento. E' una prassi che garantisce comunque un certo ritorno per il comune, in quanto spesso l'ignaro automobilista paga riconoscendosi colpevole. E il gioco vale la candela, perché coloro che presentano ricorso ex art. 22 L. 689/81 non sono poi molti, e tra quelli che lo presentano sono ancora molti coloro che non rispettano i termini perentori di presentazione previsti dallo stesso articolo.

Termini di prescrizione.

Con la sentenza n. 198, depositata il 17 giugno 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore, avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di 150 giorni per la notifica della contestazione dalla data dell’a vvenuta identificazione. Pertanto, se il verbale è stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data dell’accertamento della violazione, stabiliti dal Codice della Strada e, come innanzi specificato, ritenuti, dalla Consulta, come periodo massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze (organizzative per l’amministrazione e difensive per il soggetto destinatario della contestazione), si può senz’altro produrre ricorso al prefetto (in carta semplice e tramite l’Organo verbalizzante) chiedendo l’archiviazione del verbale in relazione alla suddetta sentenza che consigliamo di citare nell'eventuale ricorso.
In caso di notifica oltre i centocinquanta giorni è necessario che la P.A. dimostri che l'identificabilità sia successiva alla rilevazione della sanzione e che ciò sia dovuto a cause a lei non imputabili (es. contraente di un contratto di noleggio di auto vettura).
La sentenza della Corte Costituzionale 346/98 ha stabilito l'illegittimità costituzi onale di parte dell'art. 8 della legge 890/92, per cui non si può considerare notificato un atto amministrativo con la sola compiuta giacenza del primo avviso di ricevimento.
Di conseguenza la P.A. deve provvedere ad inoltrare una seconda raccomandata con la quale si informa dell'invio dell'originario atto amministrativo.

La patente di guida e' un documento di identita' ?

Vi segnaliamo che, in merito alla patente di guida, le nuove disposizioni riguardanti la stessa, introdotte con il D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252), non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale , pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida.
Anche il nuovo documento plastificato, infatti, conterrà i requisiti prescritti dall'art. 292 del
R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Possibilita' di presentare ricorso.

Si sente parlare spesso della mancata indicazione della possibilità di presentare ricorso avanti al Giudice di Pace nelle contravven zioni.
Le forze dell'ordine continuano ad usare una modulistica antecedente alle più recenti riforme. E' frequente rinvenire dei moduli di processo verbale con un timbro mediante il quale si "aggiungono" le disposizioni in materia di ricorso al G.d.P.
Quando questo manca, l'illegittimità del modulo utilizzato si riverbera innegabilmente sulla validità della contravvenzione (ad es.: Cass. civ., 3.2.1999 n.° 898, che tuttavia riguarda l'omessa indicazione delle modalità di estinzione).
Tuttavia, essendo un requisito di forma, presentare ugualmente un ricorso al G.d.P. sanerebbe la mancanza (in virtù del principio del raggiungimento dello scopo), anche se la giurisprudenza non è unanimemente d'accordo. Per evitare il rischio di un eventuale rigetto del ricorso in parola, sarebbe preferibile inoltrare un ricorso amministrativo al prefetto competente e, in caso di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, opporre quest'ultima innanzi all'autorità giudiziaria giacché la causa di nullità del verbale si riflette sull'intero procedimento amministrativo che conduce all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Compiuta giacenza e notifica delle contravvenzioni

E' L'art. 139 c.p.c. che dispone in merito alla notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo citato, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è conseg nata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Così è stato riformato nel 1993.

La giurisprudenza ha chiarito la definizione di compiuta giacenza :

La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'Ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego è dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza.
Cass. Sez. U., sent. n. 321 del 12-06-1999, Mazzotta c. Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia

.......... indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora - circostanze tutte da provare dal notificante - né al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da un parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza "de iure", stabilita dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. Né infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e a ppartenga alla medesima stirpe succeduta al "de cuius" in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato (nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).

Cass. Sez. II, sent. n. 2391 del 17-03-1999, Bellini c. Vidano.

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