:: La Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Articolo 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Articolo 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento.
Articolo 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Articolo 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Articolo 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa
l’estradizione dello straniero per reati politici.
Articolo 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
Articolo 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
Articolo 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non
li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Articolo 14.
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni
o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Articolo 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Articolo 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Articolo 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Articolo 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Articolo 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Articolo 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza
e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di
ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa,
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Articolo 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Articolo 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Articolo 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Articolo 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Articolo 27.
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
Articolo 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Articolo 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Articolo 30.
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme
e i limiti per la ricerca della paternità.
Articolo 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Articolo 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Articolo 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Articolo 34.
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi
e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre
e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Articolo 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza
privata è libera.
Articolo 39.
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Articolo 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi
che lo regolano.
Articolo 41.
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Articolo 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Articolo 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore
delle zone montane.
Articolo 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo dell’artigianato.
Articolo 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Articolo 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del
credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI
Articolo 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività.
A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camera, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Articolo 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale. Articolo 50. Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Articolo 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, ne’ l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Articolo 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Articolo 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere.
Articolo 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione. Articolo 56. La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati
è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni
si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Articolo 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise
ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Articolo 59.
E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Articolo 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Articolo 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Articolo 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l’altra.
Articolo 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Articolo 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Articolo 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, ne’ può essere arrestato
o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Articolo 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II - La formazione delle leggi.
Articolo 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Articolo 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Articolo 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo
e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Articolo 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
Articolo 75.
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità
di attuazione del referendum.
Articolo 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in
casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Articolo 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Articolo 79.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non
possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Articolo 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.
Articolo 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta. Articolo 84. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente
sono determinati per legge. Articolo 85. Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima
che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica. Articolo 86. Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Articolo 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato
e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
Articolo 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Articolo 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III - IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Articolo 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina
il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
Articolo 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Articolo 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l’organizzazione dei ministeri.
Articolo 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione.
Articolo 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Articolo 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni
al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari.
Articolo 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa. E’ organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa
e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Articolo 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte
dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Articolo 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all’amministrazione della giustizia.
Articolo 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Articolo 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per
due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Articolo 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore
della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio ne’ destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Articolo 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Articolo 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Articolo 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata
a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al
giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola
i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Articolo 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale.
Articolo 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Articolo 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Articolo 115.
(abrogato)
Articolo 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,
su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 199
[3]. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata
Articolo 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo
e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
Articolo 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà.
Articolo 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile
al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. è esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Articolo 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita
le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e
ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Articolo 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princi’pi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale
e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
Articolo 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali
di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge
non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto
a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali
Articolo 124.
(abrogato)
Articolo 125.
(abrogato il 1° comma) Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Articolo 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge
Articolo 128.
(abrogato)
Articolo 129.
(abrogato)
Articolo 130.
(abrogato)
Articolo 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto;
Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Articolo 132.
Si può con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune
o dei Comuni interessati espressa mediante legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Articolo 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita
la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. La legge
costituzionale n.3/2001 ha aggiunto, oltre alle modifiche
al Titolo V già integrate in questo testo, anche le seguenti
disposizioni:
Articolo 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario
o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Articolo 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Articolo 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte
è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Articolo 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della
Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Articolo 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno
fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri
del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione. V La disposizione dell’Articolo
80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano
ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Fino a quando
non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in
vigore della Costituzione. VIII Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli
enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’Articolo
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo
V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’Articolo 6.
XI Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell’elenco di cui all’Articolo 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono
elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne’ cariche
elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e
ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno
nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti
e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta. L’Assemblea Costituente, agli effetti
di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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